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MACCHINE, REVISIONE E PATENTINO (TESTO)

da | 4 Lug 2015 | NEWS, Norme e tributi

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mietitrebbiaSulla Gazzetta Ufficiale n.149 del 30 giugno 2015 è stato pubblicato il DM 20 maggio 2015 sulla Revisione generale periodica delle macchine agricole ed operatrici, che detta i termini temporali e le modalità per quest’operazione sui mezzi in circolazione per cui il Decreto Milleproroghe emendando l’articolo 111 delNuovo codice della strada decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, aveva disposto una proroga della pubblicazione al 30 giugno 2015. Il provvedimento riporta quindi indicazioni in merito alla formazione e all’abilitazione all’uso delle macchine (patentino).  Di seguito sintetizziamo il provvedimento, così come è stato analizzato da Corrado De Paolis su Quotidiano Sicurezza. Il testo integrale del provvedimento si scarica cliccando QUI.

Il Nuovo codice della strada, modificato dal Milleproroghe, ha stabilito che:  «Al fine di garantire adeguati livelli di sicurezza nei luoghi di lavoro e nella circolazione stradale, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, con decreto da adottare entro e non oltre il 30 giugno 2015, dispone la revisione obbligatoria delle macchine agricole soggette ad immatricolazione a norma dell’art. 110, al fine di accertarne lo stato di efficienza e la permanenza dei requisiti minimi di idoneità per la sicurezza della circolazione. Con il medesimo decreto è disposta, a far data dal 31 dicembre 2015, la revisione obbligatoria delle macchine agricole in circolazione soggette ad immatricolazione in ragione del relativo stato di vetustà e con precedenza per quelle immatricolate antecedentemente al 1° gennaio 2009″. Da cui le norme sulla revisione che prevedono, per le macchine agricole questo: «È disposta la revisione generale, con periodicità di cinque anni, delle macchine agricole, di cui all’art. 57 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Macchine agricole)”. Le macchine citate sono: “a) trattori agricoli così come definiti nella direttiva n. 2003/37/CE del 26 maggio 2003 e successive modificazioni ed integrazioni; b) macchine agricole operatrici semoventi a due o più assi;
c) rimorchi agricoli aventi massa complessiva a pieno carico superiore a 1,5 tonnellate e con massa complessiva inferiore a 1,5 tonnellate, se le dimensioni d’ingombro superano i 4,00 metri di lunghezza e 2,00 metri di larghezza». L’articolo 6 del decreto stabilisce tempi differenti per le diverse tipologie di macchine agricole e operatrici in circolazione indicate negli articoli 1 e 2. Le macchine citate nell’articolo 1 comma 1 lettera a, ovvero “a) trattori agricoli così come definiti nella direttiva n. 2003/37/CE del 26 maggio 2003 e successive modificazioni ed integrazioni” “sono sottoposte alla revisione generale a far data dal 31 dicembre 2015 e successivamente ogni cinque anni, entro il mese corrispondente alla prima immatricolazione, secondo l’anno stabilito nella tabella in Allegato 1 al presente decreto”. Di seguito, i tempi.

“Trattori agricoli immatricolati entro il 31 dicembre 1973 -Revisione entro il 31 dicembre 2017; 1) Trattori agricoli immatricolati dal 1° gennaio 1974 al 31 dicembre 1990- Revisione entro il 31 dicembre 2018; 2)Trattori agricoli immatricolati dal 1° gennaio 1991 al 31 dicembre 2010 – Revisione entro il 31 dicembre 2020; 3)Trattori agricoli immatricolati dal 1° gennaio 2011 al 31 dicembre 2015 – Revisione entro il 31 dicembre 2021; 4)Trattori agricoli immatricolati dopo il 1° gennaio 2016 – Revisione al 5° anno entro la fine del mese di prima immatricolazione.

Per quanto riguarda le modalità di esecuzione della visita di revisione, sono gli articoli 3 e 4 del decreto a stabilire rispettivamente la “Visita di revisione per i veicoli di cui all’articolo 111 (Macchine agricole in circolazione Ndr) del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285″ e la “Visita di revisione per i veicoli di cui all’articolo 114 (Circolazione macchine operatrici Ndr) del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285″ L’articolo 3 inerente le macchine agricole, indica al comma 5 come “Per le macchine agricole immatricolate in data antecedente al 1° gennaio 2009, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con proprio decreto, stabilisce procedure semplificate di aggiornamento dei documenti di circolazione”.

Per quanto riguarda la formazione, richiamata dallo stesso articolo 111 emendato del Nuovo codice della strada “sono stabiliti, d’intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, i criteri, le modalità ed i contenuti della formazione professionale per il conseguimento dell’abilitazione all’uso delle macchine agricole, in attuazione di quanto disposto dall’art. 73 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81″, l’articolo 7 del decreto conferma che “i criteri, le modalità ed i contenuti della formazione professionale per il conseguimento dell’abilitazione all’uso delle macchine agricole, in attuazione di quanto disposto dall’art. 73 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni e integrazioni, sono stabiliti con l’Accordo del 22 febbraio 2012, Repertorio atti n. 53/CSR, sancito dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano e parte integrante del presente decreto”. Resta quindi in vigore la scadenza al 31 dicembre 2015 sugli adempimenti necessari per l’abilitazione all’uso delle macchine agricole, così come emendata dal decreto Milleproroghe e in precedenza già prorogata dal Decreto del Fare.

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