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NUOVE ISTRUZIONI SULLA FATTURA ELETTRONICA

da | 19 Gen 2019 | Norme e tributi

Fatturazione elettronica

Dal 1° gennaio 2019 tutte le imprese devono emettere tutte le fatture (sia ad aziende, sia a privati) in formato elettronico, al posto dei consueti documenti cartacei. Sono escluse solo le operazioni nei confronti di soggetti esteri. La fattura elettronica è un documento prodotto in un particolare formato digitale denominatoXML; va trasmessa in via telematica esclusivamente al “Sistema di Interscambio” – SDI, gestitodall’Agenzia delle Entrate, che effettua una serie di controlli e la inoltra al destinatario,attraverso un apposito codice indicato nella fattura stessa (“codice destinatario”, formato da 7 caratteri) o tramite l’indirizzo Pec. La fattura elettronica va inoltre poi conservata in formato digitale. Una fattura emessa in forma cartacea, quindi, sarà priva di valore fiscale e considerata non emessa (con sanzione dal 90% al 180% dell’imposta, con un minimo di € 500). Al sistema SDI si può accedere tramite un soggetto abilitato. L’Agenzia delle Entrate ha fornito nei giorni scorsi alcuni chiarimenti in ordine ad alcune tipologie particolari di fatture.

Autofatture per omaggi: vanno emesse in formato elettronico ed inviate al Sistema di Interscambio.

Autofatture per passaggi interni (es.: da azienda agricola ad agriturismo): vanno emesse in formato elettronico ed inviate al Sistema di Interscambio SdI.

Fattura 2018 ricevuta nel 2019: l’obbligo della modalità elettronica decorre dalle fatture emesse dall’1.1.2019. Rileva pertanto la data di emissione della fattura. Di conseguenza, le fatture emesse e trasmesse nel 2018 in modalità cartacea e ricevute dall’acquirente nel 2019non sono interessate dal nuovo obbligo. Tuttavia, nel 2019 una nota di variazione di una fattura ricevuta nel 2018 va emessa in modalità elettronica.

Fattura emessa in modalità cartacea: il mancato utilizzo della fatturazione elettronica dall’1.1.2019 da parte del venditore determina l’impossibilità per l’acquirente, di detrarre l’IVA. Infatti, la fattura emessa con altre modalità è considerata fiscalmente inesistente. L’acquirente deve pertanto attivarsi richiedendo al fornitore l’emissione della fattura elettronica tramite lo SdI e, qualora non la riceva, è tenuto a regolarizzare l’operazione, con l’emissione di un’autofattura.

Fattura differita: rimane la possibilità di emetterle, purché in formato elettronico.

Fattura a soggetti privati/contribuenti minimi/forfettari: qualora la fattura elettronica sia emessa a soggetti non titolari di partita IVA (persone fisiche, condomini), enti non commerciali, contribuenti minimi / forfettari, si deve rilasciare una copia in formato analogico / elettronico. A tal fine il cliente può comunicare al fornitore il proprio indirizzo PEC per ricevere, tramite SdI, copia della fattura elettronica. Il cliente può comunque rinunciare alla copia della fattura econsultare la fattura elettronica nell’area riservata dell’Agenzia delle Entrate.

Fattura ricevuta per merce mai acquistata: con l’introduzione dell’obbligo di fattura elettronica non ci sono nuove disposizioni riguardanti il “rifiuto” di una fattura. Pertanto, chi riceve una fattura per una partita di merce mai ricevuta potrà rifiutarla o contestarla comunicando direttamente con il cedente (per esempio, via email, telefono, etc.): non è possibile trasmettere nessun tipo di comunicazione di rifiuto o contestazione tramite il SdI.

 

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