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ASSUNZIONI CONGIUNTE

da | 9 Set 2014 | Norme e tributi

Attribuzione-delle-funzioni-ex-Assi-al-Ministero-delle-politiche-agricole-alimentari-e-forestaliSulla Gazzetta Ufficiale n. 185 dell’11 agosto è stato pubblicato il decreto ministeriale 27 marzo 2014 con il quale il Ministero del lavoro e delle politiche sociali definisce le modalità operative per le assunzioni congiunte nel settore agricolo. L’art. 9, c. 11, del decreto legge n. 76/2013 (convertito con modificazioni dalla legge n. 99/2013) ha introdotto nel nostro ordinamento l’assunzione di gruppo o di rete, ossia l’assunzione di un unico lavoratore da parte di un pluralità di imprese legate da determinati vincoli. In particolare, la norma ha testualmente previsto che:

“3-bis. Le imprese agricole, ivi comprese quelle costituite in forma cooperativa, appartenenti allo stesso gruppo di cui al comma 1, ovvero riconducibili allo stesso proprietario o a soggetti legati tra loro da un vincolo di parentela o di affinità entro il terzo grado, possono procedere congiuntamente all’assunzione di lavoratori dipendenti per lo svolgimento di prestazioni lavorative presso le relative aziende.
3-ter. L’assunzione congiunta di cui al precedente comma 3-bis può essere effettuata anche da imprese legate da un contratto di rete, quando almeno il 50 per cento di esse sono imprese agricole.
3-quater. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali sono definite le modalità con le quali si procede alle assunzioni congiunte di cui al comma 3-bis.
3-quinquies. I datori di lavoro rispondono in solido delle obbligazioni contrattuali, previdenziali e di legge che scaturiscono dal rapporto di lavoro instaurato con le modalità disciplinate dai commi 3-bis e 3-ter”.
Al riguardo, il decreto pubblicato in Gazzetta Ufficiale dispone che:

1) Il Centro per l’impiego competente per la ricezione della comunicazione di assunzione – tramite il modello Unilav – è quello in cui si svolge la prestazione (il decreto, con una formula non felice, testualmente recita: “ove è ubicata la sede di lavoro”). La medesima regola vale in caso di trasformazione, proroga e cessazione del rapporto di lavoro;

2) In caso di assunzione congiunta da parte di gruppi di imprese le comunicazioni di assunzione, trasformazione, proroga e cessazione sono effettuate dall’impresa capogruppo;

3) In caso di assunzione congiunta da parte di imprese riconducibili allo stesso proprietario, le comunicazioni di assunzione, trasformazione, proroga e cessazione sono effettuate dal proprietario stesso;

4) in caso di assunzione congiunta da parte di imprese legate da un contratto di rete o riconducibili a soggetti legati tra loro da un vincolo di parentela o di affinità entro il terzo grado, le comunicazioni di
assunzione, trasformazione, proroga e cessazione sono effettuate da un soggetto appositamente incaricato da uno specifico accordo tra le parti depositato presso le associazioni di categoria con modalità che ne garantiscano la data certa di sottoscrizione.

Con apposito provvedimento direttoriale saranno apportate le necessarie modifiche al modello UNILAV. (09.09.14)

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