Il Ministero della Salute, con la circolare DGISAN044451 del 26 novembre (scarica QUI), ha inteso fornire alcuni “chiarimenti” in merito alle disposizioni concernenti la vendita l’acquisto e l’utilizzo dei prodotti fitosanitari in seguito all’entrata in vigore delle disposizioni introdotte dal D.L.vo 150/2012. Peccato che i “chiarimenti” abbiano generato una certa confusione tra gli operatori del settore, sia a livello di ditte produttrici che di distributori ed utilizzatori. Dalla lettura del testo sembrerebbe emergere infatti una discriminazione tra gli utilizzatori ed i prodotti fitosanitari articolata su tre livelli:
1- per gli operatori professionali, ovvero gli agricoltori, i contoterzisti, ecc., vige l’obbligo di avere l’autorizzazione all’acquisto ed all’utilizzo (il cosiddetto patentetino) sempre e comunque, indipendentemente dal profilo tossicologico dei prodotti utilizzati;
2- per gli operatori non professionali l’obbligo di “patentino” sussisterebbe solo per l’acquisto dei prodotti fitosanitari classificati “tossici, molto tossici e nocivi” ma non per gli altri cosiddetti “non in classe” di tossicità;
3- per i prodotti “da balcone e giardino domestico” rimarebbe la libera vendita senza alcuna formalità e controllo se non quelli già in vigore, mentre prima dell’ emanazione della circolare anche quest’ambito pareva dovesse essere sottoposto a qualche forma di regolamentazione.
Anche per rispondere a qualche sollecitazione giunta in redazione, pare opportuno puntualizzare che questa lettura, peraltro corroborata dal parere di nostri consulenti agronomi, resta l’interpretazione di un testo dal linguaggio particolarmente “burocratico” e di comprensione particolarmente difficile. In esso si fa riferimento ad un dispositivo di legge (art.9 del D.L.vo 150/12) che testualmente recita:”A decorrere dal 26 novembre 2015, l’utilizzatore professionale che acquista per l’impiego diretto, per sè o per conto terzi, prodotti fitosanitari e coadiuvanti deve essere in possesso di specifico certificato di abilitazione all’acquisto e all’utilizzo rilasciato, ai sensi dell’articolo 7, dalle Regioni e dalle Province autonome di Trento e di Bolzano, secondo i propri ordinamenti”. Da cui sembrerebbe discendere l’ obbligo di “patentino” per tutti gli operatori professionali e per tutti i prodotti fitosanitari e coadiuvanti (compresi quindi i bagnanti, ecc.), peraltro previsto dalla normativa comunitaria sovraordinata di riferimento (dir. UE 128/09). Visto che il suddetto art.9 del D.L.vo 150/12 nulla dice circa gli operatori non professionali la circolare in questione sembrerebbe richiamare per essi quanto disposto dal non abrogato art.25 c.1 del DPR 290/01, che dispone l’ obbligo di “patentino” per i prodotti classificati molto tossici, tossici e nocivi. A questa fattispecie andrebbe, anche secondo i nostri consulenti, riferita la frase della circolare che esclude “da tale ambito” (l’ obbligo di “patentino”) i prodotti fitosanitari non classificati “destinati all’ utilizzo non professionale…”. Per i cosiddetti PPO (prodotti da balcone, appartamento, giardino domestico) la circolare ribadisce la validità dell’ art. 28 del DPR 290/01, che a sua volta rimanda al DPR 392/98, nel quale si stabilisce in sintesi che per questi prodotti l’ autorizzazione alla vendita rilasciata al produttore consente il libero acquisto da parte di chiunque.
Ribadito che il mercato dei prodotti fitosanitari per uso agricolo è come noto soggetto a monitoraggio da parte di vari enti (Regioni, MinSalute, Istat), mentre non esiste invece, per quanto ne sappiamo, alcuna rilevazione sugli acquisti ed utilizzi di fitosanitari per uso “non professionale” e “domestico” ci permettiamo di osservare che la circolare in questione, proprio per le molteplici interpretazioni che ha generato, forse avrebbe bisogno di un “chiarimento” che renda più comprensibili i “chiarimenti” in essa contenuti. Magari fornendo una interpretazione diversa ed ufficiale, che accetteremmo con piacere.(Nella foto grande il ministro della salute Lorenzin) (29.11.2015)