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DENTRO LA PAC (3)

da | 25 Ott 2014 | NEWS

avvocatoCon questo articolo si conclude la trilogia dedicata ad analizzare la Pac sotto il profilo giuridico, realizzata dall’avvocato Massimiliano Carnia di Biella, specializzato in tematiche agrarie. La terza parte si occupa del pagamento destinato ai giovani agricoltori e del pagamento accoppiato con un breve cenno anche al regime dei piccoli agricoltori.Chi volesse commentare questi articoli o suggerire nuovi approfondimenti, può scrivere un’email a direzione@risoitaliano.eu.

Parte Terza:

C) Il pagamento accoppiato

D) Il pagamento per i giovani agricoltori

E) Brevi cenni sul regime dei piccoli agricoltori

 

 

C) Il pagamento accoppiato rappresenta la forma di pagamento che l’Italia ha adottato nell’ambito dei pagamenti facoltativi. Oltre al pagamento accoppiato erano infatti presenti ulteriori forme di pagamento facoltative quali il pagamento redistributivo, il pagamento per le zone con vincoli naturali, il pagamento per i piccoli agricoltori: l’opzione del nostro Stato è caduta sul pagamento accoppiato.

Detta forma di pagamento rappresenta un aiuto comunitario strettamente legato alla produzione, e previsto generalmente per settori agricoli che si  trovano in difficoltà o che rivestono una particolare importanza per ragioni economiche, sociali o ambientali.

Centrale ai fini dell’approvazione del sostegno accoppiato appare il ruolo assunto dalla Commissione Europea, la quale approva tale aiuto ove sia dimostrata la necessità:

C1) di mantenere un certo livello di produzione specifica, a causa della mancanza di alternative produttive e al fine di ridurre il rischio di abbandono della produzione e dei problemi sociali e/o ambientali che ne derivano;

C2) di compensare i pregiudizi economici per gli agricoltori che operano in settori colpiti da continue instabilità del mercato;

C3) di assicurare un approvvigionamento stabile per l’industria di trasformazione locale, evitando conseguenze negative sul piano sociale ed economico.

La presa d’atto in ciascun Stato Membro delle problematiche segnalate ai punti C1,C2 e C3 hanno indotto il legislatore comunitario a ricomprendere il sostegno accoppiato fra le possibili forme di sostegno facoltativodella Nuova Pac.

Scendendo nel dettaglio dei numeri, va osservato come l’Italia, per l’anno 2015, abbia scelto di destinare al sostegno accoppiato l’11% del massimale nazionale: più precisamente una cifra pari a 492,22 milioni di euro su un massimale nazionale pari a circa 3 miliardi e 902 milioni di euro.

Il sostegno accoppiato è stato  adottato in particolare per tre macrosettori:

zootecnia——-> ad esso destinando circa 211,87 milioni di euro;

– seminativi——> ad esso destinando circa 146,97 milioni di euro;

–      olivicoltura —–> ad esso destiando circa 70,39 milioni di euro.

I singoli prodotti ammissibili all’aiuto sono stati: cereali, semi oleosi, colture proteiche, legumi da granella, lino, canapa, riso, frutta in guscio, patate da fecola, latte e lattiero-caseari, sementi, carne ovi-caprina, carne bovina, olio d’oliva, bachi da seta, foraggi essiccati, luppolo, barbabietola da zucchero, canna da zucchero, cicoria, prodotti ortofrutticoli, bosco ceduo a rotazione rapida. Di fatto, i settori interessati sono stati praticamente tutti, ad esclusione del tabacco e del settore vitivinicolo.

Ai fini che qui ci interessano, e cioè per il riso, la somma destinata per l’anno 2015 è stata pari a 22,75 milioni di euro pari al 5,3% del totale messo a disposizione per il sostegno accoppiato (492,22 milioni di euro, come già detto prima).

Più in particolare il premio concesso per le superfici coltivate a riso è stato stimato intorno ai 120 € per ettaro. Laddove la produzione risulti significativa, le Regioni si impegnano inoltre ad attivare una misura a cui i produttori possano partecipare per favorire l’adesione al sistema di qualità nazionale produzione integrata, con l’obiettivo di valorizzare la coltivazione del riso quale elemento caratteristico del paesaggio, dell’ambiente, della cultura, dell’economia e del territorio.

Tuttavia, come ribadito da più parti, il sostegno accoppiato risulta  frastagliato in  troppi settori; infatti i pagamenti previsti per ogni settore risultano di impatto poco significativo, senza considerare le complicazioni burocratico- amministative dipendenti dalle peculiarità di ogni singolo settore (in tutto 10).

Il dibattito sull’aiuto accoppiato è stato fino ad oggi molto acceso. La decisione conclusiva è stata il frutto di una mediazione al ribasso, che ha generato un sostegno accoppiato con poche decine di euro/ettaro o capo. I vantaggi per lo sviluppo agricolo saranno quindi limitatissimi, ad eccezione di alcuni comparti zootecnici. Peraltro il disagio per una scelta al ribasso ha fatto emergere la necessità di una revisione di medio termine nel 2016, allo scopo di introdurre modifiche per il periodo 2017-2020.

 

D)  La Nuova Pac 2014-2020 ha affrontato con vigore il tema del ricambio generazionale in agricoltura. Una delle principali novità dell’intera architettura dei pagamenti diretti è stata infatti l’introduzione di un pagamento diretto di natura obbligatoria per i giovani agricoltori. E’ stato infatti previsto che gli Stati Membri possano destinare fino al 2% del massimale nazionale a tale forma di pagamento. In particolare l’Italia ha scelto di destinare l’1% del massimale nazionale a tale forma di pagamento: qualora le risorse non risultino tuttavia sufficienti si farà ricorso alla riserva nazionale.  Questo pagamento ad hoc è stato propugnato dalle Istituzioni europee per favorire la creazione e lo sviluppo di nuove attività economiche nel settore agricolo da parte dei giovani agricoltori. Infatti creare e sviluppare nuove attività risulta finanziariamente impegnativo ma al contempo essenziale per rendere competitivo il settore primario dell’UE: l’aiuto in questione va proprio incontro alla duplice esigenza di rendere meno onerosi per i giovani gli impegni finanziari di modo che essi possano creare e sviluppare strutture agricole competitive.

Beneficiari del pagamento saranno in particolare:

D1) agricoltori che si insediano per la prima volta in un’azienda agricola in qualità di capo azienda, o già insediati nei cinque anni precedenti e che abbiano presentato la domanda al regime dei giovani agricoltori del Piano di sviluppo rurale (PSR);

D2) agricoltori che hanno meno di 40 anni di età al momento della presentazione della domanda;

D3) agricoltori che possiedono adeguate conoscenze e competenze professionali.

Il sostegno è concesso sotto forma di pagamento supplementare annuale per un periodo massimo di cinque anni; il suo importo rappresenta una maggiorazione pari al 25% del valore medio dei titoli detenuti dal giovane agricoltore.

Gli Stati Membri hanno poi fissato un limite massimo di titoli che baneficiano di questo pagamento da ricomprendersi fra i 25 ed i 90 ettari. L’Italia ha previsto, quale limite massimo oltre il quale il giovane agricoltore non può godere del pagamento supplementare, un limite massimo di 90 ettari: fino a 90 ettari di superficie coltivata si godrà del pagamento supplemetare, oltre tale soglia no.

 

 

 

 

Il caso: Tizio, trentenne da sempre dedito alla coltivazione del riso, si è per la prima volta insediato a capo dell’azienda risicola di famiglia, dell’estensione di circa 120 ettari. Avrà diritto al pagamento accoppiato e al pagamento previsto per i giovani agricolturi? In che misura?

Tizio avrà diritto al pagamento accoppiato poiché la coltivazione del riso rientra in un macrosettore (quello del seminatvi) per il quale è previsto il sostegno accoppiato. Tizio percepirà quindi un premio di circa 14.400 euro, dato che l’estensione della superificie coltivata è pari a circa 120 ettari ed il premio per ciascun ettaro coltivato a riso è di circa 120 euro (120 x120)

Tizio avrà inoltre diritto al pagamento previsto per i giovani agricoltori poiché ha meno di quarant’anni, è dotato delle competenze necessarie per condurre l’azienda (essendosi sempre occupato della coltivazione del riso) e si è insediato per la prima volta a capo dell’azienda di famiglia. Tizio percepirà quindi un pagamento rappresentato da una maggiorazione pari al 25% del valore medio dei titoli detenuti dal giovane agricoltore: tale maggiorazione o supplemento sussisterà però fino ad un massimo di 90 ettari di superficie coltivata. Nel caso di specie Tizio godrà quindi della maggiorazione del 25% per 90 ettari di superficie risicola coltivata; per i restanti 30 invece sarà escluso. Si ricorda infatti che l‘Italia ha previsto, quale limite massimo oltre il quale il giovane agricoltore non può godere del pagamento supplementare, un limite massimo di 90 ettari

 

E) Va infine fatto un breve cenno alla disciplina che la Nuova Pac riserva ai piccoli agricoltori, vale a dire a quegli agricoltori le cui aziende hanno piccole dimensioni e i cui diritti all’aiuto risultano di modesto ammontare.

A costoro infatti la Nuova Pac riserva un pagamento unico che si sostituisce a tutti gli altri pagamenti diretti: ciò in un ottica di semplificazione amministrativa. La scelta verso questo tipo di pagamento unico forfettario ha natura facoltativa e dipendera’ dalla presentazione di apposita domanda entro il 15 settembre 2015.

L’importo dell’aiuto oscillerà tra un minimo di 500 euro ed un massimo di 1250 euro.

Inoltre i piccoli agricoltori che adottino un simile regime dovranno osservare regole di condizionalità meno rigorose e saranno esonerati dal greening, cioè da tutte quelle pratiche agricole benefiche per clima ed ambiente già esaminate nella parte seconda della presenta trattazione. Autore: Massimiliano Carnia, avvocato presso il foro di Biella, studio in via XX Settembre n.17 (22.10.14)

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