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BASTA PRENOTARE IL CONTROLLO ALL’IRRORATRICE

da | 22 Feb 2017 | Norme e tributi

fitofarmaci

In Piemonte, se l’azienda agricola dimostra – tramite il modulo controfirmato dal tecnico abilitato – che ha fatto richiesta entro il 26 novembre di controllo funzionale delle irroratrici, in caso di controllo, non è passibile di sanzioni. Lo segnala l’Unione agricoltori di Vercelli,  ricordando che da qualche mese gli agricoltori sono impegnati a far eseguire dai “Centri prova” accreditati i Controlli funzionali delle irroratrici per la distribuzione dei fitofarmaci. L’obbligo è previsto in maniera estensiva dalla Direttiva dell’Unione Europea numero 2009/128/CE sull’ uso sostenibile dei fitofarmaci e recepita in Italia dal Decreto legislativo 150/2012 con il relativo Piano di Azione Nazionale emanato nel 2014. La stessa normativa ha introdotto regole più complesse per il rinnovo del “patentino” per l’acquisto e l’utilizzo dei prodotti fitosanitari e l’adozione delle tecniche di difesa integrata per tutte le aziende agricole. La verifica funzionale serve a controllare che la macchina sia efficiente e gli organi di regolazione funzionanti, in modo da consentire la distribuzione ottimale delle miscele fitoiatriche e limitarne l’impatto ambientale. Secondo le nuove norme, il Controllo funzionale delle irroratrici deve essere effettuato almeno ogni 5 anni fino al 2020 e successivamente ogni 3 anni. Le attrezzature nuove dovranno essere controllate almeno una volta entro i primi cinque anni dall’acquisto. La prima scadenza prevista (26 novembre 2016) è superata, ma all’appello mancano ancora moltissime irroratici, anche per la scarsità dei Centri Prova. Onde evitare il rischio di multe e la perdita dei contributi pac per il mancato rispetto della “Condizionalità”, il Mipaaf e le Regioni hanno definito la possibilità di attivare il meccanismo di prenotazione del controllo. La problematica è stata chiarita dalla Regione Piemonte con nota del 17/01/2017 protocollo numero 1899/AI1703A.

Di parere opposto Confagricoltura di Milano, la quale, soggetta alla normativa lombarda, «ricorda che la disciplina sull’uso sostenibile dei prodotti fitosanitari (PAN) ha stabilito che tutte le attrezzature per la distribuzione di prodotti fitosanitari dovevano essere sottoposte almeno una volta al controllo funzionale entro il 26 novembre 2016 presso un Centro Prova autorizzato dalla Regione e che tale termine di scadenza non è stato prorogato. Dal momento che le sanzioni sono applicabili ai soli casi di effettivo utilizzo di attrezzatura non sottoposta a controllo funzionale, ne consegue che la macchina irroratrice dovrà aver  superato il controllo funzionale presso uno dei Centri Prova autorizzati PRIMA della data in cui tornerà ad essere utilizzata (quindi prima di effettuare i diserbi primaverili)!»

 

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