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QUALIFICA IAP A PIÙ SOCIETÀ

da | 10 Ott 2020 | Norme e tributi

Qualifica iap nella società

La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 8430 del 30 aprile 2020 (sovvertendo il precedente orientamento espresso con le sentenze numeri 2641 e 2642 del 5 febbraio 2020), ha affermato  il principio in base al quale l’amministratore che riveste la qualifica IAP nelle società di persone, può riconoscere tale qualifica  ad una pluralità di società della stessa natura; ciò in quanto la limitazione secondo cui la «qualifica di imprenditore agricolo professionale può essere apportata da parte dell’amministratore ad una sola società» (articolo 1, comma 3-bis, Dlgs 29 marzo 2004, n. 99), deve essere intesa come riferibile alle sole società di capitali.

A chi si riferisce la qualifica IAP

La Cassazione, con l’ordinanza in commento, afferma, quindi, che detta norma si riferisce al solo amministratore di società di capitali. Quest’ultimo non può, dunque, apportare la sua qualifica di Iap a più di una società di capitali, mentre nelle società di persone non vi è tale limite.

Secondo la Corte, infatti, la ratio della norma limitativa dell’articolo 1, comma 3-bis, Dlgs 29 marzo 2004, n. 99, è quella di evitare che un soggetto in possesso della qualifica di IAP assuma il ruolo di amministratore in più società di capitali con conseguente sfruttamento di tale tipologia societaria, dando così luogo al fenomeno “abusivo” del cosiddetto “IAP itinerante”.
Il medesimo fenomeno abusivo però non risulta perseguibile per mezzo delle società di persone, dal momento che la relativa disciplina prevede che la persona fisica IAP acquisisca la qualifica di socio responsabile personalmente e solidalmente delle obbligazioni sociali.

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