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RICAMBIO GENERAZIONALE: ORA SI PUÒ

da | 4 Apr 2018 | Norme e tributi, Uncategorized

sociale

L’articolo 1, commi 119 e 120, L. 205/2017 (legge di Bilancio 2018), introduce rilevanti novità per il “contratto di affiancamento”, uno strumento introdotto dall’articolo 6 L. 154/2016 (il Collegato agricolo) per agevolare e incentivare da un lato l’inserimento dei giovani in agricoltura e dall’altro il ricambio generazionale. Destinatari della norma sono, da un lato, i giovani con un’età compresa tra i 18 e i 40 anni che non risultano essere già titolari di terreni agricoli a titolo di proprietà o di diritto reale di godimento e, dall’altro, gli imprenditori agricoli o i coltivatori diretti over 65 anni o pensionati. Al giovane è data libera scelta della forma con la quale svolgere l’attività, essendo espressamente prevista per legge la possibilità di optare per la forma organizzata.

Oggetto del contratto

Il comma 119 prevede la stipula di un contratto di affiancamento in cui sia previsto:
– da parte del tutor (l’imprenditore agricolo o coltivatore diretto over 65), l’obbligo di trasferire al giovane le proprie competenze nelle attività di cui all’articolo 2135 cod. civ. (coltivazione del fondo, selvicoltura, allevamento di animali e attività connesse) e
– da parte dell’under 40, l’impegno a partecipare attivamente alla gestione dell’impresa, anche attraverso l’attività manuale, in accordo con il titolare, nonché ad apportare le innovazioni tecniche e gestionali che sono utili all’impresa. Tali innovazioni vanno a sommarsi agli eventuali miglioramenti fondiari, realizzabili anche in deroga alla normativa vigente, che possono essere previsti nel piano aziendale che deve essere presentato, con allegata copia del contratto di affiancamento, all’Ismea.

Durata del contratto

Il contratto ha una durata libera che, comunque, non può eccedere i 3 anni, durante i quali deve essere prevista una retribuzione per il giovane compresa tra un minimo del 30% e un massimo del 50% degli utili dell’impresa in applicazione a quanto previsto dall’articolo 33, comma 2, Tuir. L’articolo 1, comma 119, L. 205/2017, stabilisce, in ipotesi di conclusione anticipata del contratto di affiancamento, l’obbligo di prevedere una compensazione a favore del giovane imprenditore agricolo. Alla conclusione naturale del contratto, diversamente da quanto previsto nel previgente regime ex articolo 6 L. 154/2016, la legge di Bilancio 2018 ha stabilito esclusivamente la possibilità di subentro del giovane nell’attività di impresa. Ciò comporta che la stipula di un contratto di affiancamento può ben concludersi senza prevedere che il giovane acquisti l’azienda. In caso di cessione dell’azienda nell’arco temporale di 6 mesi dalla conclusione del contratto di affiancamento, è previsto a favore del giovane il diritto di prelazione di cui all’articolo 8, comma 1, L. 590/1965.

Posizione previdenziale e agevolazioni

Ai fini previdenziali, il giovane imprenditore deve essere iscritto alla gestione agricola Inps, fruendo dell’agevolazione in termini di abbattimento dei contributi da versare prevista originariamente dalla legge di Bilancio 2017 e rinnovata anche per le iscrizioni effettuate dal 1° gennaio al 31 dicembre 2018 dall’articolo 1, comma 117, L. 205/2017, ragion per cui lo stesso potrà a tutti gli effetti essere considerato un coltivatore diretto.
Il giovane under 40 potrà anche accedere in via prioritaria alle agevolazioni previste dal D.Lgs. 185/2000 in tema di “Misure in favore dello sviluppo dell’imprenditorialità in agricoltura e del ricambio generazionale”.

 

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