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ECCO COME SI APPLICA LA NUOVA LEGGE

da | 6 Nov 2017 | NEWS

Qualche aggiustamento ci sarà ancora – ad esempio, non si capisce che regole dovrà seguire il riso semintegrale, che è un segmento in crescita – ma dal 1 settembre 2018 quasi tutto il riso commercializzato in Italia dovrà essere denominato come prescrive il decreto legislativo n°131 del 4 agosto 2017 che riforma la legge 325 del 1958. Tutti i risvolti applicativi di questo provvedimento e di quelli che obbligano a dichiarare in etichetta l’origine del riso (decreto ministeriale del 26 luglio 2017) e di dichiarare in etichetta lo stabilimento di trasformazione e confezionamento (decreto legislativo del 15 luglio 2017 n° 145) sono stati esaminati dal direttore generale dell’Ente Nazionale Risi Roberto Magnaghi questa mattina, nell’ambito del primo degli incontri promossi per chiarire la materia ai risicoltori. Veniamo dunque ai contenuti esposti, dei quali possiamo fornirvi la sintesi perché l’Ente Risi ha accettato di iscrivere un nostro collaboratore al seminario.

La normativa si applica a quasi tutto il riso greggio, semigreggio, integrale e lavorato, sia già commercializzato che ancora immagazzinato: scriviamo “quasi tutto” perchè – per quanto il legislatore si vanti di perseguire la «valorizzazione dellapriduzione risicola» (art. 1) – nella legge del mercato interno ci sono tre importanti deroghe: il riso Dop e Igp potrà essere applicare le proprie regole di denominazione (ma laddove il disciplinare non le preveda esplicitamente dovrà ottemperare al decreto 131), il riso italiano destinato ai mercati esteri non è tenuto a osservare la nuova normativa e lo stesso vale per il riso d’importazione. Inoltre, la legge si riferisce al riso e al risone, anche trattato (parboiled) ma non ai piatti pronti o alle miscele di cereali diversi.

In base alla nuova legge, il costitutore di ogni varietà di riso potrà scegliere se iscriverla nel registro delle varietà tradizionali, dove sarà assegnata a una varietà capostipite e ne prenderà la denominazione commerciale, non potendo più usare il proprio nome, oppure no: nel secondo caso, quella varietà potrà essere ancora commercializzata con il proprio nome ma esso dovrà essere accompagnato dal nome del gruppo di appartenenza – tondo o originario, medio, lungo A, lungo B – che rappresenterà la vera denominazione commerciale, quella che dovrà obbligatoriamente apparire in quell’area della confezione che riporta il peso del prodotto in vendita e che quindi contiene le informazioni fondamentali per il consumatore. La classificazione dei gruppi riprende quella del 1958, come pure quella dei difetti, anche se la percentuale di opacità che rende un grano gessato è 3/4 della superficie – come prevede l’Ue -, ad eccezione delle varietà a perla estesa (che presentano chicchi opachi per oltre il 90% della superficie) e non la sua totalità come prevede la classificazione UNI e come sosteneva l’Ente Risi.

Stiamo parlando di denominazione dell’alimento e non di frontespizio della scatola: distinzione importante, come ha spiegato Magnaghi, perchè l’obbligo riguarda cosa si scrive sulla costa della scatola, cioè dove si abitualmente inseriscono le informazioni sul contenuto della confezione e condiziona quello che si può scrivere – come conseguenza – sul frontespizio, importante per vendere il prodotto. Ergo: nello spazio della denominazione legale, dove appare anche il peso, si dovrà scrivere il gruppo di quel riso (ad esempio: riso tondo) e poi si potrà aggiungere il nome della varietà contenuta nella scatola (Balilla). In questo caso, diversamente dai risi tradizionali, è consentito miscelare varietà dello stesso gruppo nella stessa scatola, ma si deve dichiarle tutte (riso tondi Balilla e Selenio) o nessuna (riso tondo). Posso anche presentare al consumatore nomi di fantasia, purchè non lo inducano in errore: ad esempio, in caso di miscela di risi neri va bene chiamare riso Nerello un mix di medi di varietà pigmentate. Va ricordato che i nomi usati sul frontespizio debbono essere presenti nella denominazione, anche se non è necessario ripeterli tutti sul frontespizio: Venere andrà messo sulla scatola e sulla denominazione, ma la denominazione dovrà prevedere anche riso medio (tipo), integrale (stadio di lavorazione), nero (pigmentazione), parboiled (trattamento subito) e Venere (varietà). E’ facoltativa l’indicazione dell’aromaticità. Sono permesse le miscele di risi colorati ma devo chiamarle così, cioè soltanto “miscela di risi colorati” e non posso più parlare di riso “medio” o “lungo”, cioè far riferimento al gruppo (nè alle varietà, anche se questo punto è ancora controverso). In ogni caso, non si possono miscelare risi lavorati e parboiled. Questo vale per tutte le varietà che NON sono iscritte al registro delle varietà tradizionali.

Le varietà che sono iscritte nel registro delle varietà tradizionali perdono il loro nome e acquisiscono quello del capostipite (Arborio, Roma o Baldo, Carnaroli, Ribe, Vialone Nano e S.Andrea). Inizialmente, le varietà che già oggi sono vendute come equivalenti dei capostipite saranno iscritte d’ufficio nel registro, ma entro due anni si può ottenere la loro de-iscrizione, su iniziativa dei costitutori. La denominazione di tutte queste varietà sarà quella del capostipite. Un Karnak sarà denominato Carnaroli, mai Karnak nè lungo A; inoltre la denominazione legale riporterà se è integrale, parboiled, ecc. Per essere definito Carnaroli classico, un riso in vendita dovrà essere effettivamente Carnaroli (e non Karnak, ad esempio). Per stabilirne l’origine si sta lavorando al protocollo della tracciabilità, su cui è scoppiata una feroce polemica, relativamente alla scelta di basare tale tracciabilità sull’uso di seme certificato o sull’analisi del Dna o su entrambe le cose. Si attende il decreto del Mise. Un’altra regola del comparto dei tradizionali è il divieto assoluto di miscele. Le sanzioni andranno da 600 a 8.000 euro.

La nuova normativa entrerà in vigore il 7 dicembre 2017 ma la vecchia legge continuerà a valere fino ad esaurimento delle scorte prodotte entro il 1 settembre 2018, ossia potranno essere commercializzate le confezioni di riso difformi dalla nuova norma, purchè rispettino la legge 325 e solo se tali confezioni sono state prodotte entro il 31 agosto 2018.

La legge sul mercato interno si interfaccia con l’obbligo di indicazione di origine in etichetta (DM 26 luglio 2017), che l’Ente Risi definisce “complicato” sul piano giuridico. «Abbiamo diversi dubbi – ha ammesso Magnaghi – e abbiamo formulato diversi quesiti al governo, anche perché è una legge sperimentale». Talmente sperimentale che il codice che individua il prodotto cui si applica – il 1006 – è relativo sia al riso che alle rotture ma non si sa come trattare le seconde… Il decreto prevede che si debba indicare il Paese di coltivazione del riso, quello di lavorazione e quello di confezionamento, indicandone uno solo se è lo stesso e con il ricorso alla dicitura Ue e non Ue nel caso in cui una parte del processo avvenga fuori dai confini nazionali. Il decreto entrerà in vigore il 12 febbraio 2018 e scadrà alla fine del 2020. Non meno complicata la ricaduta del decreto legislativo 15 settembre 2017 n 145 sull’obbligo di indicare lo stabilimento di produzione o se diverso di confezionamento che entra in vigore il 5 aprile 2018. In questo caso ci sono dubbi sulla titolarità dell’imballaggio del riso lavorato nel film plastico. Sicuramente, come ha ammesso Magnaghi, il lavoro necessario per applicare correttamente le nuove leggi sul è ancora lungo. (SCARICA LE SLIDES SULLA LEGGE DEL MERCATO INTERNO, SUL REGISTRO DELL’ENTE RISI, SUL DECRETO DELL’ETICHETTATURA E SULL’INDICAZIONE DELLO STABILIMENTO)

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