L’efficacia degli accordi in deroga alle norme vigenti in materia di “Patti Agrari” è garantita, secondo il testo originario dell’art. 45 della legge n. 203/1982, dall’assistenza dei contraenti da parte “delle rispettive Organizzazioni Professionali Agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale, tramite le loro organizzazioni provinciali…”. L’elemento relativo all’assistenza nella contrattazione in deroga e cioè se la norma in esame richieda, per la validità degli accordi derogativi, l’intervento di due distinte organizzazioni ovvero, al contrario, se sia sufficiente una sola organizzazione in grado di rappresentare entrambi i contraenti e di garantire la tutela di contrapposti interessi, è stato affrontato e risolto attraverso un consolidato principio giurisprudenziale e dottrinario che ha previsto quanto di seguito: per la validità di accordi agrari in deroga alle disposizioni imperative della legge n. 203/1982 “non si richiede che l’assistenza sia prestata da due Organizzazioni, ma soltanto che l’unico organismo professionale che presta tale assistenza sia articolato in sezioni o settori distinti per categorie professionali”. Pertanto, è corretto interpretare il suddetto disposto nel senso che “viene riconosciuta la validità di quegli accordi in deroga stipulati con l’assistenza di un’unica Organizzazione, purché essa sia articolata in distinti sindacati (leggasi Proprietari e Affittuari) che garantiscano la tutela di interessi contrapposti”. (Fonte: Confagricoltura Milano)
BOOM DEL PAKISTAN
Continua il boom delle esportazioni di riso del Pakistan, che hanno raggiunto i 4 miliardi di dollari nell’anno fiscale 2024,