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LA CONVERGENZA INTERNA DELLA PAC

da | 4 Lug 2021 | NEWS

Foto aerea Novara_ Giotto droni

Il 29 giugno i ministri dell’agricoltura riuniti al Consiglio hanno accettato l’accordo provvisorio raggiunto venerdì scorso tra i negoziatori sugli elementi chiave della riforma della politica agricola comune (PAC), in modo che la proposta possa diventare parte del diritto dell’UE. Paolo Magaraggia (Coldiretti Bruxelles) ci illustra in alcuni articoli i punti che interessano il nostro settore. (AVVISO). Il quarto punto sono il capping, pagamento redistributivo e convergenza interna.

(La descrizione di seguito riportata rappresenta una sintesi dei principali elementi dell’accordo interistituzionale redatta sulla base della composizione dei testi di compromesso sui principali elementi oggetto di divergenza tra i Colegislatori (Consiglio e Parlamento europeo) e la Commissione europea. Tali elementi, pertanto, non possono essere considerati come definitivi in quanto devono essere ancora sottoposti alla verifica tecnica e giuridica-linguistica da parte dei servizi della Commissione).

Capping

Gli Stati membri possono scegliere di applicare una riduzione dei pagamenti diretti fissando un tetto massimo per beneficiario ad un livello di 100.000 euro. Inoltre, possono anche decidere di applicare una riduzione pagamenti diretti per beneficiario fino all’85% per gli importi superiori a 60.000 euro.

Prima di applicare tali riduzioni, gli Stati membri possono sottrarre tutti gli stipendi, salari legati all’attività agricola dichiarata dall’agricoltore, comprese le imposte e i contributi connessi, inclusi i costi della manodopera familiare.

Per calcolare gli importi dei salari, gli Stati membri utilizzano i costi salariali effettivamente sostenuti dall’agricoltore e, in casi debitamente giustificati, gli agricoltori possono chiedere di utilizzare degli importi standard dei costi del lavoro determinati dallo Stato membro.

Il prodotto stimato della riduzione dei pagamenti con l’applicazione del capping, deve essere principalmente utilizzato per il finanziamento del sostegno redistributivo e successivamente per  altri interventi dei pagamenti diretti disaccoppiati.

Gli Stati membri possono anche utilizzare tutto o parte di tale prodotto per finanziare tipi di interventi nell’ambito del FEASR.

Pagamento redistributivo

I colegislatori hanno concordato il principio di un pagamento redistributivo obbligatorio, fornendo flessibilità agli Stati membri che, non applicando il capping, devono effettuare una redistribuzione dei pagamenti diretti per un importo obbligatorio di almeno il 10% della loro dotazione nazionale dei pagamenti diretti.

L’uso del pagamento redistributivo obbligatorio sarà basato sulla valutazione dei bisogni nei Piani strategici. Gli Stati membri potranno essere esentati da tale obbligo se dimostrano di aver adempiuto alla redistribuzione del sostegno al reddito mediante altri interventi/strumenti del I° pilastro che perseguono lo stesso obiettivo, purché possano dimostrare nel loro piano strategico della PAC che tale esigenza è sufficientemente soddisfatta.

Tale pagamento deve garantire la redistribuzione dei pagamenti diretti dalle aziende più grandi a quelle più piccole o medie sotto forma di pagamento disaccoppiato annuale per ettaro ammissibile, che può essere stabilito a livello nazionale o regionale, per gruppi di territori, con un importo per ettaro o importi diversi per diverse fasce di ettari, nonché il numero massimo di ettari per agricoltore. Sarà inoltre possibile differenziare l’importo del sostegno per ettaro tra diversi gruppi di territori che presentano condizioni socioeconomiche o agronomiche simili, comprese le forme tradizionali di agricoltura.

Convergenza interna

Gli Stati membri dovranno continuare il processo di convergenza interna dei pagamenti diretti a decorrere dal 2023, in modo che, al più tardi entro il 2026, tutti gli agricoltori possano avere almeno un valore dei titoli pari all’85% del valore medio nazionale.

Nel processo di convergenza è previsto un limite massimo del 30% di riduzione del valore complessivo dei titoli a livello di beneficiario. In ogni caso deve essere rispettato l’obiettivo dell’85% che ha quindi la precedenza sul limite di riduzione aziendale. Autore: Paolo Magaraggia, Coldiretti

 

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