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PROROGA DELLA MORATORIA PER LE PMI

da | 8 Giu 2021 | Norme e tributi

Documenti

Tra le altre misure di sostegno alla liquidità delle imprese, l’articolo 16 del cosiddetto “Decreto Sostegni Bisproroga al 31 dicembre 2021 le moratorie, per la quota capitale, dei finanziamenti per le PMI, previa comunicazione entro il prossimo 15 giugno alla banca finanziatrice.
Nello specifico, per le imprese che alla data del 26 maggio 2021 sono state già ammesse alle misure di moratoria dei prestiti e delle linee di credito di cui all’articolo 56, comma 2, del Decreto 18/2020 “cosiddetto DL Cura Italia”, è prevista la proroga del termine delle misure fino al 31 dicembre 2021, limitatamente alla sola quota capitale.

Proroga moratorie dei finanziamenti per le PMI: la comunicazione da inviare alla banca

La comunicazione per la proroga della misura deve pervenire al soggetto finanziatore entro il 15 giugno 2021, secondo le medesime modalità di cui al comma 2 del predetto articolo 56. Con riferimento alla “comunicazione” , da far pervenire al soggetto finanziatore, si riporta qui di seguito un fac-simile di schema, condiviso con l’Associazione bancaria (ABI), che può essere utilizzato, da parte dell’impresa, per la richiesta della proroga in parola. La condivisione di tale schema nasce dalla necessità che per la richiesta in parola non sorgano complicazioni burocratiche.

Fac – simile Comunicazione (art. 16 Decreto legge 25 maggio 2021 n. 73)

La scrivente Impresa ________________________________________________ comunica che intende avvalersi della proroga del termine della moratoria di cui all’art. 56, comma 2, del Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla Legge 24 aprile 2020, n. 27, come modificato dal Decreto Legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni dalla Legge 13 ottobre 2020, n. 126, e dalla Legge 30 dicembre 2020, n. 178, secondo quanto previsto dall’art. 16 del Decreto Legge 25 maggio 2021, n. 73, in relazione alle seguenti linee di credito: (specificare le linee di credito)

____________________________________________; _________________________________________________________;
_________________________________________________________;
_________________________________________________________;
In fede_________________________________________________
Per l’impresa ____________________________________________
Nella qualità di ___________________________________________
Luogo _________________________________________ li____________________________

La “comunicazione” può essere inviata anche via PEC, ovvero attraverso altre modalità che consentano di tenerne traccia con data certa, allegando, oltre alla comunicazione stessa, la copia del documento di identità. Ad ogni buon conto è altresì opportuno che l’impresa contatti preventivamente la banca finanziatrice per verificare se quest’ultima abbia già adottato un proprio modello di comunicazione e/o specifiche modalità di comunicazione, in quanto le banche potrebbero avere già attivato propri modelli (Fonte: Confagricoltura)

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