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CREDITO D’IMPOSTA E PSR

da | 19 Mag 2020 | Norme e tributi

Anticipi

Sono sorti in queste settimane dubbi circa la cumulabilità del cosiddetto “credito di imposta” riconosciuto dalla Legge di Bilancio n. 160/2019 per investimenti in beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive e i contributi previsti per i medesimi investimenti dalle Misure Strutturali del PSR 2014/2020. La Regione Lombardia ha fugato di recente ogni dubbio chiarendo che le due sovvenzioni sono cumulabili. Infatti, la non cumulabilità esiste soltanto quando le agevolazioni fiscali si configurano come aiuti di stato; invece, il credito di imposta previsto dalla L.160/19 si configura come misura fiscale di carattere generale è non è inquadrato come aiuto di stato; conseguentemente non si applica il divieto di cumulo previsto dalle disposizioni attuative delle Misure Strutturali del PSR 2014-2020. Pertanto, per quanto sopra precisato, eventuali fatture presentate con le domande di pagamento per l’erogazione del finanziamento concesso con il PSR 2014- 2020 riportanti la dicitura relativa al credito d’imposta potranno essere considerate ammissibili. L’INPS ha anche precisato che tutti gli operai dipendenti da imprenditori agricoli, cioè da soggetti che esercitano attività di coltivazione del fondo, selvicoltura, allevamento di animali e attività connesse vanno assoggettati alla “contribuzione agricola unificata”. Per “connesse” si intendono le attività esercitate dal medesimo imprenditore agricolo, dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione che abbiano ad oggetto prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall’allevamento di animali, nonché le attività dirette alla fornitura di beni e servizi mediante l’utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse dell’azienda normalmente impiegate nell’attività agricola esercitata.Allo stesso modo, vanno considerate attività connesse all’agricoltura quelle di natura agrituristica, ed in particolare: 1) l’ospitalità rurale; 2) la somministrazione di alimenti; 3) le attività di degustazione; 4) le attività agri-turistico venatorie e cinotecniche, ricreativo-culturali, ludico-didattiche, ittituristiche, ippoturistiche e di ippoterapia.

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