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COME PAGARE L’IMPOSTA DI BOLLO SULLE FATTURE ELETTRONICHE

da | 12 Ott 2018 | Norme e tributi

Fatturazione elettronica

L’imposta di bollo di € 2 prevista sulle fatture “senza” IVA, di importo superiore a € 77,47 si applica sia alle fatture cartacee / analogiche che a quelle elettroniche. La differente tipologia di fattura (cartacea / elettronica) risulta invece rilevante – sottolinea Cia Lombardia – al fine di individuare le modalità di versamento dell’imposta di bollo. Infatti, per le fatture cartacee è possibile apporre l’apposito contrassegno ovvero assolvere l’imposta in modo virtuale, previa autorizzazione rilasciata dall’Agenzia delle Entrate; per le fatture elettroniche l’imposta va assolta in via “virtuale”, entro 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio di emissione delle fatture. L’assolvimento dell’imposta di bollo virtuale relativa alle fatture elettroniche non corrisponde al pagamento dell’imposta di bollo virtuale previsto per le fatture cartacee. Ciò comporta che l’autorizzazione e il pagamento dell’imposta di bollo relativa alle fatture cartacee non può essere utilizzata per assolvere l’imposta di bollo relativa alle fatture elettroniche.In presenza di fatture elettroniche, infatti, per l’assolvimento dell’imposta in esame va fatto riferimento a quanto disposta dal citato DM 17.6.2014. In particolare, ai sensi dell’art. 6: l’imposta di bollo va versata: a) in un’unica soluzione; b) entro 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio; c) tramite il mod. F24, esclusivamente telematico, utilizzando il codice tributo “2501”. Sulla fattura elettronica va apposta la dicitura “assolvimento virtuale dell’imposta ai sensi del DM 17.6.2014”. A tal fine è necessario compilare il campo “Dati bollo” presente nella sezione “Dati generali” della fattura elettronica. Il testo della normativa QUI.

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