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LE NOVITA’ FISCALI SECONDO TOSONI

da | 5 Mar 2016 | Norme e tributi

IMG-20160304-WA0002-3Le novità fiscali per il 2016 sono state al centro del consueto seminario che ogni anno viene organizzato dalla Società Agraria di Lombardia con l’intervento di Gian Paolo Tosoni, fiscalista del gruppo “Sole 24 Ore”, considerato il massimo esperto nazionale nelle tematiche tributarie connesse all’ agricoltura.

Il settore agricolo, come ha evidenziato il presidente della Società Agraria Ettore Cantù , con l’approvazione della Legge di Stabilità (quella che un tempo veniva chiamata “finanziaria”) ha ottenuto dal governo alcuni importanti sgravi fiscali che si spera possano essere “strutturali” e non essere annullati dall’ andamento piuttosto “ondivago” della politica tributaria nazionale. Un’ osservazione che Tosoni ha commentato tra il serio ed il faceto, dicendosi preoccupato che “troppe agevolazioni preludano a future stangate”. (Nella foto grande, il saluto del presidente Cantù e il relatore, in quella piccola il pubblico in sala)

Il primo importante sgravio riguarda l’abolizione, a partire dal periodo di imposta 2016, dell’Imposta Regionale sulle Attività Produttive (IRAP) per i contribuenti soggetti all’ aliquota “agricola” dell’ 1,9%, ovvero per tutte le aziende agricole indipendentemente dalla loro natura giuridica (ditte individuali, società di persone o di capitali) e pure per le cooperative agricole e forestali (il beneficio fiscale si potrà verificare già a giugno, quando si dovrà versare l’ eventuale saldo IRAP 2015, ma non l’ acconto per il 2016).

L’IRAP rimane, e si applica con l’ aliquota ordinaria (variabile a seconda delle Regioni in funzione delle necessità finanziarie, e spesso del dissesto dei vari sistemi sanitari) solo per alcune tipologie di attività produttive legate all’ agricoltura. In specie, continueranno a pagare l’IRAP (anche se potranno dedurre dalla base imponibile, come ogni altra impresa, anche il costo del lavoro dipendente, che fino al periodo d’ imposta 2015 è soggetto a tassazione) le seguenti attività:

  • Allevamenti “senza terra”.
  • Attività agrituristiche.
  • Attività di produzione di energia elettrica eccedenti i limiti entro cui si applica la tassazione dei redditi su base catastale.
  • Attività connesse non rientranti nell’ ambito di applicazione della tassazione su base catastale, tra cui le attività connesse di prestazione di servizi agro meccanici.
  • Produzione di vegetali su più piani produttivi (è il caso di alcune serre e fungaie).

Il secondo importante sgravio fiscale riguarda l’ abolizione dell’ Imposta Municipale Unica (IMU) per i terreni “posseduti e condotti” da coltivatori diretti ed imprenditori agricoli professionali iscritti all’ INPS; abolizione che si estende ai terreni posseduti da CD o IAP e condotti da società agricole con qualifica di IAP. Continueranno invece ad essere assoggettati all’ IMU i terreni concessi in affitto , ma anche le quote di terreno di proprietà di soggetti non CD o IAP, oppure su cui sussiste un usufrutto o altro diritto reale a beneficio di soggetti non CD o IAP.

A fronte del beneficio fiscale legato all’ abolizione dell’ IMU “agricola” vengono rivalutati del 30%  i valori del reddito dominicale e del reddito agrario ai soli fini delle imposte sui redditi (con riduzione della rivalutazione al 10% per i contribuenti coltivatori diretti o imprenditori agricoli professionali). Un altro aumento di tassazione riguarda l’ imposta di registro sui trasferimenti di terreno acquistati da soggetti non CD o IAP (che passa dl 12 al 15%) mentre per i trasferimenti nell’ ambito della proprietà coltivatrice si conferma la tassazione in misura fissa all’ 1%, estesa anche a coniuge e parenti conviventi in linea retta.

Per le aree “edificabili” si applica l’ esenzione da IMU se esse sono possedute e condotte da CD o IAP, mentre gli eventuali comproprietari privi del requisito dovranno pagare sulla base dei redditi catastali con applicazione dei coefficienti, anziché sulla base imponibile del valore “di mercato” (che era in molti casi particolarmente penalizzante per il contribuente, vista la totale crisi del settore delle costruzioni).

Un’ ulteriore novità introdotta dalla legge di stabilità riguarda i cosiddetti “imbullonati”, ovvero macchinari ed impianti connessi al processo produttivo installati nei fabbricati, che vengono esclusi dalla rendita catastale (chi avesse degli “imbullonati” che aumentano la rendita catastale dei fabbricati può chiedere la revisione della rendita stessa entro il 15 giugno, con effetto retroattivo sull’ IMU a far tempo dal 1° gennaio 2016). La nuova norma ha, secondo Tosoni, un impatto modesto sui fabbricati rurali strumentali (esenti da IMU e soggetti alla sola TASI), ma ben più cospicuo su altri ambiti di tassazione. Con effetti perlomeno curiosi, come nel caso dei pannelli fotovoltaici a terra (ambito non solo agricolo, ma che riguarda una vasta tipologia di contribuenti) i quali secondo una circolare di Agenzia Entrate sono esenti da IMU per la componente “imbullonata” (il pannello fotovoltaico), ma soggetti per la parte “infissa al suolo” (il palo di sostegno, per il quale andrebbe calcolata la rendita catastale). Un’interpretazione che ha suscitato non poche perplessità e pure qualche nota ironica.

Ulteriori “agevolazioni” per il settore agricolo sono determinate dall’ aumento delle percentuali di compensazione IVA (quindi dell’ IVA “detraibile”)  per i contribuenti che si avvalgono del regime “speciale” (un regime previsto dall’ art.34 DPR 633/72, che può risultare “conveniente” per alcune realtà produttive come quelle legate a zootecnia e vitivinicoltura, ma non per le aziende cerealicole, a cui in genere conviene  il regime “normale”) relativamente a latte (le percentuali di compensazione passano da 8,8 a 10% in via definitiva), carni bovine e suine (le percentuali passano rispettivamente da 7 a 7,65% e da 7,3 a 7,95% limitatamente al 2016).

Infine nel settore agro energetico la legge di stabilità ha stabilito che se la produzione energetica supera i limiti di applicazione dei redditi catastali ad essa si applica l’imposta sul 25% del fatturato derivante dalla sola cessione di energia, con esclusione quindi della tariffa incentivante dalla base imponibile indipendentemente dalla fonte utilizzata (in precedenza l’ esclusione della tariffa incentivante dalla base imponibile si applicava al fotovoltaico ma non all’ energia da biogas).

Da ultimo Tosoni ha illustrato la situazione delle società immobiliari, sia di persone che di capitali, proprietarie di terreni concessi in affitto, attualmente penalizzate a livello fiscale. Per esse si presenta l’ opportunità  di “convertirsi” in società semplici, per le quali gli oneri fiscali e burocratici sono meno gravosi. (04.03.2016)

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