Ricerca Avanzata





Data inizio:

Data fine:

SEQUESTRO CO2: SERVE NORMATIVA

nichel

L’Agenzia delle Entrate si è recentemente espressa riguardo a un aspetto che potrebbe diventare presto piuttosto importante per i bilanci delle aziende agricole. Si tratta del reddito derivante dell’eventuale remunerazione per l’anidride carbonica (CO2) sequestrata nel suolo tramite processi produttivi virtuosi correlati alla coltivazione delle piante possa essere ricompreso in quello agrario.

IL SEQUESTRO CO2 NON E’ SERVIZIO PER IL CODICE CIVILE

Il terzo comma dell’articolo 2135 del Codice Civile elenca le attività agricole connesse esercitabili dall’impresa agricola. L’Agenzia delle Entrate precisa che, in mancanza di una specifica disposizione di legge che, come ad esempio è avvenuto per la produzione di energia elettrica da fonte fotovoltaica, definisca la cessione delle quote di emissione derivanti dal sequestro di CO2, questa non può essere inquadrata come “fornitura di beni o servizi mediante l’utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse dell’azienda normalmente impiegate nell’attività agricola esercitata”. Pertanto, quest’ultima non è configurabile come attività agricola connessa.

SEQUESTRARE CO2 NEL SUOLO E NELLE PIANTE

Di conseguenza, gli eventuali proventi derivanti dalla commercializzazione dei crediti di carbonio concorrerebbero alla formazione del reddito d’impresa, ai sensi dell’art. 85 del TUIR.

Ai fini IVA, l’Agenzia delle Entrate ritiene che la cessione a terzi delle quote di CO2 prodotta sia da assimilare ad una prestazione di servizi. Per queste cessioni è applicabile il regime ordinario di determinazione dell’imposta.

Sul tema è stata anche presentata un’interrogazione parlamentare in quanto tale attività rientra tra gli obiettivi del Regolamento n. 2018/841/UE relativo alla riduzione della CO2. Il Regolamento prevede che gli Stati membri si impegnino a garantire che le emissioni contabilizzate di gas ad effetto serra siano interamente compensate da una equivalente rimozione di anidride carbonica. Questo può avvenire attraverso il sequestro della CO2 nel suolo o nelle piante, a condizione che non rientri in circolo (ad esempio con la combustione del legname prodotto).

SERVE NORMA SPECIFICA

La risposta della Commissione Finanze all’interrogazione ribadisce la necessità di una specifica norma di legge che includa questo tipo di attività tra quelle agricole definite dall’art. 2135, Codice Civile. Quindi, le imprese agricole che dovessero cedere tali titoli o quote corrono il rischio di vedersi contestare la qualifica di società agricola. Infatti, verrebbe requisito dell’esercizio esclusivo delle attività agricole o anche della qualifica di imprenditore agricolo professionale.

Puoi seguirci anche sui social: siamo presenti su facebookinstagram e linkedin. Se vuoi essere informato tempestivamente delle novità, compila il modulo newsletter e whatsapp presente in home page.

Iscriviti alla nostra Newsletter

Iscriviti alla nostra Newsletter e al servizio Whatsapp!

Informativa sulla Privacy

Informativa sulla Privacy - WhatsApp

Cliccando "Accetto le condizioni" verrà conferito il consenso al trattamento dei dati di cui all’informativa privacy ex art. 13 GDPR. *

* Campo obbligatorio