Ricerca Avanzata





Data inizio:

Data fine:

SENTENZA A FAVORE DEI CAMBOGIANI

da | 30 Set 2020 | NEWS

importatori riso
Secondo il quotidiano Phnom Penh Post del 28 settembre, il Tribunale di primo grado europeo ha respinto la richiesta della Commissione europea (CE) di respingere la denuncia della Cambogia e della Federazione cambogiana del riso (CRF) relativa alla reintroduzione da parte dell’UE di dazi sulle esportazioni di riso Indica dal Paese asiatico. Secondo un’ordinanza del Tribunale, la Commissione aveva presentato una memoria che chiedeva al Tribunale di respingere il reclamo della Cambogia e di considerarlo irricevibile. Ma la Cambogia e la Fiu avevano sostenuto che il tribunale avrebbe dovuto respingere la richiesta europea e annullare il regolamento sull’esportazione del riso. Nell’aprile di quest’anno, la Cambogia e la Fiu hanno portato la Commissione dinanzi al Tribunale europeo per la decisione di reintrodurre per tre anni i dazi all’importazione sul riso Indica proveniente dalla Cambogia. Ciò obbliga la Cambogia a pagare 175 euro (201 dollari) a tonnellata il primo anno, 150 euro il secondo anno e 125 euro il terzo anno, a partire dal 18 gennaio 2019. La Commissione ha dichiarato che la reintroduzione non si applica al territorio della Cambogia e non ha quindi alcun effetto giuridico vincolante per la Cambogia o la Fiu. Ha dichiarato che la decisione non ha impedito l’esportazione di riso Indica dalla Cambogia verso l’Ue. Secondo la Commissione europea, il regolamento non ha causato alcun danno particolare alla Cambogia o alla Fiu. Ma la Corte europea ha affermato che il regolamento ha avuto effetti giuridici diretti sulla Cambogia, in quanto il Regno non è più un paese che beneficia di privilegi fiscali europei.

Iscriviti alla nostra Newsletter

Iscriviti alla nostra Newsletter e al servizio Whatsapp!

Informativa sulla Privacy

Informativa sulla Privacy - WhatsApp

Cliccando "Accetto le condizioni" verrà conferito il consenso al trattamento dei dati di cui all’informativa privacy ex art. 13 GDPR. *

* Campo obbligatorio