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NUOVE ISTRUZIONI PER IL RISO CLASSICO

da | 17 Ago 2018 | NEWS

L’Ente Nazionale Risi ha rivisto le istruzioni operative per l’uso dell’indicazione “CLASSICO”, in seguito alla pubblicazione del decreto interministeriale del 78 agosto 2018 relativo ai criteri per la verifica della tracciabilità varietale. Ergo, Le varietà che potranno fregiarsi del termine “CLASSICO” s0no solo Arborio, Baldo, Carnaroli, Ribe, Roma, S.Andrea e Vialone nano – cioè quelle tradizionali previste dalla legge del mercato interno – e «la produzione aziendale della/e varietà di risone scelta/e da destinare alla produzione di riso classico deve essere conforme al contenuto del decreto per l’intero quantitativo (principio dell’esclusività). Quindi: tutta la produzione ottenuta deve essere assoggettata alle disposizioni del decreto 7 agosto 2018 per la produzione di riso “CLASSICO” anche se l’adesione al sistema non preclude l’immissione in commercio del prodotto ottenuto senza l’indicazione di riso “CLASSICO”; nell’azienda non è possibile seminare una superficie con la stessa varietà per la quale l’azienda ha chiesto l’adesione al sistema di tracciabilità riso “CLASSICO” utilizzando il reimpiego della semente. La semina delle varietà di risone da destinare alla produzione di riso “CLASSICO” deve avvenire con seme certificato ufficialmente secondo le norme vigenti, conservando in azienda i documenti di trasporto per l’acquisto del seme, le fatture e i cartellini. La semina dovrà avvenire nel rispetto delle relative dosi di semente così come stabilito dal CREA:

Arborio, Baldo, Carnaroli, Roma (semente certificata minima 180 kg per ettaro – massima 250 kg per ettaro)

Ribe e Vialone nano (semente certificata minima 180 kg per ettaro – massima 220 kg per ettaro)

S.Andrea (semente certificata minima 180 kg per ettaro – massima 230 kg per ettaro).

I risicoltori che coltivano risone tutelato da un regime di qualità (DOP, IGP) riconosciuto dall’Unione Europea, possono aderire al sistema di tracciabilità riso “CLASSICO” nel rispetto del principio dell’esclusività. Il risicoltore che intende aderire al sistema di tracciabilità dovrà presentare tassativamente entro il 31 agosto 2018 per il corrente anno e entro il 20 luglio per gli anni a venire: la denuncia di superficie, specificando le varietà richieste come risone “CLASSICO”; l’istanza di adesione al sistema di tracciabilità varietale per il riso “CLASSICO” già disponibile sul sito istituzionale dell’Ente. Qualora l’istanza di adesione e la relativa denuncia di superficie non dovessero pervenire entro il 31 agosto 2018 per il corrente anno e entro il 20 luglio per gli anni a venire NON sarà possibile aderire,per quella campagna, al sistema di tracciabilità e quindi vendere il risone con il termine “CLASSICO”». Inoltre, ogni varietà di riso da destinare alla produzione di riso “CLASSICO” deve essere posta in magazzino o contenitore separato. Il magazzino o il contenitore deve essere identificato in tutti i casi in cui ciò sia necessario per garantire la tracciabilità del prodotto (es.: stoccaggio presso terzi, partite suddivise in più magazzini o contenitori, presenza di più partite di prodotto analogo, ecc), precisa l’Ente Risi.L

 

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