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SPIEGHIAMO I REGIMI ECOLOGICI DELLA NUOVA PAC

da | 3 Lug 2021 | NEWS

Foto aerea della Lomellina_ Giotto droni

Il 29 giugno i ministri dell’agricoltura riuniti al Consiglio hanno accettato l’accordo provvisorio raggiunto  tra i negoziatori sugli elementi chiave della riforma della politica agricola comune (PAC), in modo che la proposta possa diventare parte del diritto dell’UE. Paolo Magaraggia (Coldiretti Bruxelles) ci illustra in alcuni articoli i punti che interessano il nostro settore. Il terzo punto sono i regimi ecologici. (AVVISO)

“La descrizione di seguito riportata rappresenta una sintesi dei principali elementi dell’accordo interistituzionale redatta sulla base della composizione dei testi di compromesso sui principali elementi oggetto di divergenza tra i Colegislatori (Consiglio e Parlamento europeo) e la Commissione europea.

Tali elementi, pertanto, non possono essere considerati come definitivi in quanto devono essere ancora sottoposti alla verifica tecnica e giuridica-linguistica da parte dei servizi della Commissione.”

REGIMI ECOLOGICI – Eco-Schemi (I° pilastro) e Misure agro-ambiente-clima (II° pilastro)

La definizione di eco-schemi contempla un elenco potenziale di pratiche agricole che saranno stabilite in determinate aree di azione per rispondere agli obiettivi specifici nell’ambito dei piani strategici, con ogni pratica che deve contribuire ad almeno due aree di azione. L’elenco comprende la mitigazione e l’adattamento ai cambiamenti climatici, la protezione della biodiversità, la riduzione dei pesticidi e la conservazione delle risorse idriche.

Nel pacchetto di compromesso raggiunto, le Istituzioni hanno stabilito che il 25% della dotazione per i pagamenti diretti al primo pilastro deve essere riservato agli eco-schemi per tutto il periodo, con la possibilità di impiegare solo il 20% nei primi due anni reimpiegando la differenza (tra il 20 e il 25%) nei pagamenti diretti disaccoppiati.

Nell’ambito del II° pilastro, almeno il 35% del FEARS (dotazione finanziaria sviluppo rurale) deve essere utilizzato per il finanziamento di impegni, a favore dell’ambiente e del clima, che gli Stati membri dovranno rendere disponibili nei loro piani strategici in funzione delle specifiche esigenze nazionali, regionali e locali. (per ulteriori dettagli: vedi precedente articolo “Focus su Eco-Schemi”).

Gli Stati membri dovranno obbligatoriamente stabilire per gli eco-schemi nei loro piani strategici un elenco di pratiche agricole abbinate a pagamenti aggiuntivi al pagamento di base nel primo pilastro, a favore degli agricoltori che volontariamente si impegnano ad applicare una o più pratiche agricole,

Nell’ambito del II° pilastro, gli agricoltori che assumono volontariamente gli impegni per misure a favore dell’ambiente e del clima riceveranno pagamenti per un importo che sarà stabilito dallo Stato membro / Regione a sostegno di questo tipo di misure.

Considerando che lo Stato membro dovrà rispettare gli obiettivi minimi stabiliti nei termini percentuali sopra descritti, per il I° e per il II° pilastro, l’entità dell’importo del sostegno da concedere agli agricoltori sarà determinante per raggiungere tali obiettivi. Tale importo dovrà almeno compensare gli agricoltori per i costi aggiuntivi sostenuti e il mancato guadagno a seguito degli impegni assunti tenendo conto degli obiettivi dei regimi ecologici.

A tal scopo, gli Stati membri potranno utilizzare un sistema di valutazione a punteggio o qualsiasi altra metodologia appropriata per garantire l’efficacia e l’efficienza degli eco-schemi per conseguire gli obiettivi fissati. Nello stabilire il livello dei pagamenti per i diversi impegni nell’ambito degli eco-schemi, gli Stati membri dovranno considerare il livello di sostenibilità e ambizione di ciascun eco-schema, sulla base di criteri obiettivi e trasparenti per incoraggiare gli agricoltori a produrre un significativo miglioramento della qualità dell’ambiente su scala più ampia e quantificabile.

Il sostegno per gli eco-schemi sarà concesso sotto forma di pagamento annuale per tutti gli ettari ammissibili coperti dagli impegni o anche sotto  forma di un pagamento annuale per unità di capo bestiame allevato. Autore: Paolo Magaraggia, Coldiretti

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