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FONDI CONTIGUI E PRELAZIONE

da | 4 Mag 2018 | Norme e tributi, Uncategorized

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Quando vi sono più fondi contigui, tutti i confinanti in possesso dei requisiti oggettivi e soggettivi hanno diritto di prelazione sul fondo posto in vendita. Se più o tutti intendono esercitare il loro diritto, sorge il problema di determinare quale fra gli stessi abbia titolo. Il problema, sino a qualche tempo fa, era risolvibile solo attraverso la via giudiziaria. La cosiddetta Legge di Orientamento per l’agricoltura del 2001 ha individuato e introdotto un criterio aprioristico per determinare il “vero” avente titolo. Ed infatti, l’articolo 7, prevede che: “Ai fini dell’esercizio del diritto di prelazione o di riscatto, nel caso di più soggetti confinanti, si intendono, quali criteri preferenziali, nell’ordine, la presenza come partecipi nelle rispettive imprese di coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali di età compresa tra i 18 e i 40 anni, il numero di essi, nonché il possesso da parte degli stessi di conoscenze e competenze adeguate”. Qualora i suddetti criteri non siano applicabili, perché riferibili a situazioni di conduzione presenti in modo uguale fra più aventi titolo, si renderà necessario chiedere al giudice di individuare l’avente diritto.

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