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I SEGRETI DEL TRASFERIMENTO DI TITOLI PAC

da | 23 Feb 2016 | Norme e tributi

Decreto flussi

ageaCon la Circolare ACIU 2016.70 del 10 febbraio 2016 (che puoi scaricare QUI) Agea Coordinamento comunica le procedure per il trasferimento dei titoli PAC assegnati con la riforma entrata in vigore nel corso del 2015 (ma anche per il loro eventuale pignoramento o conferimento in pegno). Tali titoli sono attualmente assegnati in via provvisoria ai beneficiari e, come specifica la circolare in questione, possono essere soggetti a variazione nel numero e/o nel valore, all’esito dei controlli previsti dalla normativa regolamentare e nazionale ancora in corso”. Pertanto Agea precisa che nel caso in cui i suddetti titoli provvisori oggetto di trasferimento dovessero subire variazioni di numero o valore unitario in seguito ai calcoli relativi all’ assegnazione definitiva, nulla potrà essere addebitato ad Agea stessa.

L’ eventuale trasferimento di titoli deve obbligatoriamente avvenire mediante atto scritto (ai sensi della circ.114/2006 dell’ Agenzia Entrate) corredato dai documenti previsti per ogni fattispecie di trasferimento, come individuate nell’ allegato 1 alla circolare Agea. Il beneficiario del trasferimento (cessionario) deve obbligatoriamente essere in possesso del requisito di “agricoltore attivo”(art.9 del reg. Ue 1307/13), tranne che nei casi di successione effettiva o anticipata (donazione). Per contro tale requisito non è richiesto al cedente (che doveva essere attivo al momento di presentazione della domanda di assegnazione, ovvero nel 2015).

Rispetto alla normativa sui trasferimenti di titoli che caratterizzava la “vecchia” PAC il riversamento di una parte del valore dei titoli alla riserva nazionale (nello specifico il 30%) è previsto solo nel caso di affitto di titoli senza terra. Nel caso di affitto di titoli e terra deve essere trasferita una superficie ammissibile almeno pari ai titoli relativi agli ettari oggetto di trasferimento.

La circolare specifica inoltre che coloro che hanno aderito al regime dei “piccoli agricoltori” possono trasferire i titoli solo per successione effettiva o anticipata, a meno che recedano dal regime dei “piccoli” per rientrare in quello degli “ordinari”.

In tutti i casi di trasferimento di titoli la relativa domanda deve essere presentata dall’ acquirente (cessionario) direttamente o tramite CAA all’ Organismo Pagatore competente per territorio, secondo il modello di cui all’ allegato 4 della circ.2016.70. La domanda deve essere obbligatoriamente corredata dall’ assenso del cedente al trasferimento dei titoli. Per questo gli Organismi Pagatori dovrebbero mettere a disposizione alcuni dati essenziali, a partire dal numero identificativo di ogni singolo titolo che, come nella “vecchia” PAC ha un suo proprio numero progressivo.

Nella circolare si precisa che per i contratti di trasferimento di titoli già avvenuti prima del 10 febbraio si rende necessaria la presentazione di una dichiarazione integrativa (oppure la compilazione di un apposito modulo di trasferimento su supporto informatico che dovrebbe essere messo a disposizione dagli Organismi Pagatori) in cui devono essere specificati gli identificativi puntuali dei titoli trasferiti e del loro valore provvisorio.

Le procedure descritte dalla circolare 2016.70 appaiono piuttosto complicate, anche se commisurate alla complessità della materia ed alla numerosità delle fattispecie possibili. Qualche preoccupazione circa la loro effettiva operabilità deriva dal fatto che allo stato attuale permarrebbero numerose situazioni di anomalia nella banca dati SIAN (il sistema informatico agricolo nazionale su cui sono caricate le posizioni dei singoli agricoltori, di cui Riso Italiano ha dato conto in http://www.risoitaliano.eu/ogni-agricoltore-puo-verificare-il-titolo-pac/ ), specie per quanto riguarda il riconoscimento della qualifica di “agricoltore attivo” che risulterebbe tuttora non attribuita in molti casi a causa di problemi di “interfaccia” tra i sistemi informatici di Agea, INPS e Agenzia Entrate. Maggiori dettagli sull’ argomento potranno essere richiesti dagli interessati al loro Centro di Assistenza Agricola di riferimento.

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