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MERCATO INTERNO, L’INDUSTRIA RILANCIA

da | 3 Dic 2014 | NEWS

preveL’industria risiera ha accettato di inserire il Ribe nella griglia delle denominazioni da tutelare e questa decisione potrebbe portare a un accordo sulla riforma della legge sul commercio del riso in Italia, meglio nota come legge del mercato interno, datata 1958. La stessa industria, però, ha anche chiesto di elevare le percentuali di difetto dei granelli, allo scopo di uniformarle agli standard in uso in altri Paesi europei, e su questo “rilancio” si potrebbe arenare nuovamente il negoziato. E’ la novità degli ultimi giorni, formalizzata dall’Airi (nella foto piccola, il presidente Mario Preve) e che Risoitaliano è in grado di illustrare sulla base di documenti del settore industriale. Sul piano operativo, si attende la convocazione del tavolo di filiera presso il Mipaaf, che sarà preceduto sicuramente da riunioni sindacali e dal tavolo tecnico presso l’Ente Risi. Un altro punto dirimente è la composizione del tavolo. Ci si era lasciati, in agosto, con la richiesta di Confagricoltura di escludere dalla discussione i sementieri, richiesta – pare – rientrata dopo un pranzo pacificatore a Ferrara, tra Mario Guidi e Massimo Biloni.

Il collegato agricolo alla legge di stabilità, in discussione in Parlamento, delega il Governo ad emanare entro 12 mesi dall’approvazione della legge di stabilità una nuova normativa sul settore. Il Mipaaf auspica che si raggiunga un’intesa e sta lavorando da mesi in questo senso, anche attraverso l’Ente Risi. I risicoltori non hanno altrettanto fretta di chiudere. Confagricoltura si è attestata sulla difesa delle denominazioni tradizionali, seppure con una posizione meno drastica di Assosementi, rappresentata da Biloni. Cia è dialogante. Coldiretti punta tutto sulla tracciabilità del riso italiano, al punto che durante la discussione ha imposto un documento ad hoc.

La nuova posizione dell’industria, che segue a una clamorosa rottura all’Ente Risi sulla quale vi abbiamo ragguagliato all’inizio di novembre (http://www.risoitaliano.eu/ribe-spaccatutti/), è stata comunicata il 25 novembre dall’Airi ai propri soci, che l’hanno comunicata a Risoitaliano. Sergno che c’è ancora una riflessione aperta anche all’interno del settore industriale. Il documento che vi illustriamo è il risultato di una ricomposizione tra la linea dura della presidenza – espressa dalle grandi industrie, che puntano a una omologazione del prodotto per aumentarne la penetrazione sui nuovi mercati, in Italia e all’estero – e quella dialogante delle riserie artigiane, che legano maggiormente il proprio business alle denominazioni tradizionali. Ufficialmente, nel testo diffuso attraverso la newsletter di categoria e quindi diretto a una trentina di soci, l’associazione delle industrie risiere fa sapere che vuole «tutelare le denominazioni varietali conosciute dal consumatore italiano; permettere alle industrie risiere italiane di operare a pari concorrenza con gli operatori degli altri Paesi UE, nei quali spesso non esistono norme specifiche sul riso. Quanto al primo obiettivo, scrive, il problema è solo quello di stabilire, una volta per tutte, dei parametri merceologici che consentano di raggruppare le varietà tra loro simili e di trasformare la denominazione varietale in “denominazione dell’alimento”, come prevista dal Reg. 1169/2011 relativo alle informazioni sugli alimenti ai consumatori. La differenza non è di poco conto – precisa l’Airi – poiché, se la denominazione di vendita è il nome di una varietà, le leggi sulle novità vegetali e sui prodotti alimentari non consentono di vendere altre varietà con lo stesso nome, poiché equivarrebbe ad indurre in errore il consumatore. Se invece la denominazione dell’alimento è stabilita per legge, e ad essa corrispondono parametri merceologici definiti, la tutela è possibile anche nel contesto delle attuali norme comunitarie e vi sono i presupposti per ottenere, su base volontaria, una facile tutela anche negli altri Paesi europei. Quando la distribuzione organizzata fosse consapevole di regole certe per denominare l’alimento, ne pretenderebbe il rispetto in ogni Paese membro dell’UE». E’ quel che accade, precisano gli industriali, per il riso basmati, là dove viene sempre più recepito nei capitolati di acquisto delle catene di distribuzione il codice d’uso volontario predisposto dalle industrie risiere inglesi. Per questa ragione, puntualizzano, l’Associazione ha sempre affermato l’opportunità di limitare il numero delle denominazioni protette: «per cercare di diminuire la confusione nel consumatore, ma senza preclusioni a considerare anche tutti i nomi attualmente conosciuti dal consumatore italiano» afferma la nota diffusa, che ricorda anche “altri problemi minori” connessi alla Legge del ‘58, quali la necessità di un DM annuale, difficoltà interpretative, vuoti normativi, ecc.

Ma l’Airi ricorda di avere anche un secondo obiettivo: consentire alle industrie italiane di lavorare a pari condizioni con i concorrenti europei (non solo industrie ma anche commercianti che vendano riso) e «questa problematica continua a non essere percepita dal mondo agricolo e anche da parte delle industrie risiere» afferma polemicamente la nota della presidenza che ricorda come dalla famosa sentenza della Corte di Giustizia europea sul “cassis de Dijon”, del 1979, la Commissione Europea ha definitivamente rinunciato ad armonizzare le norme nazionali alimentari e riconosce correntemente il principio del “mutuo riconoscimento”, secondo il quale ogni Paese membro deve accettare la commercializzazione dei prodotti conformi alle normative degli altri Paesi membri. «Questo significa che nessuna legge italiana potrà mai vietare il commercio di riso proveniente da altri Paesi dell’UE che non indichi la denominazione varietale o che abbia percentuali di rotture di riso o altri difetti superiore a quella prevista dalla norma italiana» è la declinazione che rimanda al famoso “riiancio” della posta in gioco.

«Sulla base di questi obiettivi, non potendo prescindere dal mutuo riconoscimento, l’assemblea dell’Airi – spiega il documento, firmato dal direttore dell’Airi, Roberto Carrière -ha approvato una proposta di nuova legge che stabiliva regole per il prodotto posto in vendita con le denominazioni “tipiche”, lasciando libertà agli operatori che non utilizzassero queste denominazioni. Per il riso venduto con le denominazioni di fantasia si proponevano comunque tolleranze di rotture e difetti più elevate (ma non troppo e comunque sempre lontane dai limiti degli altri Paesi), in modo da avvicinarsi alle tolleranze previste negli altri Paesi UE, omogeneizzando nel contempo le tolleranze tra riso parboiled e non, oggi diverse, senza motivo. Con questa proposta si sarebbero stabilite regole precise per tutelare l’utilizzo dei nomi tipici ma si sarebbe anche permesso di vendere qualsiasi varietà con un nome di fantasia. Il sistema avrebbe consentito anche avere uno sbocco commerciale per tutte quelle nuove varietà (vedi Ulisse) che sono apprezzate dall’agricoltore e potrebbero essere apprezzate dal consumatore ma che non hanno futuro se permane l’obbligo di indicare il nome varietale sulla confezione».

Fin qui il passato. La proposta sul tavolo oggi qual è? Secondo l’industria da maggio in poi vi è stato un “radicale cambiamento d’impostazione” nella trattativa, inatteso in quanto, almeno per un lungo tratto di strada, si era marciati compatti. A un certo punto, però, i sindacati agricoli «non hanno accettato che tutte le varietà potessero essere vendute anche con un nome di fantasia (brand o indicazione di consumo), pensando di poter blindare i gruppi varietali», e «l’Ente Risi ha modificato la proposta dell’Airi prevedendo che le varietà vendibili con una denominazione tipica potessero essere vendute solo così e non anche con denominazioni di fantasia» e «questo radicale cambiamento d’impostazione è il vero motivo di contrapposizione tra le organizzazioni agricole e Airi.

La nota Airi riscrive così la storia del negoziato: «da questo cambiamento derivano molti problemi, tra cui quello dibattuto in questi giorni della denominazione Ribe. Infatti, con la nuova proposta non si potevano più mantenere tutte le denominazioni conosciute dal consumatore perché ciò avrebbe equivalso a limitare eccessivamente le varietà disponibili per essere vendute con una denominazione generica e conseguentemente si pensò in un primo momento di abbandonare le denominazioni originario, ribe e thaibonnet, gruppi comunque meno caratterizzanti, per consentire un adeguato approvvigionamento di varietà non condizionate dall’utilizzo di una denominazione tipica. Nella ricerca di un compromesso, il nome “originario” è stato reinserito in alternativa a “tondo” e il nome “ribe” è stato inserito nuovamente tra le denominazioni da tutelare ma Confagricoltura ha proposto di ridurre il numero di varietà nel gruppo, considerando solo quelle che rispettano più rigorosamente i parametri della vera varietà Ribe. Inoltre, Confagricoltura ha suggerito di prevedere comunque un periodo di 5 anni entro i quali le varietà che non avranno più diritto di essere vendute come ribe possano continuare ad esserlo. Ma questa proposta non è stata accettata da Coldiretti che concorda sul ridurre il numero di varietà vendibili con il nome ribe ma non su un periodo transitorio che consenta ai sementieri e agli agricoltori di adattare la propria produzione alle nuove esigenze del mercato. A fronte di questa situazione sempre più complicata, AIRI, seguendo anche l’indicazione di alcuni soci, ha chiesto di mantenere la denominazione “ribe” in griglia, così come lo è oggi, senza ridurre il numero di varietà e senza bisogno conseguentemente di periodi transitori. Inoltre ha chiesto di poter avere una differenziazione tra riso lungo A e riso lungo B, per consentire di avere una denominazione che distingui tra i lunghi di tipo japonica e quelli di tipo indica, e ha confermato la necessità di prevedere tolleranze leggermente più elevate per i risi venduti con la denominazione di fantasia, sia per avvicinarsi alle più ampie tolleranze degli altri Paesi Ue sia perché è logico che per denominazioni “generiche” debbano essere previsti parametri meno qualificanti del riso venduto con denominazioni tipiche. I criteri a cui AIRI si è ispirata sono stati la necessità di uniformare le tolleranze tra il riso parboiled e non, e, per il riso con la denominazione generica, di allinearsi ai parametri per la ritirabilità del risone nel contratto tipo di Vercelli, Pavia e Novara, recentemente condiviso con le organizzazioni agricole». (cfr. le tabelle riportate al termine dell’articolo).

L’Airi fa sapere infine di essere «in attesa di conoscere se le Organizzazioni agricole accettano questa ultima proposta, nell’auspicio di arrivare finalmente ad un testo condiviso da affidare al Ministro. AIRI ha comunque dovuto accettare il primo compromesso secondo il quale le varietà inserite nella cosiddetta “griglia” potranno essere vendute solo con il nome tipico ad esse riservato, ma occorre essere consapevoli – precisa – che, anche alla luce del Regolamento sull’etichettatura che entra in applicazione il prossimo 13 dicembre e che non prevede più l’obbligo di indicare la sede dello stabilimento di produzione o confezionamento, non sarà possibile competere con operatori, anche commerciali, con sede in un altro Paese dell’UE e che potranno vendere qualsiasi varietà con una denominazione di fantasia». (03.12.14)

tabelle

 

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