E’ stata pubblicata la legge sul mercato interno del riso (SCARICA IL DOCUMENTO DALLA GAZZETTA UFFICIALE), ossia il decreto legislativo approvato dal Consiglio dei Ministri lo scorso 28 luglio del quale abbiamo più volte parlato. Riforma la legge 18 marzo 1958 n. 325. Le nuove norme si applicheranno al riso venduto sul territorio nazionale, ma non al prodotto tutelato da un sistema di qualità riconosciuto dall’Unione europea (DOP e IGP). Inoltre, non sono soggetti al rispetto delle nuove regole i prodotti confezionati in Italia destinati all’estero e i prodotti legalmente fabbricati in un altro Stato membro dell’Unione europea o in Turchia o in uno stato dell’EFTA (Islanda, Norvegia, Svizzera e Liechtenstein). La norma si riferisce alla denominazione dell’alimento, che è riportata sul lato della confezione dove è riportato il peso: non corrisponde necessariamente a quella riportata sul frontespizio della confezione ma eventuali nomi di varietà specificati sul lato frontale debbano essere riportati anche in tale denominazione.
In base alla nuova normativa, come attesta Enrico Losi dell’Ente Risi, il riso potrà essere venduto con le seguenti denominazioni rinosciute in Europa: “riso a grani tondi” o “riso tondo” o “riso Originario”;“riso a grani medi” o “riso medio”; “riso a grani lunghi A” o “riso lungo A”; “riso a grani lunghi B” o “ riso lungo B” con la possibilità di specificare la o le varietà da cui/dalle quali è stato ottenuto il riso, ad esclusione delle varietà cosiddette tradizionali (Arborio, Roma, Baldo Carnaroli, Ribe, Vialone nano, S. Andrea) e delle varietà che possono fregiarsi del nome delle varietà tradizionali, in quanto iscritte nell’apposito registro, tenuto dall’Ente Nazionale Risi.
Per valorizzare le varietà tradizionali, in base all’accordo raggiunto dai sindacati agricoli e dall’Airi, sono state previste le seguenti denominazioni: Riso Arborio, Riso Roma o Riso Baldo, Riso Carnaroli, Riso Ribe, Riso Vialone nano e Riso S. Andrea. Potranno godere di queste denominazioni i risi ottenuti dalla lavorazione delle varietà corrispondenti, oppure di quelle che spettano determinati caratteri biometrici volti a garantire lo stesso comportamento alla cottura e che sono state iscritte nel suddetto registro. In questo caso non sono ammesse miscele: non è ammesso scrivere “riso lungo A Carnaroli” , se si commercializza Carnaroli o una varietà che abbia caratteristiche analoghe in base ai parametri fissati dal decreto legislativo e per la quale sia stata chiesta dal costitutore l’iscrizione nel suddetto registro, ma solo “riso Carnaroli”. L’iscrizione nel registro della varietà analoga è condizione perchè quella varietà possa essere commercializzata con la denominazione “Riso Carnaroli”. In caso contrario, potra essere commercializzata come “riso lungo A” seguito dal nome della varietà.
Qualora il riso sia allo stadio di semigreggio o semilavorato, sulla confezione dovrà figurare quest’informazione e l’eventuale trattamento subito (”parboiled”). Sarà possibile aggiungere l’indicazione “classico” nel caso in cui nella confezione sia presente una delle varietà tradizionali (es. Carnaroli) e a condizione che sia garantita la tracciabilità varietale (aspetto che sarà argomento di un apposito decreto).
Si potrà commercializzare una “miscela di risi colorati” se nella confezione vi sarà riso ottenuto da due o più varietà che hanno colori diversi del pericarpo, a condizione che nella miscela sia presente almeno un riso pigmentato, ma non si potrà miscelare varietà sottoposte a lavorazioni diverse (ad es. un semigreggio e un parboiled) e non si potranno vendere con denominazioni “generiche” (riso tondo, riso medio, riso lungo A e riso lungo B) mentre si potrà scrivere sulla confezione il nome di tutte le varietà inscatolate. Come scrive Losi: «per fare un esempio concreto, la varietà Selenio potrà essere venduta come “riso a grani tondi” o “riso tondo” o “riso Originario” e potrà eventualmente essere aggiunta la parola “Selenio”. Nel caso di miscela con un’altra varietà tonda, ad esempio il Balilla, il prodotto potrà es- sere venduto come “riso a grani tondi Selenio Balilla” o “riso tondo Selenio Balilla” o “riso Originario Selenio Balilla”». Anche se dunque le miscele sono ammesse è vietato miscelare tipologie diverse (tondi e medi), gradi di lavorazione diversi (semigreggio e lavorato) e trattamenti diversi (lavorato e parboiled). Le sanzioni per i trasgressori variano da 600 a 8.000 euro.