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DETTAGLI DEL PSR 23/27 DELLA LOMBARDIA

difesa suolo
 In attuazione del Piano strategico nazionale per la nuova programmazione PAC 2023-2027, Regione Lombardia nel 2023 prevede diversi impegni in materia di ambiente e di clima (SRA). Si riporta di seguito un elenco complessivo.
  • SRA03 – Tecniche lavorazione ridotta dei suoli.
  • SRA06 – Cover crops;
  • SRA08 – Gestione dei prati e dei pascoli permanenti;
  • SRA14 – Allevatori custodi dell’agrobiodiversità;
  • SRA22 – Impegni specifici risaie;
  • SRA29 – Pagamento al fine di adottare e mantenere pratiche e metodi di produzione biologica.

REQUISITI E DETTAGLI

Confagricoltura Pavia indica in un report recente le condizioni di ammissibilità, i principi di selezione e gli impegni specifici per l’attuazione di ciascun intervento, contenute nel Comunicato regionale.

Con un successivo provvedimento, nei primi mesi del 2023, saranno approvati i Bandi con tutti gli ulteriori dettagli necessari per la presentazione delle domande. Si precisa che per gli interventi SRA le superfici/capi che si intendono richiedere a premio devono essere nella disponibilità aziendale per l’intera durata dell’impegno (5 anni) con decorrenza dal 1° gennaio 2023.

SRA03: TECNICHE DI RIDOTTA LAVORAZIONE DEI SUOLI

L’intervento prevede un sostegno per ettaro di SAU a favore dei beneficiari che si impegnano a adottare sulle superfici a seminativo una delle seguenti azioni:

– Azione 3.1 – Adozione di tecniche di Semina su sodo/No tillage (NT);
– Azione 3.2 – Adozione di tecniche di Minima Lavorazione / Minimum tillage (MT) e/o di tecniche di Lavorazione a bande / strip tillage.

L’intervento prevede un periodo di impegno di durata pari a cinque anni. La singola annualità dell’impegno è riferita all’anno solare (01/01-31/12). L’intervento si applica su appezzamenti fissi.

SRA03: I PREMI

  • Azione 3.1 – Semina su sodo/No tillage (NT): 450 €/ha/anno;
  • Azione 3.2 – Minima Lavorazione / Minimum tillage (MT) e/o Lavorazione a bande / strip tillage: 250 €/ha/anno.

SRA03: AMMISSIBILITA’

La superficie minima per aderire è di cinque ettari. Sono ammissibili tutti i seminativi annuali ad eccezione dei terreni a riposo e dei prati mono e polifiti da vicenda. Non possono essere richieste a premio superfici che hanno già beneficiato del contributo per lo stesso impegno nei precedenti periodi di programmazione dello sviluppo rurale, eccetto che per:

  • i terreni richiesti a premio per la prima volta con la domanda iniziale anno 2022 operazione 10.1.04 del PSR 2014-2022 (durata 3 anni) che, una volta terminato l’impegno, possono essere finanziati nuovamente con questo intervento;
  • i terreni che dopo aver concluso l’impegno per la minima lavorazione, vengano richiesti a premio per la SRA03 – Azione 3.1 Adozione di tecniche di Semina su sodo/ No tillage (NT).

Impegni: Azione 3.1 – Adozione di tecniche di Semina su sodo / No tillage (NT).

SEMINA DIRETTA SU SODO

Divieto di effettuare arature e ripuntature. Inoltre, il divieto è esteso ad ogni altra lavorazione che inverta gli strati del suolo (ivi comprese le vangature), incluso l’impiego di attrezzature dotate di organi attivi, ovvero mossi dalla presa di potenza o da altre fonti di forza motrice.

Garantire la copertura del suolo attraverso il mantenimento in loco di stoppie e residui colturali, eventualmente trinciati, in modo da formare uno strato protettivo pacciamante di materiale vegetale (mulching). È consentita la trinciatura dei residui colturali. È consentita l’asportazione parziale di paglie e stocchi purché ne resti un quantitativo sufficiente a garantire la copertura del terreno.

Divieto di ristoppio (ad eccezione delle colture sommerse) esteso a tutti i cereali, anche a quelli di genere botanico diverso. Non è ammesso l’utilizzo di fanghi in agricoltura e di ogni altro rifiuto recuperato in operazioni R10 ai sensi della Parte IV del d.lgs. n.152/2006 e uso esclusivo dei fertilizzanti riconosciuti ai sensi del regolamento (UE) 2019/1009.

AZIONE 3.2: TECNICHE DI MINIMA LAVORAZIONE

Adozione di tecniche di minima lavorazione del suolo per la preparazione del letto di semina e per la lotta alle infestanti. Sono ammesse solo le lavorazioni che non prevedono l’alterazione della stratificazione preesistente del suolo e non superano la profondità di 20 cm. È ammissibile la tecnica dello «strip till». Quest’ultima è laavorazione del terreno eseguita in bande di dimensioni non superiori a 20 cm di larghezza.

Divieto di effettuare arature, ripuntature e ogni altra lavorazione che inverta gli strati del suolo (ivi comprese le vangature), incluso l’impiego di attrezzature dotate di organi lavoranti attivi, ovvero mossi dalla presa di potenza o da altre fonti di forza motrice.

Garantire la copertura del suolo attraverso il mantenimento in loco di stoppie e residui colturali, eventualmente trinciati, in modo da formare uno strato protettivo pacciamante di materiale vegetale (mulching). È consentita la trinciatura dei residui colturali. È concessa l’asportazione parziale di paglie e stocchi purché ne resti un quantitativo sufficiente a garantire la copertura del terreno. Divieto di utilizzo di fanghi in agricoltura e di ogni altro rifiuto recuperato in operazioni R10 ai sensi della Parte IV del d.lgs. n.152/2006 e uso esclusivo dei soli fertilizzanti riconosciuti ai sensi del regolamento (UE) 2019/1009.

SRA06 COVER CROPS

L’intervento prevede un pagamento annuale per ettaro di SAU a favore dei beneficiari che si impegnano a seminare colture di copertura delle superfici a seminativo con la seguente azione:

– Azione 6.1 – Colture di copertura.

L’intervento prevede un periodo di impegno di durata pari a 5 anni. La singola annualità dell’impegno è riferita all’anno solare (01/01-31/12). Si applica su appezzamenti variabili. Premio Azione 6.1 – Colture di copertura: 300 €/ha/anno.

La Superficie oggetto di impegno (SOI) condotta a seminativo (ad esclusione dei prati avvicendati e dei terreni a riposo). Adesione da parte dei beneficiari con una superficie minima di cinque ettari.

SRA 06: GLI IMPEGNI

Effettuare almeno una semina annuale di colture di copertura che saranno definite all’interno del Bando.
Utilizzo di una quantità di semente tale da garantire la copertura del terreno che sarà definita all’interno del Bando.
Tra la data di raccolta della coltura che precede (principale) e la semina della successiva coltura (cover) non deve intercorrere più di un certo numero di giorni (all’interno del Bando sarà definito l’intervallo). È consentito l’uso di soli mezzi meccanici per la devitalizzazione delle colture di copertura. L’intera biomassa prodotta non viene infatti asportata, ma viene interrata (sovescio), oppure allettata e lasciata sulla superficie del suolo come pacciamatura.
E’ vietato l’impiego di fertilizzanti di tipo chimico, presidi fitosanitari o diserbanti sulle colture di copertura così come l’utilizzo dei fertilizzanti organici le cui matrici costituenti non siano ricomprese tra quelle definite ai sensi del Reg. (UE) 2019/1009. Infine, non è ammesso l’utilizzo dei fanghi in agricoltura e di ogni altro rifiuto recuperato in operazioni R10 ai sensi della Parte IV del d.lgs. n.152/2006.

SRA08: GESTIONE DEI PRATI E DEI PASCOLI

L’intervento prevede un pagamento annuale per ettaro di SAU a favore dei beneficiari che si impegnano a rispettare la seguente azione: – Azione 8.1 Gestione sostenibile dei prati permanenti.

L’intervento prevede un periodo di impegno di durata pari a cinque anni. La singola annualità dell’impegno è riferita all’anno solare (01/01-31/12). Si applica su appezzamenti fissi.

Premio Azione 8.1: Gestione sostenibile dei prati permanenti: 110 €/ ha/anno.

Criteri di ammissibilità

Superfici ammissibili: prati permanenti
Superficie minima pari a 1 ettaro
Localizzazione nei comuni di pianura ISTAT

SRA08: GLI IMPEGNI

Numero di sfalci e specifiche modalità di esecuzione: effettuare 4 sfalci all’anno anziché i 5 sfalci che rappresentano la pratica ordinaria. Inoltre c’è obbligo di utilizzare le barre di involo per effettuare gli sfalci al fine di tutelare la fauna selvatica.

Assicurare il contenimento meccanico/manuale della flora invasiva tramite interventi di gestione delle specie invasive arbustive, arboree ed in particolare erbacee (Sicyos angulatus, Abutilon theophrasti) che sono eseguiti in modo manuale/meccanico con interventi localizzati, utiliz-zando ad es. decespugliatori, trince e scarificatori. E’ vietato l’utilizzo di fanghi in agricoltura e di ogni altro rifiuto recuperato in operazioni R10 ai sensi della Parte IV del d.lgs. n.152/2006, divieto di utilizzo dei fertilizzanti chimici di sintesi.

È consentito solo l’utilizzo di diserbanti e altri prodotti fitosanitari ammessi dall’agricoltura biologica. Effettuare l’ultimo sfalcio (4°) entro le tempistiche definite all’interno del Bando. Compilare e aggiornare il registro delle operazioni colturali per l’intero periodo di impegno. Non si possono utilizzare fertilizzanti organici le cui matrici costituenti non sono ricomprese tra quelle definite ai sensi del Reg. (UE) 2019/1009

SRA 14: ALLEVATORI CUSTODI DI BIODIVERSITA’

L’intervento prevede un sostegno ad UBA a favore dei beneficiari che si impegnano ad allevare razze locali a rischio di erosione genetica. performances riproduttive ed ubiquitarie. L’impegno è pari a cinque anni. La singola annualità dell’impegno è riferita all’anno solare (01/01-31/12).

Premio
– Bovini: 358,61 €/UBA/anno;
– Equidi: 216,66 €/UBA/anno;
– Ovicaprini: 98,48 €/UBA/anno.

Criteri di ammissibilità

Allevare animali di una o più razze a rischio di estinzione/ erosione genetica, anche appartenenti a specie diverse con codice di allevamento regionale e iscritti nei libri genealogici/registri delle rispettive razze ammissibili oggetto d’intervento, definite sulla base della seguente specificità (ad esempio i capi Bovini appartenenti alla razza Varzese).

SRA22: IMPEGNI SPECIFICI RISAIE

L’intervento prevede un pagamento annuale per ettaro di SAU per gli agricoltori che si impegnano a gestire l’acqua durante le fasi di asciutta e/o a garantire durante l’intero ciclo colturale del riso un periodo di sommersione più lungo. L’obiettivo è preservare la biodiversità in risaia e di ridurre la «competizione» per l’acqua tra le principali colture. Per il 2023 si attiva esclusivamente la seguente azione.

– Azione 1 – Semina in acqua.

L’intervento prevede un periodo di impegno di durata pari a cinque anni. La singola annualità dell’impegno è riferita all’anno solare (01/01-31/12). L’obbligo si applica su appezzamenti variabili.

Premio Azione 1 – Semina in acqua: 200 €/ha/anno.

I COLLEGAMENTI DELL’AZIONE 1

L’azione 1 -Semina in acqua può essere cumulata sulla stessa superficie con l’operazione 10.1.03 – Conservazione della bio diversità nelle risaie e/o con l’operazione 10.1.01 del PSR 2014-2022.
Il premio cumulato potrebbe essere ricalcolato e definito nel bando, al fine di evitare che sulla stessa superficie si verifichino sovra compensazioni di premi.

La superficie minima coltivata a riso oggetto di impegno deve essere almeno il 10% della superficie aziendale coltivata a riso e comunque non deve essere inferiore ad 1 ettaro.

Il beneficiario deve garantire sui terreni oggetto di impegno l’esecuzione della semina in acqua.
Divieto di utilizzo dei fertilizzanti le cui matrici costituenti non siano ricomprese tra quelle definite ai sensi del Reg. (UE) 2019/1009 . Divieto di utilizzo dei fanghi in agricoltura e di ogni altro rifiuto recuperato in operazioni R10 ai sensi della Parte IV del d.lgs. n.152/2006.

SRA29 PRODUZIONE BIOLOGICA

L’intervento prevede un pagamento annuale per ettaro di SAU a favore degli agricoltori o delle associazioni di agricoltori che aderiscono al metodo di produzione di agricoltura biologica.

L’intervento si articola in due azioni:
– SRA29.1 Azione – Conversione all’agricoltura biologica;
– SRA29.2 Azione – Mantenimento dell’agricoltura biologica.

Si prevede un periodo di impegno di durata pari a 5 anni. La singola annualità dell’impegno è riferita all’anno solare (01/01-31/12) e su appezzamenti fissi.

 

Il premio Bovini-Ovicaprini-Suini si attiva solo a favore delle aziende zootecniche con allevamenti biologici che rispettano un corretto rapporto UBA biologiche/SAU destinata all’alimentazione animale e si traduce a una maggiorazione del premio a ettaro.

SRA29: AMMISSIBILITA’ E IMPEGNI

Le superfici eleggibili per l’Azione SRA29.1 «Conversione all’agricoltura biologica» devono essere state notificate per la prima volta precedentemente all’avvio del periodo di impegno. Le superfici eleggibili per l’Azione SRA29.2 «Mantenimento dell’agricoltura biologica» devono essere presenti in una notifica nello stato di «pubblicata» precedentemente all’avvio del periodo di impegno. Nei comuni ricadenti in aree svantaggiate di montagna i prati permanenti/pascoli/prati-pascolo sono ammissibili solo se presente in azienda un allevamento biologico.

Applicazione del metodo di produzione di agricoltura biologica di cui al Reg. (UE) 2018/848 e relativi regolamenti attuativi riguardanti la produzione biologica e l’etichettatura dei prodotti biologici, su tutta la SAU oggetto di impegno, per tutta la durata del periodo di impegno. Le superfici oggetto di impegno devono essere mantenute per tutta la durata del periodo di impegno . Iscrizione del beneficiario nell’elenco nazionale degli operatori biologici per tutto il periodo di impegno, secondo le specificità definite all’interno dl Bando Demarcazione con OCM.

Infine, si puntualizza che per il 2023 verranno inoltre attivate le domande di conferma per le misure a superficie legate alle vecchie programmazioni PSR:

–  H
– 221
– 214
– Operazioni della Misura 10
– 11

(Fonte: Confagricoltura Pavia)
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