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COSA CAMBIA NELLA ROTTAMAZIONE CARTELLE

da | 13 Nov 2021 | Norme e tributi

Il decreto legge n. 46 del 21 ottobre scorso interviene sull’art. 68 del D.L. n. 18/2020 per ridefinire i termini di pagamento delle rate delle definizioni  delle cosiddette  “Rottamazione ter”  (ex art. 3 del D. L. 119/2018) e  “saldo e stralcio” (ex art. 1, c. 184, della L. 145/2018), ai sensi delle quali l’effetto di inefficacia delle stesse definizioni, per mancato tempestivo pagamento anche di una sola rata, non si produce nei casi di tardività non superiore a cinque giorni, in applicazione del principio del lieve inadempimento, prevedendo un nuovo termine del 30 novembre 2021 per effettuare il pagamento, senza incorrere nella predetta inefficacia, delle rate scadute nel 2020 e nel periodo che va dal 28 febbraio  al 31 luglio 2021.

Scadenza rate

Si ricorda che le rate oggetto del nuovo differimento avrebbero dovuto essere versate entro i seguenti termini, a norma del D.L. n. 73/2021 (Sostegni bis”):
a)    il 31 luglio 2021, per le rate in scadenza il 28 febbraio e il 31 marzo 2020;
b)    il 31 agosto 2021, per la rata in scadenza il 31 maggio 2020;
c)    il 30 settembre 2021, per la rata in scadenza il 31 luglio 2020;
d)    il 31 ottobre 2021, per la rata in scadenza il 30 novembre 2020;
e)    il 30 novembre 2021, per le rate in scadenza il 28 febbraio, il 31 marzo, il 31 maggio e il 31 luglio 2021.

Rottamazione ruoli

La proroga del pagamento risolve anche la problematica che si venuta a creare per effetto della disciplina sulla rottamazione dei ruoli fino a 5.000 euro prevista dall’art. 4 del D.L. n. 41/2021, che ha previsto l’annullamento automatico per tutti i carichi affidati agli Agenti per la riscossione, inferiori alla predetta soglia, che si perfeziona entro il prossimo 31 ottobre, riguardanti le annualità dal 2000 al 2010 (sul punto v. circ. confederale n. 16472 del 27/09/2021). Infatti, con la proroga dei termini delle rate da rottamazione dei ruoli al 30 novembre i contribuenti hanno il tempo di verificare sul sito dell’Agenzia delle entrate – Riscossione, con un apposito programma, le rate dovute omettendo i ruoli che hanno i requisiti oggettivi per essere annullati automaticamente, senza correre il rischio di pagare somme maggiori rispetto a quelle dovute, che non verrebbero rimborsate, né somme inferiori a quanto dovuto, circostanza che impedirebbe il perfezionarsi della rottamazione. (Fonte: Confagricoltura Piemonte)

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