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VADEMECUM VOUCHER

da | 8 Ago 2017 | Norme e tributi

contributi

Dal 10 luglio è possibile, per utilizzatori e prestatori, registrarsi sulla nuova piattaforma informatica gestita dall’Inps e svolgere gli adempimenti per l’accesso alle nuove “Prestazioni Occasionali”, che vanno a sostituire i voucher (buoni lavoro). Confagricoltura Milano ha diffuso il seguente vademecum.

La possibilità di ricorrere alle “prestazioni occasionali” è prevista solo per le aziende agricole con non più di cinque dipendenti a tempo indeterminato ed esclusivamente per le attività lavorative rese dalle seguenti categorie: 1) titolari di pensione di vecchiaia o di invalidità; 2) giovani che non abbiano ancora compiuto il 25° anno di età, se regolarmente

iscritti ad un istituto scolastico di qualsiasi ordine e grado, ovvero ad un ciclo di studi presso l’università; 3) persone disoccupate che abbiano dichiarato in forma telematica al portale nazionale delle politiche del lavoro la propria immediata disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa e alla partecipazione alle misure di politica attiva del lavoro concordate con il centro per l’impiego; 4) percettori di prestazioni integrative del salario, ovvero di altre prestazioni di sostegno del reddito. I suddetti lavoratori non devono risultare iscritti negli elenchi anagrafici comunali degli operai a tempo determinato (OTD) di più recente pubblicazione.

Il compenso minimo orario (netto) è: per la 1^ Area euro/ora 9,65; per la 2^ Area euro/ora 8,80; per la 3^ Area euro/ora 6,56. Appartengono alla 1^ Area i lavoratori che svolgono prestazioni proprie delle qualifiche di “specializzato super”, “specializzato A” e “specializzato” , per quanto attiene ai settori tradizionale e orticolo, nonché al “livello A” e “livello B” per il florovivaismo (il settore della manutenzione del verde, in quanto operante attraverso appalti, non può ricorrere alle prestazioni occasionali). Appartengono alla 2^ Area i lavoratori che svolgono mansioni proprie delle qualifiche di “qualificato super” e “qualificato” se i settori sono il tradizionale e l’orticolo, ovvero “livello C”, “livello C2” e “livello D” per il florovivaismo. Appartengono alla 3^ Area i lavoratori che svolgono mansioni di “comune” nei settori tradizionale e orticolo e di “livello E” nel settore florovivaistico. Le imprese che operano nel settore agrituristico procederanno all’attribuzione ad una delle tre Aree in relazione ai mansionari dei vigenti Contratti Provinciali di Lavoro.

Per determinare il costo orario a carico dell’utilizzatore, occorre tenere conto dell’incidenza delle aliquote contributive e degli oneri di gestione.
E’ stato poi introdotto un “limite minimo giornaliero di retribuzione, pari a 4 ore lavorative, anche qualora la prestazione effettiva sia risultata inferiore a tale numero di ore.

Ulteriore limite alle prestazioni occasionali è quello della durata massima in ore/anno civile, che per il nostro settore è dato dal rapporto fra il compenso massimo annuo per singolo utilizzatore e prestatore e l’importo netto della paga oraria per ciascuna Area, quindi: a) 1^ Area : 2500 : 9,65 = ore 259; b) 2^ Area :2500 : 8,80 = ore 284; c) 3^ Area : 2500 : 6,56 = ore 381.

Quanto ai compensi, i limiti economici, riferiti all’anno civile in cui è stata resa la prestazione occasionale, sono i seguenti: per ciascun prestatore, con riferimento alla totalità degli utilizzatori: euro 5.000; per ciascun utilizzatore, con riferimento alla totalità dei prestatori: euro 5.000; per le prestazioni rese da ogni prestatore in favore del medesimo utilizzatore: euro 2.500. Al fine di calcolare il compenso lordo massimo che le imprese agricole possono erogare, occorre tener conto che i suddetti valori netti rappresentano il 75% dell’importo lordo; pertanto ciascun utilizzatore potrà erogare, ad una pluralità di prestatori, ciascuno dei quali non potrà percepire un compenso superiore a 2.500 euro, l’importo lordo, per ciascun anno civile, di euro 6.666.

Quanto ad orario e sicurezza, i prestatori hanno diritto al riposo giornaliero, alle pause e ai riposi settimanali, come previsto dalla relativa disciplina, nonché all’applicazione della normativa in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro.
In merito alle procedure, è stato introdotto l’utilizzo esclusivo di una piattaforma informatica INPS per la gestione di tutti gli adempimenti relativi ai Contratti di Prestazione Occasionale, a partire dalla registrazione di utilizzatore e prestatore, fino ad arrivare al pagamento dei compensi. Al fine dell’accesso alle prestazioni, utilizzatore e prestatore devono registrarsi al servizio: www.inps.it/Prestazioni occasionali. Per maggiori dettagli è possibile rivolgersi ai nostri Uffici.

Relativamente alle sanzioni per violazione delle norme, in caso di superamento del limite di importo di 2.500, euro per le prestazioni complessivamente rese da ogni prestatore in favore del medesimo utilizzatore, ovvero di superamento del numero di ore nell’anno civile, il contratto di prestazione occasionale si trasforma in un RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO A TEMPO PIENO E INDETERMINATO. Per la violazione dell’obbligo della comunicazione all’INPS, ovvero per aver utilizzato prestatori appartenenti a categorie diverse da pensionati, studenti e percettori di sostegno al reddito, viene applicata la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento della somma da euro 500 a euro 2.500 per ogni prestazione giornaliera per cui risulta accertata la violazione.

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