DOPO L’ASCIUTTA BOOM DEI FANGHI?

L’andamento del mercato dei fertilizzanti ha registrato un notevole incremento dei prezzi di vendita durante la stagione 2026. Questo ha spinto alcune aziende risicole verso la ricerca di fonti alternative di materiali atti ad aumentare la fertilità dei terreni. In risicoltura, questo trend potrebbe ripetere il boom dell’asciutta, ma mentre il cambiamento nelle tecniche di semina fu dovuto a motivi pratici, in questo caso la spinta è sicuramente economica.

FANGHI IN ALTERNATIVA

Tra queste alternative alla classica urea stanno assumendo un ruolo di primo piano i fanghi di depurazione e i gessi di defecazione dei fanghi stessi. La disponibilità di prodotto, il costo irrisorio e la lavorazione del terreno gratuita che spesso si accompagna alla loro distribuzione ha fatto sì che, in alcune zone come la Lomellina, l’impiego di questi prodotti stia diventando sempre più diffuso, spingendo il dibattito tra i sostenitori e i detrattori degli stessi.

Avvicinandosi il periodo della loro distribuzione autunnale e quindi della scelta che alcune aziende dovranno operare vediamo di cosa si tratta specificatamente e come sono le normative che ne regolano la distribuzione a livello nazionale e nelle tre principali regioni “risicole”: Piemonte, Lombardia ed Emilia Romagna.

ORIGINE: DEPURATORI O LAVORAZIONI INDUSTRIALI

La maggior parte dei prodotti deriva dalla pulizia dei depuratori delle acque reflue delle fognature comunali o delle lavorazioni industriali e, per questo, si tratta di sostanze potenzialmente nocive per l’ambiente.

Di conseguenza vanno trattate adeguatamente prima di essere utilizzate. Per questo motivo il legislatore ha previsto una complessa normativa che regolamenta il loro utilizzo come fertilizzanti, sia con norme nazionali che regionali.

LE NORME IN CAMPO

A livello nazionale l’utilizzo è regolato da tutta una serie di norme. Tutta la normativa è concepita e disciplinata per favorire il recupero della sostanza organica ed evitare al contempo la contaminazione dei suoli e delle colture.

– Il D.Lgs. 99/1992 che regola l’utilizzo dei fanghi di depurazione in agricoltura per proteggere il suolo, le colture, le acque e la salute umana, fissando i limiti massimi per la presenza di metalli pesanti.

– D.Lgs. 152/2006 o Testo Unico Ambientale che classifica i fanghi di depurazione delle acque reflue come rifiuti speciali – art. 184, stabilendo che la qualifica di rifiuto si applica al termine del complessivo processo di trattamento all’interno dell’impianto.

– La Legge di Riferimento e successivi Aggiornamenti numero182/2025 che prevede una delega al Governo per il riordino e l’aggiornamento della disciplina sull’utilizzo agronomico dei fanghi e del digestato, cioè il residuo dei macchinari per la produzione di corrente elettrica da biomasse, adeguandola alle nuove conoscenze tecnico-scientifiche.

– Le Normative Regionali che gestiscono le autorizzazioni, i controlli e i piani di spandimento tramite l’Autorizzazione Unica Ambientale o AUA.

REQUISITI

L’attività si basa sul principio del recupero dei rifiuti, ma è sottoposta a vincoli rigorosi e, in particolare i fanghi, possono essere cosparsi sui terreni esclusivamente se rispondo a indicazioni specifiche. Devono aver subito processi di stabilizzazione per ridurre il potere fermentescibile ed eliminare i patogeni. Devono possedere un comprovato effetto concimante, ammendante o correttivo del terreno.

Non devono contenere sostanze tossiche, nocive o accumulabili in concentrazioni superiori ai limiti di legge.

Sono inoltre previsti limiti per le principali sostanze potenzialmente pericolose come i i metalli pesanti: cadmio, rame, nichel, piombo, zinco, mercurio, cromo e i composti organici come gli Idrocarburi C10-C40 per i quali il limite nazionale, introdotto dal Decreto Genova nel 2018, è fissato a 1.000 mg/kg tal quale. Per la legge il parametro è considerato rispettato se la ricerca dei marcatori dimostra l’assenza di tossicità/cancerogenicità.

Da ultimo devono essere controllati i Composti organici e, in particolare, i Nonilfenoli, composti organici utilizzati, in genere, nella produzione di tensioattivi e dei DEHP, composti chimici impiegati per rendere morbido e flessibile il PVC o come agenti plastificanti.

DIVIETO DI SPANDIMENTO FANGHI

La legge vieta categoricamente l’uso dei fanghi su specifiche tipologie di suoli come i terreni allagati, acquitrinosi, franosi o con falda affiorante, quelli con pendenza superiore al 15%, o con pH minore di 5, o con bassa Capacità di Scambio Cationico, cioè CSC inferiore a 8 meq/100g.

Sono introdotti limiti anche per colture specifiche come terreni sottoposti a periodi di pascolo o su terreni destinati a colture ortofrutticole i cui frutti sono a diretto contatto con il suolo e consumati crudi.

Inoltre lo spandimento è subordinato alle normative sulla tutela delle acque dall’inquinamento da nitrati. Molte regioni vietano l’apporto di fanghi di depurazione nei comuni in cui il carico zootecnico, cioè l’azoto prodotto dagli allevamenti, ha già superato i limiti consentiti dalla Direttiva Nitrati.

AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE

Come ricordato per poter spandere, sia i produttori dei fanghi che gli utilizzatori agricoli, devono richiedere l’Autorizzazione Unica Ambientale, che vincola l’attività a un piano di distribuzione agronomica e a notifiche preventive alle autorità di controllo.

Per quanto riguarda i gessi di defecazione dei fanghi la normativa è meno stringente ed, in particolare, è basata sul D.Lgs. n. 75/2010 – Riordino e revisione della disciplina in materia di fertilizzanti- che inserisce i gessi di defecazione da fanghi nell’allegato dei correttivi calcici e magnesiaci, nel decreto prodotto n. 23, consentendone l’impiego agronomico per correggere terreni alcalini o salini.

Inoltre vale anche per i gessi il D.Lgs. n. 99/1992 – Utilizzo dei fanghi di depurazione in agricoltura che, come detto. regolamenta l’uso dei fanghi tal quali.

FOCUS SUI GESSI

Poiché i gessi subiscono un processo di idrolisi, spesso con acido solforico e/o calce, la giurisprudenza e le norme nazionali li hanno a lungo differenziati dai fanghi non trattati, escludendoli da determinati vincoli di tracciabilità dei rifiuti, anche se alcune regioni hanno  introdotto restrizioni più severe.

Alcuni organi giuridici nazionali come il T.A.R. Piemonte e il Consiglio di Stato ribadiscono regolarmente che lo spandimento di questi gessi autorizzati non può essere bloccato arbitrariamente dai Sindaci tramite ordinanze basate su semplici molestie olfattive, poiché il prodotto rispetta i canoni commerciali della legge sui fertilizzanti.

SPECIFICITA’ DEL PIEMONTE

In Regione Piemonte, l’utilizzo dei gessi di defecazione e dei fanghi di depurazione è disciplinato da norme stringenti introdotte per monitorare lo spandimento nei campi e contrastare le problematiche ambientali e olfattive.

A differenza del passato, la Regione Piemonte ha colmato i vuoti normativi nazionali introducendo un sistema di tracciabilità digitale obbligatorio e definendo chiaramente i poteri dei singoli Comuni. La regolamentazione in Piemonte prevede, D.G.R. n. 29-1876/2025, una mappatura di ogni singolo chilogrammo di correttivo distribuito sui terreni. Le imprese devono inviare una notifica alle autorità competenti con almeno 10 giorni di anticipo rispetto all’inizio delle operazioni di spandimento.

I dati sulle particelle catastali e sui lotti utilizzati vanno inseriti seguendo le modalità applicative definite dal Decreto Dirigenziale n. 366 del 31 marzo 2026.

Da ultimo è fatto obbligo di annotare tempestivamente i quantitativi reali distribuiti in campo.

Il Piemonte vieta tassativamente l’uso dei gessi di defecazione da fanghi nei disciplinari di produzione integrata e in agricoltura biologica. Il loro impiego è ammesso solo nell’agricoltura convenzionale.

La distribuzione deve conformarsi rigorosamente al Codice di Buona Pratica Agricola del 1999 e al Regolamento regionale 10/R/2007 che indirizza l’utilizzo agronomico degli effluenti zootecnici. È vietato lo spandimento su terreni gelati, innevati o saturi d’acqua per prevenire il dilavamento e l’inquinamento delle falde idriche.

L’agenzia regionale per l’ambiente piemontese effettua regolari campionamenti e analisi chimiche nei siti di stoccaggio e sui terreni agricoli per verificare i livelli dei metalli pesanti e la reale conformità del prodotto commerciale.

PROTESTE POPOLARI

Molti sindaci piemontesi hanno tentato negli anni di bloccare lo spandimento a causa delle forti proteste dei cittadini per i cattivi odori. Tuttavia, la giurisprudenza ha fissato confini ben precisi.

La Sentenza del T.A.R. Piemonte n. 850 del 22 maggio 2025 ha chiarito che i Comuni non possono vietare o limitare l’uso dei gessi tramite ordinanze urgenti e, come già ricordato, questo vale a livello nazionale.

Come previsto dalla normativa nazionale anche in Regione Piemonte, l’utilizzo agronomico dei fanghi di depurazione tal quali e dei gessi di defecazione da fanghi segue due binari normativi profondamente diversi. I fanghi sono trattati come rifiuti da recuperare sotto stretta autorizzazione, mentre i gessi di defecazione sono classificati come prodotti correttivi.

I fanghi seguono il D.lgs. 99/1992 e richiedono l’AUA o Autorizzazione Unica Ambientale.

Per ogni singolo lotto di fanghi da distribuire, va presentata una notifica dettagliata che indichi i dati analitici del fango, parametri chimici, metalli pesanti, ecc., i mappali catastali dei terreni e le colture associate.

IL DIBATTITO IN PIEMONTE

Il dibattito piemontese è fortemente incentrato sulla contaminazione da sostanze perfluoroalchiliche. Nel 2025 il Consiglio Regionale ha discusso specifici atti di indirizzo, es. Ordine del Giorno n. 295/2025, per spingere la Giunta ad adottare restrizioni stringenti sulla presenza di PFAS, sostanze chimiche note come “inquinanti eterni” perché non si degradano nell’ambiente, nei fanghi destinati ai campi, a tutela delle falde idriche piemontesi.

Per quanto riguarda i Gessi di defecazione essendo catalogati come correttivi agrochimici mercantili dal D.Lgs. 75/2010, non necessitano di un’autorizzazione AUA per lo spandimento, ma la Regione ne ha blindato l’uso tramite un regime di tracciabilità speciale.

Prima di scaricare o applicare il gesso a terra, è obbligatorio inviare una notifica formale alle autorità con almeno 10 giorni di anticipo. Qualsiasi slittamento o variazione del calendario delle lavorazioni richiede un nuovo preavviso scritto di altri 10 giorni.

Per essere trasformati in gesso, i fanghi biologici di partenza devono rispettare a monte rigidi criteri chimici. Se il fango originario supera i tetti limite dei contaminanti, la legge vieta di usarlo per produrre correttivi o ammendanti.

Il produttore e l’utilizzatore devono compilare la modulistica approvata con il Decreto Dirigenziale n. 366 del 31/03/2026 e tenere aggiornato un apposito registro delle distribuzioni per le verifiche ispettive.

Sia per i fanghi che per i gessi di defecazione, la Regione Piemonte impone i medesimi sbarramenti territoriali e agronomici.

L’applicazione di fanghi e gessi di defecazione è tassativamente vietata sia nei terreni gestiti in regime biologico sia in quelli aderenti ai disciplinari regionali di produzione integrata. È consentita unicamente nei suoli a coltivazione convenzionale.

Inoltre nelle aree piemontesi designate come ZVN, Zone Vulnerabili ai Nitrati, l’apporto di azoto complessivo derivante da queste matrici è rigidamente limitato dal Regolamento Regionale 10/R/2007 per prevenire l’eutrofizzazione delle acque.

DIVIETO DI SPANDIMENTO SUI TERRENI INNEVATI

Da ultimo vige il divieto assoluto di distribuzione su terreni innevati, ghiacciati o saturi d’acqua per impedire fenomeni di dilavamento superficiale.

I FANGHI IN LOMBARDIA

Anche in Regione Lombardia, l’utilizzo dei fanghi di depurazione è regolato in modo molto stringente rispetto alla normativa nazionale. La regione ha introdotto specifiche norme di tracciabilità, controlli e divieti locali per contrastare l’impatto ambientale e le emissioni odorigene, pur rimanendo la materia regolata dal D.Lgs. 75/2010 relativo all’impiego dei fertilizzanti.

La Lombardia applica linee guida operative che impongono rigidi criteri di trasparenza. In particolare è necessaria una Notifica preventiva, cioè i produttori e gli utilizzatori devono registrare e tracciare i flussi dei gessi di defecazione.

Inoltre è obbligatorio il Controllo sui fanghi in partenza in quanto la norma, come per il Piemonte, fissa paletti precisi sulle caratteristiche chimiche dei fanghi originari prima che vengano trasformati in gessi, per evitare che rifiuti contaminati entrino nel circuito agricolo.

DIRETTIVA NITRATI: IL CARICO D’AZOTO

Anche la Regione Lombardia impone inoltre limitazioni Geografiche e il rispetto della Direttiva Nitrati.

L’applicazione dei gessi e dei fanghi è strettamente connessa al carico di azoto sui terreni e quindi può avvenire solo nei Comuni idonei. Regione Lombardia aggiorna periodicamente l’elenco dei Comuni in cui è consentito o vietato l’uso agronomico tramite decreti direttoriali come il Decreto n. 4532/2026.

Nei comuni ad elevato carico zootecnico o saturi di azoto, secondo la Direttiva Nitrati, anche dette zone vulnerabili, lo spandimento subisce fortissime limitazioni o divieti assoluti per evitare la contaminazione delle falde acquifere.

Le molestie olfattive causate dallo spandimento sono una delle criticità maggiori in Lombardia. Pertanto la regione ha adottato un protocollo volontario per misurare l’impatto odorigeno dei fanghi e dei gessi.

Per abbattere le esalazioni, le regole di buona pratica agricola e i piani regionali impongono l’interramento immediato del correttivo tramite lavorazione del terreno subito dopo lo spandimento. Esistono anche regole specifiche per le distanze minime da case e corsi d’acqua.

EMILIA ROMAGNA

In Regione Emilia-Romagna, l’utilizzo agronomico dei gessi di defecazione da fanghi è disciplinato principalmente dalla Deliberazione della Giunta Regionale n. 1776 del 22 ottobre 2018. Anche l’Emilia-Romagna, come la Lombardia e il Piemonte, ha introdotto regole restrittive per colmare il “vuoto” della normativa nazionale, equiparando di fatto molti controlli sui gessi a quelli previsti per i fanghi tal quali.

In Emilia-Romagna è consentito lo spandimento di gessi prodotti esclusivamente a partire da fanghi di depurazione di acque reflue urbane o di industrie agroalimentari. Inoltre è vietato l’utilizzo sul suolo agricolo di gessi derivanti da fanghi di origine industriale chimica o metallurgica, indipendentemente dalla loro provenienza geografica.

Anche in Emilia esiste un obbligo di comunicazione ad Arpae, Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente.

Prima di effettuare qualsiasi spandimento, l’utilizzatore deve inviare una notifica preventiva all’ente di controllo locale – Arpae Emilia-Romagna. Inoltre i produttori e i distributori devono registrare digitalmente ogni lotto caricato, scaricato e movimentato per garantire la massima trasparenza della filiera.

La normativa regionale introduce anche l’obbligo della idoneità del fango alla partenza. Come per le altre regioni e la prassi applicata nelle autorizzazioni degli impianti, come i siti gestiti da Iren a Reggio Emilia o Piacenza, i fanghi biologici di partenza devono già rispettare precisi requisiti di idoneità agricola prima del processo di idrolisi chimica. Non è consentito usare il gesso di defecazione per “diluire” o mascherare fanghi tossici o non conformi. Come per le altre regioni anche in Emilia l’apporto di gessi di defecazione deve rispettare i massimali di azoto per ettaro, particolarmente severi nelle Zone Vulnerabili dai Nitrati o ZVN della pianura padana. L’applicazione è vietata sui terreni in forte pendenza, sui suoli saturi d’acqua, gelati o innevati.

FERTILITA’ E RISCHI AMBIENTALI

Da ultimo va ricordato che, nell’ambito della legge nazionale n. 182/2025, il Governo ha ricevuto la delega per riscrivere interamente la disciplina sull’uso agronomico dei fanghi e dei gessi di defecazione, entro l’autunno del 2026, con l’obiettivo di uniformare i limiti dei contaminanti come i metalli pesanti e i PFAS, le già ricordate sostanze note come “inquinanti eterni” perché non si degradano nell’ambiente, in tutte le regioni.

La lunga prassi aziendale ha dimostrato che l’utilizzo sia dei fanghi che dei gessi apportano effettivamente al terreno sostanza organica e sostanze nutritive utilizzabili dalle piante. Se questi benefici siano superiori o no ai rischi ambientali lasciamo a voi decidere.

Certo il legislatore ha posto una serie notevole di adempimenti burocratici ed analisi chimico-fisiche a tutela dell’ambiente e degli utilizzatori. Rimane sempre la solita domanda: tutte queste norme vengono scrupolosamente rispettate?

Per chi fosse interessato alleghiamo un link dove si specifica la metodologia seguita da una nota azienda del settore, per trasformare i fanghi in gessi. Autore: Franco Sciorati

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