Con Delibera della Giunta Regionale n. XI/421 del 2 agosto 2018 (pubblicata sul BURL n. 32 del 8 agosto 2018 – Serie Ordinaria), la Regione Lombardia ha approvato le regole di condizionalità valide per l’anno 2018
La “Condizionalità”, normata dall’Allegato II e dal Titolo VI del Regolamento (UE) n. 1306/2013, artt. 91-101, è un insieme di regole che gli agricoltori devono seguire nella gestione dell’azienda e dei terreni, al fine di ricevere aiuti sui regimi comunitari sotto elencati. In caso di inadempienza gli aiuti vengono ridotti o annullati secondo una scala di valutazione della portata, gravità e durata.
La condizionalità deve essere rispettata dai beneficiari di:
– pagamenti diretti di cui al regolamento (UE) n. 1307/2013 (domanda unica);
– premi annuali previsti dall’articolo 21, paragrafo 1, lettere a) e b), del regolamento (UE) n. 1305/2013 (misura 8.2 – PSR 2014-2020);
– premi annuali previsti dagli articoli da 28 a 31 del regolamento (UE) n. 1305/2013 (misure 10,11,12,13 PSR 2014-2020);
– premi annuali previsti dall’articolo 36 lettera a) punto iv) “Pagamenti agroambientali” del regolamento CE n. 1698/2005 (misura 214 – PSR 2017-2013);
– premi annuali previsti dall’articolo 36 lettera b) punto i) “Imboschimento di terreni agricoli” del regolamento CE n. 1698/2005 (misura 221 – PSR 2017-2013);
– pagamenti nell’ambito dei programmi di sostegno per la ristrutturazione e la riconversione dei vigneti e per la vendemmia verde e dei pagamenti dei premi di estirpazione ai sensi degli articoli 85 unvicies, 103 septvicies del regolamento CE n. 1234/07 del Consiglio e s.m.i. e ai sensi degli articoli 46 e 47 del regolamento (UE) n. 1308/2013 (PRRV e vendemmia verde).
In caso di inadempienza si applicazione riduzioni ed esclusioni sul totale annuo dei pagamenti comunitari cui si avrebbe diritto. Le sanzioni di condizionalità non si applicano ai beneficiari che aderiscono al regime dei piccoli agricoltori di cui al titolo V del Regolamento (UE) n. 1307/2013 e a coloro che beneficiano del sostegno di cui all’articolo 28, paragrafo 9, del Regolamento (UE) n. 1305/2013 (Misura 10.2.01 “Conservazione della biodiversità animale e vegetale” – PSR 2014 -2020).