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LE NUOVE PRESTAZIONI OCCASIONALI

da | 12 Set 2018 | Norme e tributi

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La Legge n. 96 del 9 agosto 2018, di conversione del cosiddetto decreto dignità, oltre che sui voucher, interviene anche sulle prestazioni occasionali, introdotte con l’articolo 54-bis del DL n. 50/2017 in sostituzione della disciplina del lavoro accessorio, rivedendone la disciplina. A differenza del sistema dei voucher, il contratto a prestazioni occasionali può essere utilizzato solo da quelle imprese che hanno meno di 5 dipendenti a tempo indeterminato a condizione che le prestazioni siano svolte da: pensionati; giovani studenti con meno di meno di 25 anni di età, se regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso un istituto scolastico di qualsiasi ordine e grado ovvero a un ciclo di studi presso l’università; disoccupati; percettori di prestazioni integrative del salario, del reddito di inclusione (REI) ovvero di altre prestazioni di sostegno del reddito.Viene altresì precisato – sottolinea Cia Lombardia – che i medesimi soggetti, per poter beneficiare dell’agevolazione prevista dal comma 8 dell’articolo 54-bis del DL n. 50/2017 (computabilità del solo 75% dei compensi dagli stessi percepiti ai fini dei limiti economici previsti dalla norma) devono autocertificare la loro condizione (cioè l’appartenenza alle categorie su menzionate) all’atto della registrazione nella piattaforma informatica. Sempre i soggetti indicati, all’atto della registrazione sulla piattaforma informatica, devono autocertificare di non essere stati iscritti, nell’anno precedente, negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli, qualora tale condizione sia vera. Viene aumentato a 10 giorni l’arco temporale di riferimento della comunicazione preventiva per le aziende agricole; pertanto, se la generalità dei committenti dovranno indicare la data e l’ora di inizio e di fine di ogni prestazione occasionale, gli imprenditori agricoli, dovranno indicare “la data di inizio e il monte orario complessivo presunto, con riferimento ad un arco temporale non superiore a dieci giorni”. È specificato, inoltre, che i versamenti che gli utilizzatori devono effettuare per utilizzare le prestazioni occasionali attraverso la piattaforma informatica gestita dall’INPS, possono essere effettuati anche per il tramite di un intermediario abilitato di cui alla Legge n. 12/1979. La Legge di conversione prevede che il lavoratore possa scegliere di essere pagato direttamente per il tramite degli sportelli postali. Cambiano infine gli aspetti sanzionatori connessi all’utilizzo delle prestazioni occasionali. Nel particolare, la modifica del comma 20 dell’articolo 54- bis, esclude la sanzionabilità dell’imprenditore agricolo per la violazione del divieto di impiego di soggetti che risultano iscritti agli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli, qualora tale violazione derivi da un’informazione non completa o non veritiera comunicata dal lavoratore stesso con l’autocertificazione dovuta in fase di registrazione.

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