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SCARICA LA LEGGE SUL MERCATO INTERNO

da | 8 Lug 2017 | Norme e tributi

La nuova legge sul mercato interno è cosa fatta. In questi giorni si susseguono le audizioni dello schema di decreto presentato dal governo in seguito alla delega legislativa che ha ricevuto con il collegato agricolo. Prossimamente, avverrà l’esame da parte delle Commissioni parlamentari e della Conferenza Stato-Regioni. Il testo definitivo del provvedimento può essere scaricato QUI. Con la nuova legge – che riforma la legge 325/1958 – cambierà il modo in cui si potrà denominare il riso lavorato commercializzato in Italia. In estrema sintesi, tutti i risi potranno essere venduti con il nome di sei varietà tradizionali, purché siano iscritti nel registro tenuto dall’Ente Risi che prevede per l’appunto una griglia con sei denominazioni (Arborio, Roma-Baldo, Carnaroli, Ribe, Vialone Nano e S.Andrea). Questo consentirà di vendere come “Carnaroli” solo varietà che rispettino le caratteristiche della varietà tradizionale e che siano state preventivamente iscritte nel registro che contempla le varietà tradizionali: tutte le altre potranno continuare a fregiarsi del proprio nome ma, per effetto della mancata iscrizione, non potranno essere commercializzate anche con il nome di una delle sei varietà tradizionali. Queste ultime – e solo loro – potranno fregiarsi anche dell’aggettivo “classico” se commercializzate in purezza. Posto che già oggi è possibile vendere come “Carnaroli” una varietà di riso che rispetti le caratteristiche definite dal decreto annuale sulle denominazioni, a cosa serve l’imposizione di questa griglia? Secondo il governo a valorizzare il prodotto, seguendo gli orientamenti del mercato che portano verso la semplificazione delle denominazioni di vendita. In realtà, si consente anche la vendita con la sola denominazione del gruppo (tondo-medio-lungoA-lungoB), prevista dalla normativa europea.

Di seguito elenchiamo i contenuti più rilevanti della nuova legge.

Articolo 1: la norma si applica a tutto il riso semigreggio destinato all’alimentazione umana ad esclusione dei prodotti tutelati da un sistema di qualità riconosciuto nell’Unione europea o destinati ad essere commercializzati in altri Paesi.

L’articolo 3 contiene una classificazione in 4 gruppi le cui definizioni e caratteristiche qualitative sono riportate nell’allegato l: a) riso a grani tondi ovvero riso tondo ovvero riso originario; b) riso a grani medi ovvero riso medio; c) riso a grani lunghi A ovvero riso lungo A; d) riso a grani lunghi B ovvero riso lungo B. La denominazione è costituita dal nome di uno dei quattro gruppi eventualmente accompagnata dal nome di una delle varietà come descritte nel registro delle medesime. I nomi delle varietà di riso greggio possono essere utilizzati sulla confezione solo se non figurano anche nella denominazione dell’alimento, ma è prevista la facoltà di riportare nomi di fantasia, oltre che l’indicazione di particolari caratteristicbe (es. aroma, aspetto, ecc), purché non contrastino con la denominazione dell’alimento e non inducano in errore sulla natura, sulla identità, sulla qualità, sulla composizione del prodotto. Nella denominazione devono figurare la lavorazione, per il riso greggio, semigreggio semilavorato o integrale, il particolare trattamento subito e il colore del pericarpo, se diverso dal biancastro.

Il comma 7 vieta le miscele di risi bianchi e risi parboiled, in assenza di risi colorati, e stabilisce che la miscela di risi colorati indica i prodotti ottenuti da due o più varietà di riso greggio con colore diverso del pericarpo e che inoltre possono singolarmente o in combinazione appartenere a gruppi diversi, avere subito lavorazioni diverse, avere subito trattamenti diversi. Per le miscele di risi colorati, ai sensi del comma 8, non è possibile riportare sulla confezione il riferimento alla classificazione del riso ma è possibile indicare i nomi di tutte le varietà che le compongono.

L’articolo 5 disciplina le varietà tradizionali per le quali sono istituite una serie di denominazioni elencate nell’allegato 2, riservate al prodotto con caratteristiche di origine e di lavorazione chiaramente individuate e indicate nell’articolo stesso. Il comma 5 reca la disciplina dell’indicazione della qualifica “classico”, che. è consentita, unicamente in associazione alla denominazione dell’alimento, per il riso a grani tondi, il riso tondo o originario.

L’articolo 6 è dedicato al registro varietale, istituito presso l’Ente Risi, nel quale sono elencate e descritte le varietà il cui nome può accompagnare la denominazione del riso semigreggio o del riso e che possono avvalersi delle denominazioni di riso e di riso semigreggio.

Le sanzioni per l’inosservanza della norma variano da 600 euro a 8.000 euro.

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