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LE AZIONI PER LA BIODIVERSITA’ IN PIEMONTE

da | 20 Feb 2024 | NEWS

biodiversità

Oltre alla semina in acqua, i bandi dello sviluppo rurale legati alla condizionalità in Piemonte prevedono un contributo per delle azioni che vanno a impattare sulla biodiversità degli organismi acquatici e delle piante presenti sugli argini. Chi vuole aderire può realizzare un fosso oppure destinare alla fauna acquatica una superficie della propria risaia. Nel primo caso, cioè la creazione di fossetti, la superficie minima oggetto di impegno deve essere almeno il 10% della superficie a riso e comunque non inferiore a 1 ettaro.

I FOSSI BIODIVERSITA’

Bisogna realizzare in ogni anno un fosso a sezione trapezoidale, le cui dimensioni possono essere le seguenti: 1) almeno 60 cm (base maggiore del trapezio posta in alto) di larghezza e almeno 40 cm di profondità, ricevendo per questo ulteriori 150 euro a ettaro all’anno; 2) almeno 60 cm di larghezza e 60 cm di profondità, ricevendo 200 euro 3) almeno 80 cm di larghezza e 100 cm di profondità, ricevendo 350 euro.

Va da sé che pochissimi concorreranno alla terza soluzione, che mette a rischio l’impermeabilità della camera e, se quella vicina è collocata ad un’altezza superiore, creano problemi di ristagno. Un dettaglio che qualcuno in Regione avrebbe dovuto notare… Il fosso – la cui tipologia può essere differenziata per camera di risaia – deve essere realizzato prima della sommersione iniziale della risaia nell’anno di assunzione dell’impegno e deve rimanere allagato anche durante le fasi di asciutta, nel periodo tra la sommersione iniziale della camera in primavera e il suo prosciugamento in prossimità della raccolta. Ove necessario, il fosso deve essere collegato a solchi secondari atti a farvi confluire l’acqua di sommersione durante le fasi di asciutta. In aggiunta al fosso occorre mantenere inerbito un argine di risaia. biodiversità

INCOLTO SOMMERSO

In alternativa al fosso, si può creare il cosiddetto “incolto sommerso”. sulla superficie oggetto di impegno (che deve essere coltivata a riso l’anno precedente e per estensione non essere superiore all’1% della superficie aziendale a riso e non essere meno di 1000 mq) è vietata la coltivazione del riso e ogni altra coltivazione agricola nonché la pratica dell’acquacoltura. La superficie oggetto di impegno deve essere mantenuta costantemente allagata nel periodo compreso tra la sommersione iniziale delle camere di risaia destinate alla produzione (primavera) e il loro prosciugamento funzionale alla raccolta (asciutta di preraccolta). Sulla superficie oggetto di impegno, compresi gli argini, è fatto divieto di utilizzo di fertilizzanti e prodotti fitosanitari.

Il contributo in questo caso è di 1400 euro ad ettaro all’anno. Si badi bene: in tal caso, il controllo della vegetazione deve essere effettuato solo con mezzi meccanici nel rispetto dei periodi di riproduzione della fauna selvatica. In assenza di sommersione, sono consentite lavorazioni e operazioni di arieggiamento del suolo, al fine di prevenire fenomeni di anossia delle acque. Al termine del periodo di impegno, per le suddette superfici non vi sono vincoli a tornare alla condizione originaria.

RESIDUI CULTURALI IN RISAIA

Ci sono infine ulteriori impegni specifici finanziati dallo sviluppo rurale: chi manterrà, dopo la raccolta del riso, le stoppie in campo almeno fino alla fine di febbraio dell’anno seguente, al fine di proteggere la fauna selvatica, percepirà 50 euro ad ettaro all’anno. Chi manterrà nella camera di risaia uno strato d’acqua profondo almeno 5 cm per almeno 60 giorni nel periodo compreso fra la raccolta e la fine del mese di febbraio dell’anno seguente (sommersione invernale) percepirà 220 euro. Infine, su tutti gli argini della camera di risaia chi si impegnerà a non usare erbicidi e a realizzare il controllo della vegetazione solo con mezzi meccanici, riceverà 110 euro.

L’Azione 1 (semina in acqua) e la Sotto azione 2.1 (fossetti) sono abbinabili a tutti gli impegni aggiuntivi; la Sotto azione 2.2 (incolto sommerso) è abbinabile soltanto all’impegno aggiuntivo IA.2 (sommersione invernale), mentre gli impegni aggiuntivi IA.1 (mantenimento stoppie) e IA.2 (sommersione invernale) non sono fra loro compatibili sulla stessa superficie. Gli impegni aggiuntivi devono essere realizzati almeno in due anni del periodo di impegno. Gli impegni però possono variare la parcella tra diversi anni.

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