Il trattamento di cassa integrazione salariale per operai, impiegati e quadri agricoli a tempo indeterminato (CISOA), disciplinato dall’articolo 19, c. 3-bis, del decreto-legge n.18/2020 cosiddetto Decreto Sostegni (convertito dalla legge n.27/2020), richiesto per eventi riconducibili all’emergenza epidemiologica da COVID-19, è concesso, in deroga agli ordinari limiti di fruizione riferiti al singolo lavoratore e al numero di giornate lavorative da svolgere presso la stessa azienda (181), per una durata massima di 120 giorni nel periodo compreso tra il 1° aprile e il 31 dicembre 2021.
La domanda di CISOA deve essere presentata, a pena di decadenza, entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione dell’attività lavorativa. In fase di prima applicazione, il predetto termine di decadenza è fissato entro la fine del mese successivo a quello di entrata in vigore (23 marzo 2021) del decreto-legge. (Fonte: Confagricoltura Piemonte)