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PATENTINO ADDIO

da | 17 Gen 2015 | NEWS, Tecnica

trattamenti zero

thDopo oltre 45 anni, lo scorso 26 novembre è andato in pensione il “patentino”, ossia l’autorizzazione all’acquisto dei presidi sanitari (ora prodotti fitosanitari) tossici, molto tossici e nocivi, sostituito dal nuovo certificato di abilitazione all’acquisto e all’utilizzo, che interesserà tutti i prodotti fitosanitari e coadiuvanti per uso professionale, indipendentemente dalla loro classificazione ai sensi del decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150 e del decreto 22 gennaio 2014, Pan. I vecchi “patentini” in corso di validità (la cui durata è di 5 anni) potranno essere utilizzati sino alla loro scadenza naturale. Per chi dovesse acquistare e utilizzare prodotti fitosanitari e/o coadiuvanti, il Dlgs 150/2012 e il decreto 22 gennaio 2014 dettano un nuovo percorso formativo. Lo scrivono gli agronomi Gianni Azzali e Pamela Possenti in uno studio pubblicato dall’Ordine degli agronomi della Provincia di Milano. «Gli utilizzatori futuri di prodotti fitosanitari e coadiuvanti dovranno frequentare – precisano – i corsi tenuti da Regioni e Province autonome e superare positivamente l’esame finale, dopo aver dimostrato di avere frequentato almeno il 75% delle lezioni. La frequenza non è obbligatoria per i candidati “in possesso di diploma di istruzione superiore di durata quinquennale o di laurea, anche triennale, nelle discipline agrarie e forestali, biologiche, naturali, ambientali, chimiche, farmaceutiche, mediche e veterinarie”, per i quali è previsto “solo” il superamento dell’esame finale. Il decreto legislativo 150/2012 prevede alcune norme specifiche in tema di formazione professionale e di abilitazione all’esercizio della vendita, all’acquisto dei fitosanitari e alla consulenza.
In breve, a partire dal 26 novembre 2015:
•    chiunque intenda esercitare la vendita dei prodotti fitosanitari dovrà essere in possesso di un certificato di abilitazione ad hoc (sanzione da 5.000 a 20.000 euro per i trasgressori), rilasciato secondo i competenti ordinamenti regionali ai soli diplomati o laureati in discipline agrarie, forestali, biologiche, ambientali, chimiche, mediche e veterinarie, purché abbiano frequentato con valutazione positiva i sopra accennati corsi di base. Il certificato avrà validità quinquennale e sarà rinnovabile alla scadenza su istanza del titolare, previa verifica della partecipazione a specifici corsi di aggiornamento, mentre sono fatte salve, fino alla loro scadenza, le abilitazioni alla vendita già rilasciate a norma del Dpr 23 aprile 2001, n. 290 e successive modificazioni;
•    l’utilizzatore professionale che acquisti per l’impiego diretto, per sé o per conto terzi, prodotti fitosanitari e coadiuvanti dovrà essere in possesso di specifico certificato di abilitazione all’acquisto e all’utilizzo rilasciato dalle Regioni e dalle Province autonome di Trento e di Bolzano, secondo i propri ordinamenti. I prodotti fitosanitari e i coadiuvanti potranno essere utilizzati soltanto da coloro che sono muniti di apposito certificato di abilitazione all’acquisto e all’utilizzo rilasciato dalle Regioni e dalle Province autonome, secondo i propri ordinamenti e ai soggetti che sono in possesso dei seguenti requisiti: siano maggiorenni e abbiano frequentato appositi corsi di formazione e ottenuto una valutazione positiva. Il certificato sarà valido per cinque anni e alla scadenza verrà rinnovato, a richiesta del titolare, previa verifica della partecipazione a specifici corsi o iniziative di aggiornamento. Nel punto vendita dei prodotti fitosanitari dovrà essere presente almeno una persona – titolare o dipendente – che sia in possesso del relativo certificato di abilitazione e dunque dell’idoneità a fornire adeguate informazioni all’utilizzatore finale sul corretto uso dei prodotti fitosanitari e dei coadiuvanti, in materia di rischi e sicurezza per la salute umana e per l’ambiente connessi al loro impiego, nonché sul corretto smaltimento dei rifiuti. Il distributore avrà l’obbligo di accertare la validità del certificato di abilitazione e l’identità dell’acquirente e di registrare i prodotti venduti con il riferimento al numero o codice dell’abilitazione. A partire dal 26 novembre 2015, il personale del punto vendita di prodotti fitosanitari dovrà fornire all’acquirente che risulti utilizzatore “non professionale” le informazioni generali sui rischi per la salute umana e l’ambiente connessi all’uso di prodotti fitosanitari, sui pericoli derivanti dall’esposizione agli stessi e infine sulle condizioni per un corretto stoccaggio, manipolazione, applicazione e smaltimento di questi prodotti. Per i trasgressori sono previste sanzioni con importi che variano da 1.000 a 5.000 euro. I corsi di base e di aggiornamento per tutti i soggetti interessati all’uso di prodotti fitosanitari (gli utilizzatori professionali, i distributori e i consulenti) avranno come oggetto materie quali: la legislazione nazionale e comunitaria relativa ai prodotti fitosanitari e alla lotta obbligatoria contro gli organismi nocivi, i pericoli e rischi associati ai prodotti fitosanitari, ossia:
•    modalità di identificazione e controllo dei prodotti fitosanitari;
•    rischi per operatori, consumatori, gruppi vulnerabili e residenti o che entrano nell’area trattata;
•    sintomi di avvelenamento da prodotti fitosanitari, interventi di primo soccorso, informazioni sulle strutture di monitoraggio sanitario e accesso ai relativi servizi per segnalare casi di incidente;
•    rischi per le piante non bersaglio, gli insetti benefici, la flora e la fauna selvatiche, la biodiversità e l’ambiente in generale;
•    rischi associati all’impiego di prodotti fitosanitari illegali (contraffatti) e metodi utili alla loro identificazione;
•    strategie e tecniche di difesa integrata, di produzione integrata e di contenimento biologico delle specie nocive nonché principi di agricoltura biologica, oltre a informazioni sui principi generali e sugli orientamenti specifici per coltura e per settore ai fini della difesa integrata, con particolare riguardo alle principali avversità presenti nell’area;
•    valutazione comparativa dei prodotti fitosanitari, con particolare riferimento ai principi per la scelta dei prodotti fitosanitari che presentano minori rischi per la salute umana, per gli organismi non bersaglio e per l’ambiente;
•    misure per la riduzione dei rischi per le persone, gli organismi non bersaglio e l’ambiente;
•    corrette modalità di trasporto, di stoccaggio dei prodotti fitosanitari, di smaltimento degli imballaggi vuoti e di altro materiale contaminato e dei prodotti fitosanitari in eccesso (comprese le miscele contenute nei serbatoi), in forma sia concentrata che diluita;
•    corretto uso dei dispositivi di protezione individuale (Dpi) e misure di controllo dell’esposizione dell’utilizzatore nelle fasi di manipolazione, miscelazione e applicazione dei prodotti fitosanitari;
•    rischi per le acque superficiali e sotterranee connessi all’uso dei prodotti fitosanitari e relative misure di mitigazione. Idonee modalità per la gestione delle emergenze in caso di contaminazioni accidentali o di particolari eventi meteorologici che potrebbero comportare rischi di contaminazione da prodotti fitosanitari;
•    attrezzature per l’applicazione dei prodotti fitosanitari;
•    gestione e manutenzione delle macchine irroratrici, con particolare riferimento alle operazioni di regolazione (taratura);
•    gestione e manutenzione delle attrezzature per l’applicazione di prodotti fitosanitari e tecniche specifiche di irrorazione (per esempio irrorazione a basso volume e ugelli a bassa deriva);
•    rischi specifici associati all’uso di attrezzature portatili, agli irroratori a spalla e le relative misure per la gestione del rischio;
•    aree specifiche ai sensi degli articoli 14 e 15 del decreto legislativo 150/2012;
•    registrazione delle informazioni su ogni utilizzo dei prodotti fitosanitari.
Inoltre, il Piano d’azione nazionale per l’uso sostenibile dei prodotti fitosanitari definisce anche i requisiti relativi al sistema di formazione:
•    la durata minima dei corsi di base e di aggiornamento;
•    le modalità di partecipazione al corso di formazione e di aggiornamento e la disciplina dell’obbligo di frequenza;
•    le modalità di valutazione;
•    le modalità di svolgimento dei corsi di aggiornamento;
•    i criteri per l’individuazione dei soggetti competenti alla realizzazione delle attività formative e di valutazione;
•    i criteri per la sospensione e la revoca delle abilitazioni;
•    i criteri per la certificazione delle conoscenze acquisite attraverso l’attività di formazione e per il rilascio delle relative abilitazioni.
Le Regioni e le Province autonome istituiranno entro il 26 novembre 2015 il sistema di formazione e di abilitazione, individuando al proprio interno gli organismi idonei a svolgere l’esame finalizzato al rilascio dei certificati utili per l’uso professionale dei prodotti, la loro distribuzione e la consulenza sugli stessi. Occorre ricordare che, ai sensi del dlgs 150/2012, articoli 8 e 9, dal 26 novembre 2015 svolgere attività di consulenza inerente l’impiego di prodotti fitosanitari e di coadiuvanti senza essere in possesso del “Certificato di abilitazione all’attività di consulente”, salvo che il fatto costituisca reato, è punito con una precisa sanzione amministrativa pecuniaria al pagamento di una somma che può variare dai 5.000 ai 20.000 euro». (17.01.15)

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