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REGOLE PIEMONTESI PER LA DIFESA DEL RISO

da | 3 Ago 2019 | NEWS

propanile

Ormai da tempo la Regione Piemonte ha adottato misure per la tutela dell’ambiente acquatico e dell’acqua potabile, al fine di ridurre i rischi derivanti dall’uso dei prodotti fitosanitari. Nel corso degli anni sono state individuate una serie di misure, che si sono sempre più perfezionate e moltiplicate, per permettere il raggiungimento dell’obbiettivo ecologico che la Regione Piemonte, come altre, si era preposta. Chiaramente ciò ha causato anche una crescente difficoltà di ricezione e comprensione degli obblighi da parte degli operatori, che tuttavia hanno dimostrato interesse per la materia e per l’attuazione di queste direttive. Tanto interesse da chiederci di sollecitare dalla Regione una comunicazione sintetica e chiara di tali regole, che quest’anno non è arrivata. Solo dopo le elezioni e la composizione della Giunta è stato possibile avere le informazioni ufficiali che – con ovvio ritardo per gli erbicidi ma in tempo per i fungicidi – vi sottoponiamo.

Le misure di mitigazione in ambito agricolo sono volte a ridurre i rischi associati alla deriva, al ruscellamento e alla lisciviazione dei prodotti fitosanitari. La Regione Piemonte ha individuato le misure più idonee al territorio, nell’ambito di quelle previste nel D.M. 10 marzo 2015 (“Linee guida di indirizzo per la tutela dell’ambiente acquatico e dell’acqua potabile e per la riduzione dell’uso di prodotti fitosanitari e dei relativi rischi nei Siti Natura 2000 e nelle aree naturali protette”). Queste regole riguardano, chiaramente, la limitazione all’impiego in ambito agricolo dei prodotti fitosanitari, maggiormente responsabili dell’inquinamento delle acque superficiali e sotterranee, a seguito del monitoraggio ambientale regionale effettuato da Arpa Piemonte, ai sensi della direttiva quadro acque 2000/60/CE. I principi attivi che vengono limitati o vietati sono: 

TERBUTILAZINA (Erbicida), per il quale le limitazioni d’uso sono: impiego ad anni alterni dei formulati commerciali contenenti la sostanza attiva Terbutilazina, con interventi localizzati sulla fila di semina. Tuttavia queste limitazioni sono riguardanti solo alcuni comuni delle provincie di Asti, Cuneo e Torino, territori non tipicamente risicoli (vedi elenco comuni coinvolti).

OXADIAZON (Erbicida), che prevede le seguenti limitazioni d’uso: 

-Su riso coltivato in sommersione (sia con semina in acqua, sia con semina interrata seguita da sommersione): dose massima utilizzabile 0,8 l/ha, un unico trattamento all’anno entro 7 giorni prima della semina in acqua, non scaricare l’acqua nei canali nei primi 5 giorni dopo il trattamento.

-Su riso coltivato in asciutta (con semina interrata ed irrigazione turnata): dose massima utilizzabile 1,5 l/ha, un unico trattamento in pre-emergenza.

AZOXYSTROBIN (Fungicida) per il quale vigono le seguenti limitazioni d’uso: massimo un unico trattamento all’anno con formulati commerciali contenenti la sostanza attiva azoxystrobin, sulle varietà meno sensibili al brusone è ammesso un solo trattamento fungicida, sulle varietà più sensibili è ammesso un secondo trattamento con una sostanza attiva diversa da quella impiegata nel primo trattamento, non aprire le bocchette di uscita per 7 giorni a partire dal trattamento.

BENTAZONE (Erbicida) per cui sono state predisposte le seguenti limitazioni: in tutte le aree del territorio piemontese è vietato l’impiego di formulati commerciali contenenti Bentazone sulla coltura del riso coltivato in sommersione.

Oltre a questi limiti, il 14 giugno 2016 è stato sottoscritto un protocollo d’intesa (approvato con D.G.R. n. 35-3392 del 30 maggio 2016), volto ad attuare in modo coordinato le azioni per un uso sostenibile dei prodotti fitosanitari nell’area a vocazione risicola. Tale Protocollo d’intesa impegna gli Enti sottoscrittori a contribuire al raggiungimento degli obiettivi ambientali del Piano di Gestione del distretto idrografico del fiume Po, nell’area risicola, attraverso l’implementazione del Piano d‘Azione Nazionale per l’uso sostenibile dei prodotti fitosanitari, con la normativa ambientale sulle acque. I sottoscrittori di questo documento sono stati: gli Assessorati Ambiente e Agricoltura della Regione Piemonte, l’Autorità di Bacino del Fiume Po, Arpa Piemonte, l’Ente Nazionale Risi, il Dipartimento di Scienze Agrarie, Forestali e Alimentari dell’Università di Torino, l’Ordine dei Dottori Agronomi e Forestali del Piemonte, la Federazione Coltivatori Diretti del Piemonte, la Confederazione Italiana Agricoltori del Piemonte, la Confagricoltura del Piemonte, Agrofarma –Federchimica. Al fine della tutela delle acque si applica, inoltre, su tutto il territorio regionale il Codice di buona pratica agricola per l’utilizzo dei prodotti fitosanitari, Regolamento regionale del 1° dicembre 2014, n. 6/R (leggi il Codice di buona pratica agricola). Autore: Ezio Bosso

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