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LE DISPOSIZIONI PER IL PAGAMENTO DELL’IRAP

da | 26 Lug 2021 | Norme e tributi

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A partire dal periodo d’imposta 2016, con l’art. 1, c.70, della L. n. 208/2015 (legge di stabilità per il 2016), è stata introdotta l’esclusione generalizzata dall’IRAP per i soggetti che esercitano le attività agricole ex art. 32 del TUIR, nonché nei confronti delle cooperative e loro consorzi, di cui all’art. 10 del DPR n. 601/73 e di quelle che forniscono servizi nel settore selvicolturale, restando comunque soggette al tributo, con applicazione dell’aliquota ordinaria del 3,9 per cento, le attività di agriturismo, di allevamento eccedenti (con terreni insufficienti a produrre almeno un quarto dei mangimi necessari), le altre attività rientranti nell’art. 56 bis del TUIR (produzione di vegetali su più piani produttivi, trasformazione e manipolazione di prodotti non rientranti tra quelle indicati nell’apposito decreto ministeriale e prestazioni di sevizi, di cui all’art. 2135, c. 3, c.c.) e quelle di produzione di energia da fonti rinnovabili agroforestali e fotovoltaiche oltre i limiti stabiliti dall’art. 1. c. 423, della L. n. 266/2005.

L’art. 24 del c.d. Decreto Rilancio, (D.L. n. 34/2020), la cui rubrica è “Disposizioni in materia di versamento dell’IRAP”, al fine di agevolare imprese e lavoratori autonomi durante il periodo emergenziale (compresi gli enti non commerciali), ha previsto la possibilità di non versare il saldo IRAP 2019, e la prima rata dell’acconto IRAP 2020 a favore dei soggetti che abbiano conseguito ricavi o compensi non superiori ad euro 250 milioni nel periodo d’imposta precedente a quello di entrata in vigore del Decreto medesimo, (2019).

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