SOCIETA’ SEMPLICI AGRICOLE E QUALIFICA IAP

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La definizione di Imprenditore Agricolo professionale è fondamentale per usufruire dei numerosi benefici che a vario livello sono messi a disposizione per chi opera in agricoltura.

Le agevolazioni riservate esclusivamente agli imprenditori agricoli individuali, sono state estese anche a chi opera in forma associata, quindi la qualifica di IAP è espressamente riconosciuta ormai da tempo anche alle società agricole di ogni tipo. Ciò è stato sancito

Le società agricole possono essere:

  • società di persone (Società Semplici,Snc,Sas),
  • società di capitali (Srl,Spa);
  • cooperative.

I TRE REQUISITI IRRINUNCIABILI

In ogni caso, devono essere sempre presenti tre requisiti: due “formali” e il terzo sostanziale. Primo requisito: la società ha per oggetto esclusivo l’esercizio dell’agricoltura e delle attività connesse descritte dall’Articolo 2135 del Codice Civile (CC). Secondo requisito: la ragione sociale deve contenere la dicitura “società agricola”. Infine, il terzo requisito differisce per tipologia di società.

Società di persone: almeno uno dei soci deve avere qualifica di imprenditore agricole professionale, mentre gli altri soci possono non esserlo, nella Sas deve, invece, e essere Imprenditore Agricolo Professionale almeno un socio accomandatario. Società di capitali: deve essere imprenditore agricolo professionale almeno un amministatore che non sia necessariamente socio. In questa casistica la società agricola IAP usufruisce al massimo delle agevolazioni tributarie e creditizie riservate ai coltivatori diretti.

L’IMPRENDITORE AGRICOLO SECONDO IL CODICE CIVILE

La definizione è riportata dall’articolo 2135 del Codice Civile.

E’ imprenditore agricolo chi esercita una delle seguenti attivita’: coltivazione del fondo, selvicoltura, allevamento di animali e attivita’ connesse. Per coltivazione del fondo, per selvicoltura e per allevamento di animali si intendono le attivita’ dirette alla cura ed allo sviluppo di un ciclo biologico o di una fase necessaria del ciclo stesso, di carattere vegetale o animale, che utilizzano o possono utilizzare il fondo, il bosco o le acque dolci, salmastre o marine.

Si intendono comunque connesse le attivita’, esercitate dal medesimo imprenditore agricolo, dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione che abbiano ad oggetto prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall’allevamento di animali, nonche’ le attivita’ dirette alla fornitura di beni o servizi mediante l’utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse dell’azienda normalmente impiegate nell’attivita’ agricola esercitata, ivi comprese le attivita’ di valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale e forestale, ovvero di ricezione ed ospitalita’ come definite dalla legge.

LA SENTENZA DELLA CORTE DI CASSAZIONE DI VERONA

La Corte di Cassazione di I grado di Verona con la sentenza n. 247/I del 26 giugno 2025, definisce meglio i requisiti irrinunciabili delle società agricole di persone per avere la qualifica di società agricole IAP. In ogni caso ci deve essere almeno un socio qualificante.

L’art. 2, D.Lgs. n. 99/2004 considera l’IAP la società che come scopo l’esercizio delle attività agricole, di cui all’art. 2135, c.c.. A ciò si aggiunge che la ragione sociale deve contiene il riferimento alle società agricole.

Le società così caratterizzate sono equiparati all’imprenditore agricolo; tuttavia, possono, altresì, al rispetto di ulteriori requisiti definiti dall’art. 1, comma 3, D.Lgs. n. 99/2004, essere ritenuti IAP (imprenditori agricoli professionali) e, conseguentemente, come stabilito dal comma 4, dell’art. 2, D.Lgs. n. 99/2004 «sono riconosciute le agevolazioni tributarie in materia di imposizione indiretta e creditizie stabilite dalla normativa vigente a favore delle persone fisiche in possesso della qualifica di coltivatore diretto», tra cui, ovviamente anche la c.d. piccola proprietà contadina.

Ai fini dell’equiparazione allo IAP, il comma 3 richiamato differenzia a seconda che la società sia costituita nella forma di società di persone o di capitali.

NELLE SOCIETA’ DI CAPITALI IL SOCIO QUALIFICANTE E’ AMMINISTRATORE

Nella società di un soggetto IAP qualificante, nel caso delle società di persone è necessario che egli sia socio (per le S.a.s. la qualifica si riferisce ai soci accomandatari), mentre per le società di capitali e per le cooperative, deve rivestire la qualifica di amministratore (nonché di socio limitatamente alle cooperative).

L’art. 1, comma 3-bis, D.Lgs. n. 99/2004, ha aggiunto, inoltre, che la qualifica può essere apportata da parte dell’amministratore a una sola società.

IL CONTENZIOSO CON INPS

La circolare n. 48/2006 INPS riportava che «l’articolo 1, comma 3 bis, del decreto novellato, stabilisce che ogni amministratore può apportare la qualifica di IAP a una sola società. Tale prerogativa è da intendersi riferita non solo alle società di capitali e alle società cooperative, ma anche alle società di persone nei casi in cui il socio IAP che attribuisce la qualifica sia anche amministratore».

La diatriba, giunta in Cassazione, è stata affrontata dai Supremi Giudici nell’ordinanza n. 6172/2025. «Le agevolazioni tributarie previste dal D.Lgs. n. 99/2004 per l’imprenditore agricolo professionale (IAP) si estendono alle società agricole a condizione che, oltre a qualificarsi come tali e ad avere ad oggetto esclusivo l’esercizio delle attività di cui all’art. 2135 c.c., almeno uno dei soci (nel caso di società di persone), almeno un amministratore (nel caso di società di capitali), e almeno un amministratore che sia anche socio (nel caso di cooperative) possiedano la qualifica di IAP».

«Conseguentemente, la limitazione dell’art. 1, comma 3-bis del decreto cit., secondo cui la qualificazione di IAP può essere apportata dall’amministratore ad una sola società, integrando una deroga al principio generale che importa la rilevanza delle attività dell’amministratore ai fini del conseguimento (e della stessa conservazione) della qualifica di imprenditore agricolo professionale, deroga volta a contrastare il fenomeno abusivo del c.d. IAP “itinerante” (ove un soggetto IAP assume il ruolo di amministratore di più società), si applica solo alle società di capitali e non anche alle società di persone, rispetto alle quali la responsabilità solidale ed illimitata per le obbligazioni sociali gravante sul socio IAP è idonea ad arginare tale abuso».

QUALIFICA DEL SOCIO DELLA SOCIETA’ SEMPLICE

Il tema trattato dalla di CGT di I grado Verona, tuttavia, verte su un altro aspetto, ovverosia la qualifica che deve avere il socio della società semplice. L’Agenzia delle Entrate non riteneva che il socio IAP era rappresentante legale della società.

I giudici veronesi, dopo aver analizzato la normativa di riferimento e richiamato alcuni arresti giurisprudenziali tra cui la sentenza n. 8430/2020 in cui viene affermato che «nelle società di persone la finalità antielusiva non è “perseguibile dal momento che la relativa disciplina prevede che la persona fisica IAP acquisisca la qualifica di socio responsabile personalmente e solidalmente delle obbligazioni sociali … in particolare, con riguardo alle società semplici, l’art. 2267 c.c., prevede, in via sussidiaria, che ‘per le obbligazioni sociali rispondono inoltre personalmente e solidalmente i soci che hanno agito in nome e per conto della società e, salvo patto contrario, gli altri soci», concludono affermando che per le società di persone l’agevolazione c.d. piccola proprietà contadina, compete a condizione che uno dei soci abbia la qualifica di IAP e sia responsabile solidalmente e illimitatamente per le obbligazioni sociali.

I giudici evidenziano come l’azionare quanto previsto dall’art. 2261, c.c., con cui è ammesso che alcuni soci, pur avendone il diritto, si astengano dall’amministrare e affidino la gestione della società ad altro socio, permette il mantenimento del diritto di ricevere da chi amministra tutte le informazioni inerenti allo svolgimento degli affari sociali, compreso l’eventuale rendiconto analitico della gestione. Autore: Confagricoltura Pavia.

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