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AGEVOLAZIONE SOLO SE IL FAMIGLIARE E’ COLTIVATORE DIRETTO

da | 13 Gen 2018 | Norme e tributi

compartecipanti

Ci scrive un lettore: «come attività secondaria conduco quasi 5 ha di terreno proprietà di mio padre.  Ho letto di questa agevolazione sull’acquisto dei terreni regolata dalla legge di stabilità. Premetto che non pago i contributi come coltivatore diretto e che mio padre nemmeno in quanto pensionato: secondo quanto da lei pubblicato e la ringrazio, se mio padre possessore di terreni agricoli acquista altri terreni agricoli ora pagherebbe l’1% di iva. Questo è quanto capisco leggendo, ma l’ufficio di zona degli agricoltori a cui sono iscritto sostiene che deve pagare il 15% di iva in quanto non coltivatore diretto, che non versa i contributi come tale.  Mi può chiarire la questione?»

Risponde l’agronomo Flavio Barozzi: «In via preliminare va precisato che i trasferimenti di terreni agricoli non sono soggetti ad IVA (Imposta sul Valore Aggiunto), bensì alle imposte ipotecarie/catastali ed all’imposta di registro. Su questo complesso di imposte si è concentrata da tempo l’attenzione del legislatore, volta ad agevolare fiscalmente l’acquisizione di terreni agricoli da parte di coltivatori diretti, ed in seguito anche da parte di imprenditori agricoli professionali, rispetto ad altri soggetti. L’agevolazione è stata introdotta con la legge 604 del 1954 (legge sulla piccola proprietà contadina, da cui l’acronimo PPC) in forma “transitoria” e più volte prorogata; prevedeva appunto un trattamento premiale consistente nell’applicazione all’ 1%  dell’imposta catastale e delle imposte ipotecaria e di registro in misura fissa a favore degli acquirenti che fossero coltivatori diretti iscritti alla gestione previdenziale che si impegnassero a condurre per 5 anni il terreno acquistato usufruendo dell’agevolazione. Dopo varie reinterpretazioni (legate soprattutto alla determinazione dell’ aliquota “ordinaria” dell’imposta di registro applicata ad acquirenti non coltivatori diretti, passata nel tempo dal 15, al 9, al 12, e nuovamente al 15%) e numerosissime proroghe, l’agevolazione PPC è divenuta “organica” al nostra sistema tributario con la legge finanziaria 2011 (L.220/2010) con estensione del beneficio agli IAP (imprenditori agricoli professionali) ed alle società agricole con qualifica IAP.

Con la legge di stabilità 2016 l’agevolazione per la piccola proprietà contadina è stata inoltre estesa, per la prima volta, a favore di soggetti che non hanno la qualifica di imprenditori agricoli professionali (IAP) o dai coltivatori diretti (CD) iscritti nella relativa gestione previdenziale, purchè legati da vincoli di coniugio o parentela in linea retta e conviventi con soggetti in possesso del predetto requisito. La legge di stabilità per il 2016 recita infatti che: “Le disposizioni … sono applicabili anche a favore del coniuge o dei parenti in linea retta, purché già proprietari di terreni agricoli e conviventi, di soggetti aventi i requisiti di cui al medesimo articolo 2,comma 4-bis.” (art. 1, comma 907, della legge 28 dicembre 2015, n. 208)”. In sostanza, la normativa vigente richiede la presenza di alcuni requisiti sia soggettivi che oggettivi per trovare applicazione. In specie risultano fondamentali i seguenti requisiti: a) l’esistenza nel nucleo familiare di un soggetto che sia coltivatore diretto o imprenditore agricolo professionale iscritto alla relativa gestione previdenziale, ovvero di un CD o IAP lavorativamente attivo; b) la preesistente proprietà di terreni agricoli da parte del soggetto acquirente; c) l’esistenza di un rapporto di coniugio o parentela in linea retta (sono esclusi dal beneficio i parenti in linea collaterale come fratelli e zii/nipoti) tra acquirente e possessore della qualifica di CD/IAP; d)l’esistenza di un rapporto di convivenza tra i medesimi soggetti. Restano inoltre i vincoli di decadenza dal beneficio in caso di cessione prima che siano trascorsi 5 anni dall’acquisto del terreno, che hanno posto più di un dubbio interpretativo ai tecnici, ma che sembrerebbero da intendere nel senso che la coltivazione del terreno sia demandata per almeno 5 anni al soggetto in possesso del requisito soggettivo della qualifica di CD o IAP.

Sulla base di quanto sopra esposto e delle informazioni fornite dal gentile lettore, da cui non risulterebbe soddisfatto il requisito della presenza nel nucleo familiare (non è chiaro se convivente o meno) di un soggetto attivo in possesso della qualifica di coltivatore diretto o imprenditore agricolo professionale, l’interpretazione fornita dalla organizzazione sindacale apparirebbe purtroppo corretta. Per ulteriori approfondimenti sulle norme fiscali segnalo che la Società Agraria di Lombardia terrà nel pomeriggio del 7 marzo prossimo il consueto incontro informativo pubblico con Giampaolo Tosoni, il massimo esperto italiano in materia di fiscalità nel settore agricolo ed agroalimentare, in cui sarà possibile ottenere ogni aggiornamento e chiarimento. Infine, per agevolare la comprensione del contesto normativo, può essere utile consultare il seguente quadro riassuntivo». Autore: Flavio Barozzi.

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