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NOVITÀ PER L’IGIENE E LA SICUREZZA ALIMENTARE

da | 13 Mar 2021 | Norme e tributi

HACCP

È stato pubblicato la scorsa settimana, sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea, il regolamento (UE) 2021/382, che introduce alcune importanti modifiche ad alcuni requisiti del regolamento (CE) 852/2004 in materia di sicurezza alimentare, di lotta allo spreco alimentare e di gestione aziendale, alle quali le aziende del settore dovranno adeguarsi dal prossimo 24 marzo 2021.

Le modifiche sull’autocontrollo e l’HACCP

Di seguito un riepilogo delle novità:

1) Contenitori utilizzati per raccolta, il trasporto o il magazzinaggio: viene inserito il nuovo punto che obbliga le aziende ad inserire nel loro piano di autocontrollo le procedure di pulizia di contenitori, attrezzature, veicoli utilizzati per la raccolta, il trasporto o il magazzinaggio di sostanze o prodotti che provocano allergie o intolleranze.

Le procedure devono garantire l’effettuazione della pulizia e del controllo almeno per verificare l’assenza di eventuali residui visibili delle sostanze o prodotti che provocano allegrie o intolleranze. Non è quindi prevista alcuna analisi di laboratorio ma un semplice controllo visivo.

2) Procedure per la donazione di alimenti: la Commissione inserisce il principio, già stabilito in Italia dalla legge n.166/16 (legge Gadda), che tutti “gli operatori del settore alimentare possono ridistribuire alimenti a fini di donazione alimentare” stabilendo alcune condizioni. Più nello specifico gli operatori del settore alimentare al fine di valutare se gli alimenti siano adatti al consumo umano devono tenere in considerazione almeno alcuni elementi/indicazioni, come assicurarsi che, in relazione al termine minimo di conservazione/data di scadenza, la durata di conservazione residua sia sufficiente per consentire la sicurezza della ridistribuzione e dell’uso da parte del consumatore finale; l’integrità dell’imballaggio, se opportuno; le corrette condizioni di magazzinaggio e trasporto, compresi i requisiti applicabili in materia di temperatura; la data di congelamento, se applicabile; le condizioni organolettiche; la garanzia di rintracciabilità conformemente al regolamento di esecuzione (UE) n. 931/2011 della Commissione, nel caso di prodotti di origine animale.

3) Cultura della sicurezza alimentare: è stato introdotto il Capitolo XI bis “Cultura della sicurezza alimentare”, destinato ad applicarsi a tutte le fasi di produzione, trasformazione e distribuzione degli alimenti. Gli operatori del settore alimentare devono istituire e mantenere un’adeguata cultura della sicurezza alimentare, e fornire prove che la dimostrino. L’attuazione di queste misure deve tenere conto della natura e delle dimensioni dell’impresa alimentare. Per le aziende della produzione primaria e delle attività connesse sarà sufficiente inserire nel proprio Manuale di Autocontrollo o HACCP una sezione nella quale dichiarino il loro impegno e quello di tutti i dipendenti a promuovere la cultura della sicurezza all’interno della propria azienda.

Infine, si segnala che la mancanza dell’indicazione di queste nuove procedure, nel piano di autocontrollo o nel Piano HACCP delle aziende, prevede una sanzione amministrativa pecuniaria da € 1.000 a € 6.000 (D.lgs. 193-07). (Fonte: Confagricoltura Pavia)

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