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PIEMONTE, GLI OBBLIGHI NELLE MISURE AGROAMBIENTALI

da | 5 Nov 2015 | NEWS, Norme e tributi

110px-Regione-Piemonte-Stemma_svgCon l’apertura del bando piemontese sulle misure agroambientali nel 2015, in particolare la misura 214.1 (Applicazione delle tecniche di produzione integrata), le aziende aderenti devono rispettare gli adempimenti agronomici legati al provvedimento. Questi sono i principali obblighi per le aziende che aderiscono alla misura, secondo un’analisi diffusa in settimana da Confagricoltura Vercelli-Biella.

Rispetto dei disciplinari: ogni coltura a premio deve rispettare i disciplinari di produzione e in particolare schede inerenti la concimazione, trattamento fitosanitario e diserbo. Possono essere utilizzati solo i prodotti e con le limitazioni indicate nelle schede di ogni singola coltura. Inoltre, ogni principio attivo e il relativo formulario deve essere registrato per quella coltura. Piano di concimazione: le aziende aderenti devono predisporre un piano di concimazione in base agli asporti per coltura per ogni elemento vincolante (azoto, fosforo e potassio), richiesti dalle specie coltivate e dei limiti massimi di apporti espressi in kg/ha. Per ogni azienda è necessario disporre di un analisi del terreno per ogni ordinamento culturale.

Registro dei trattamenti: è obbligatorio gli acquisti dei fertilizzanti e diserbanti, gli interventi fitosanitari/fertilizzanti eseguiti sulle colture e le giacenze dei rispettivi prodotti.

Taratura irroratrici: il Pan stabilisce che al 26 novembre 2016 tutte le macchine distributrici di prodotti fitosanitari devono essere sottoposte a controllo funzionale. Le nuove attrezzature acquistate dopo il 26 novembre 2011 devono essere sottoposte a controllo entro i cinque anni di acquisto. Fino al 31 dicembre 2020 l’intervallo massimo tra i controlli funzionali non deve superare i cinque anni, dopo questa data ogni 3 anni.

Avvicendamento colturale: adozione di una rotazione quinquennale che comprenda almeno tre colture e preveda al massimo un ristoppio per ogni coltura: al fine dell’avvicendamento sono considerati: o I cereali autunno vernini sono specie analoghe; o gli erbai sono colture annuali; Nel caso di aree collinari e montane, aziende viticole o frutticole in cui vi siano seminativi inferiori a 5 ettari, in presenza di colture foraggere di durata pluriennale, sono consentite nel quinquennio rotazioni con solo due colture. Per il riso il disciplinare di coltivazione non prevede in linea di massima l’obbligo della rotazione. Vedi scheda sottoriportata.

Vincoli sui terreni: il singolo mappale che rientra nella misura 214.1 deve essere condotto per l’intera durata del periodo di rispetto dei vincoli della misura stessa, indipendentemente da eventuali modifiche contrattuali. E’ ammesso il cambio beneficiario della domanda e/o delle particelle da parte del nuovo conduttore. Nell’arco del quinquennio la superficie dichiarate nell’anno iniziale può aumentare o diminuire al massimo del 10%.

Obbligo del patentino: gli utilizzatori dei fitofarmaci dal 26 novembre 2016 devono essere in possesso dell’autorizzazione all’uso dei medesimi. Asservimento dei terreni: prestare attenzione nel caso in cui sia diano terreni in asservimento: occorre sempre valutare gli apporti di concime azotato derivate dal refluo distribuito al fine del rispetto dei disciplinari.

Tabella – Riso norme tecniche per la misura 214.1 – 2015

Mantenimento dell’agroecosistema naturale Non è ammessa la bruciatura di stoppie e paglie ad eccezione dei terreni a riso in cui il dato di analisi relativo al contenuto in sostanza organica sia > 5 % e degli appezzamenti in cui venga praticata la minima lavorazione.
Scelta varietale e materiale di moltiplicazione Non è consentito il ricorso a materiale proveniente da organismi geneticamente modificati (OGM). Devono essere utilizzate sementi “certificate”. E’ consentito l’utilizzo di seme sano di produzione aziendale per vecchie varietà.

E’ consigliato l’utilizzo di varietà meno suscettibili o resistenti alle patologie più frequenti nel proprio areale di coltivazione.

Sistemazione e preparazione del suolo all’impianto e alla semina Sono consigliate, eventualmente non tutti gli anni, pratiche di minima lavorazione.

Nessun vincolo specifico.

Avvicendamento colturale Considerata la peculiarità della coltivazione del riso, legata alla sommersione e sistemazione della camera, è ammessa la monosuccessione per 5 anni. In tutte le situazioni in cui le caratteristiche dei terreni lo consentano è comunque auspicabile, in particolare per una migliore difesa dalle malerbe, introdurre una rotazione delle colture o alternare la semina in asciutta con quella in sommersione.
Fertilizzazione L’azienda deve disporre delle informazioni relative alle caratteristiche chimico-fisiche del terreno che ospita il seminativo tramite l’effettuazione di analisi in conformità a quanto previsto dalle Norme Generali – Allegato II. L’azienda è tenuta a redigere un Piano di Concimazione o, in alternativa, ad adottare il modello semplificato secondo le Schede a Dose Standard. In caso d’utilizzo delle Schede a Dose Standard l’azienda é tenuta a registrare le motivazioni d’incremento o decremento degli apporti barrando le opportune caselle. Per l’azoto l’incremento massimo è indicato nella colonna “Note incrementi” della scheda.

Il riscontro delle operazioni di concimazione è dato dalla scheda di magazzino e dalla scheda “Registrazione degli interventi”.

La distribuzione di concimi azotati minerali deve essere frazionata per apporti superiori a 100 kg/ha.

Valgono inoltre eventuali norme più restrittive derivanti dal Reg. 10/R e s.m.i. (recepimento della direttiva nitrati).

Raccolta Solo per SQNPI: i prodotti devono essere sempre identificati al fine di permetterne la rintracciabilità, in modo da renderli facilmente distinguibili rispetto ad altri ottenuti con modalità produttive diverse. Vedi “Norme Generali – Punto 14

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