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«L’ETICHETTATURA NON CAMBIERA’ IL MERCATO DEL RISOTTO»

da | 22 Ago 2020 | NEWS

Lungo B
La pandemia da Covid-19 non ha arrestato il lavoro di tutela dei prodotti agroalimentari da parte del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali. Il principale nodo da sciogliere è quello relativo all’etichettatura con indicazione d’origine degli alimenti, in grado di garantire al consumatore la massima trasparenza sulle materie prime utilizzate: a questo scopo nelle scorse settimane sono stati emanati sia il Decreto Ministeriale che proroga l’obbligo di indicazione dell’origine per la pasta, il riso e il pomodoro, sia il decreto sull’origine di latte e formaggi, alla firma del Ministro dello Sviluppo economico, entrambi provvedimenti che si innestano sulla strategia “Farm to Fork” della Commissione Europea. Nel dettaglio, lo scorso 8 luglio  è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto Ministeriale 1 aprile 2020 con il quale viene prorogato fino al 31 dicembre 2021 l’obbligo di indicazione dell’origine del grano per la pasta di semola di grano duro, del riso e del pomodoro nei prodotti trasformati, come già previsto dai Decreti Ministeriali del 26 Luglio 2017 per la pasta e il riso e dal Decreto Ministeriale del 16 Novembre 2017 per il pomodoro. Inoltre, dal 1 aprile è in vigore il Regolamento di Esecuzione (UE) 2018/775 riguardante l’indicazione del paese d’origine o del luogo di provenienza dell’ingrediente primario degli alimenti. Sul tema abbiamo intervistato il Direttore di AIRI, Roberto Carrière per cogliere le ricadute nel mondo del riso.

Qual è il contesto attuale nel quale prendono forma i provvedimenti comunitari e nazionali, sul tema dell’origine dei prodotti alimentari?

«Da alcuni decenni le norme comunitarie relative ai prodotti alimentari sono sempre più attente alla salute dei consumatori, anche per tener conto dei cambiamenti nella distribuzione, da locale a globale, e a seguito di alcune emergenze alimentari che hanno giustamente reso i consumatori più attenti. Le informazioni relative ai prodotti alimentari sono un aspetto strettamente collegato alla loro salubrità e, in anni più recenti, alla richiesta di salubrità si è aggiunta anche l’attenzione sull’impatto ambientale delle filiere produttive. Il primo processo di armonizzazione delle normative in materia alimentare nell’Unione Europea si è prodotta negli anni ’90 con il recepimento delle direttive CEE 395 e 396 del 1989, in Italia avvenuto con il D.Lgs 109 del ’92. Da allora si sono susseguite normative sempre più attente alla corretta informazione dei consumatori sino al Reg. (UE) n. 1169 del 2011 che ha stabilito regole uguali per tutti i cittadini comunitari, con poche possibilità di deroga da parte dei Paesi Membri. Il Reg. 1169 stabilisce già l’obbligo di indicare il paese o il luogo di origine dell’alimento nel caso in cui l’omissione di tale indicazione possa indurre in errore il consumatore. Più in generale il regolamento 1169 indica quali debbano essere le pratiche leali di informazione ai consumatori in modo che questi possano capire con semplicità e chiarezza le informazioni sui prodotti che acquistano. Sempre di più le etichette che riusciranno ad interpretare al meglio questa esigenza saranno più efficaci nell’acquisire la fiducia dei consumatori. Con il regolamento 775 del 2018 la Commissione ha inteso precisare le modalità applicative del regolamento 1169 indicando quali diciture possono essere adottate per indicare l’origine. Sulla scia di alcune norme nazionali, tra cui quelle italiane su latte, carne, pomodori, grano duro, riso e altri, la Commissione sta considerando la possibilità di rendere comunque obbligatoria l’indicazione d’origine almeno per alcuni prodotti». 

Quali potrebbero essere i rischi di questa evoluzione normativa?

«La preoccupazione della Commissione è evitare che da questa evoluzione normativa possa discendere un eccessivo aumento dei prezzi per il consumatore, eventualità che può ricorrere nel momento in cui i produttori dovessero modificare la gestione dei magazzini o moltiplicare le scorte di imballaggi per tener conto di tutte le possibili provenienze del prodotto».

Per il settore risicolo sussiste il rischio di un’oscillazione dei prezzi?

«Salvo poche eccezioni, l’indicazione dell’origine per il riso non crea difficoltà produttive. Come noto, la maggior parte del riso consumato in Italia è di origine italiana e il riso italiano da risotto commercializzato all’estero si contraddistingue già per la sua italianità, indipendentemente dalla indicazione obbligatoria. D’altro canto, poiché l’Italia esporta il 60% della propria produzione, soprattutto negli altri Paesi europei, è importante che l’etichettatura d’origine obbligatoria venga imposta con norme comunitarie, evitando che i nostri produttori debbano osservare norme diverse in ogni Paese, il che renderebbe più complicate le indicazioni in etichetta, in particolare per quelle confezioni commercializzate in diversi Paesi, e causando sicuramente un aumento dei costi. Nell’UE è oggi remoto il rischio che venga proposto al consumo riso per risotto di origine non italiana e quindi sotto questo profilo l’indicazione dell’origine non cambierebbe le sorti del nostro prodotto. Per contro, una eventuale fidelizzazione del consumatore europeo all’origine italiana aumenta le responsabilità dei produttori rispetto alle caratteristiche qualitative del nostro prodotto».

Quali informazioni sono presenti sulle etichette del riso?

Secondo il Decreto Ministeriali del 26 Luglio 2017 sull’indicazione dell’origine in etichetta del riso, devono essere indicati in etichetta:

  • Paese di coltivazione del riso;
  • Paese di lavorazione;
  • Paese di confezionamento.

Se le tre fasi avvengono nello stesso Paese è possibile utilizzare, per esempio, la dicitura “Origine del riso: Italia”. Se queste fasi avvengono nel territorio di più Paesi possono essere utilizzate, a seconda della provenienza, le seguenti diciture: Paesi UE, Paesi NON UE, Paesi UE E NON UE.

E le vecchie etichette?

«Il Ministero dello Sviluppo Economico (MISE) ha reso noto che, date le difficoltà incontrate dalle imprese ad ottemperare ai nuovi obblighi riguardanti l’etichettatura degli alimenti in seguito all’insorgenza della pandemia da COVID-19, ha autorizzato lo smaltimento, entro il 2020, delle scorte di imballaggi ed etichette. Queste ultime devono rientrare nella disponibilità delle imprese a seguito di contratti stipulati prima del 1 Aprile (data di applicazione del Regolamento dell’Unione n. 2018/775) e prima della data di pubblicazione dei decreti di proroga dei provvedimenti nazionali in materia di indicazione obbligatoria dell’origine in etichetta». Autore: Milena Zarbà

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