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FASCE TAMPONE “CONDIZIONATE”

fasce

La nuova condizionalità prevede degli obblighi tra cui le “Buone Condizioni Agronomiche e Ambientali” (BCAA). Esaminiamo nel dettaglio BCAA4 – Introduzione di fasce tampone lungo i corsi d’acqua. LEGGI LA PUNTATA PRECEDENTE DELLO SPECIALE CONDIZIONALITA’.

Si APPLICA A

Tutte le superfici agricole, come definite nel Piano Strategico della PAC ai sensi dell’articolo 4.3 del regolamento (UE) 2021/2115.

IN COSA CONSISTE, FASCIA DI RISPETTO

  • Obbligo A.1) divieto di fertilizzazione sul terreno adiacente ai corsi d’acqua. Tale fascia è definita “fascia di rispetto” ed è di norma pari a 5 metri, fatto salvo quanto previsto dal Programma d’azione nitrati.
  • Obbligo A.2) divieto di distribuzione di prodotti fitosanitari sul terreno adiacente ai corsi d’acqua (fascia di rispetto di 5 metri o maggiore se previsto in etichetta). La norma si applica a tutti i corsi d’acqua, inclusi quelli artificiali, dove si rileva una presenza continua delle acque durante tutto l’anno e che non sono dotati di argini rialzati. Sono escluse le opere di regimazione idraulica, prive di acqua propria, destinate alla raccolta e al convogliamento di acque meteoriche o all’adduzione di acqua irrigua ai campi coltivati, ivi inclusi i pensili. Ѐ esclusa la rete idraulica aziendale, costituita da scoline e fossi collettori per l’allontanamento delle acque in esubero.

IN COSA CONSISTE FASCIA INERBITA

Obbligo B) Costituzione ovvero non eliminazione di una fascia stabilmente inerbita spontanea o seminata, che può ricomprendere anche specie arboree o arbustive qualora presenti, adiacente ai corpi idrici superficiali di torrenti, fiumi o canali, indicati nell’Elaborato 5 del Piano di gestione del distretto idrografico del fiume Po.

DEROGHE FASCE

Obblighi A.1) e A.2)  ammessa nel caso di risaie;

Obbligo B) ammessa nei seguenti casi:

  • parcelle a seminativo ricadenti nelle zone montane;
  • terreni stabilmente inerbiti per l’intero anno solare, ivi inclusi i prati avvicendati e le colture permanenti stabilmente inerbite;
  • oliveti stabilmente inerbiti;
  • superfici a prato permanente;
  • risaie.

NOTE

Obbligo A.1)
Per letami, materiali ad essi assimilati e fertilizzanti mantenere:

  • 5 m di distanza dai corsi d’acqua superficiali;
  • 10 m di distanza dai corsi d’acqua superficiali ricadenti o limitrofi ai siti Natura 2000;
  • 25 m dall’arenile per le acque lacuali e corpi idrici ricadenti nelle zone umide Ramsar.

Per liquami, materiali ad essi assimilati e digestati mantenere:

  • 10 m di distanza dai corsi d’acqua superficiali;
  • 30 m dall’arenile per le acque lacuali e corpi idrici ricadenti nelle zone umide Ramsar;
  • Spandimento vietato in fascia A del PAI.

Per fanghi di depurazione mantenere:

  • 10 m di distanza dai corsi d’acqua superficiali;
    distribuzione vietata nelle zone SIC;
  • 100 m da fiumi, torrenti e dall’arenile per le acque lacuali e corpi idrici ricadenti nelle zone umide Ramsar;
    spandimento vietato nelle fasce A e B del PAI.

Obbligo B) L’impegno si considera assolto nel caso in cui lo stato ecologico del corpo idrico superficiale interessato sia “ottimo/elevato” e lo stato chimico sia “buono” o non definito.

In tutti gli altri casi, si applica un’ampiezza della fascia inerbita di 5 metri. Autore: Azzurra Giorgio

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