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PUBBLICATO IL REGOLAMENTO DELL’AGRICOLTURA SOCIALE

da | 8 Lug 2019 | Norme e tributi

bando ISI

Quattro anni dopo l’emanazione della legge n.141/2015 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto ministeriale n. 12550 del 21 dicembre 2018, che definisce i requisiti minimi per lo svolgimento di attività di agricoltura sociale. Il decreto chiarisce in particolare che le imprese agricole, in forma singola o associata e le cooperative sociali, il cui reddito da attività agricola superi il 30% del totale, possono essere ritenute soggetti erogatori di servizi di agricoltura sociale. Tra gli utenti di tali servizi si considerano i lavoratori con disabilità e svantaggiati e i minori in età lavorativa inseriti in progetti di riabilitazione e sostegno sociale; inoltre sono ritenuti servizi di agricoltura sociale anche le prestazioni e attività sociali e di servizio per le comunità locali realizzate mediante l’utilizzo di risorse materiali e immateriali dell’agricoltura per promuovere, accompagnare e realizzare azioni volte allo sviluppo di abilità e di capacità, di inclusione sociale e lavorativa, di ricreazione e di servizi utili per la vita quotidiana. Anche le prestazioni e i servizi che affiancano e supportano le terapie mediche, psicologiche e riabilitative finalizzate a migliorare le condizioni di salute e le funzioni sociali, emotive e cognitive dei soggetti interessati che possono prevedere l’ausilio di animali allevati e la coltivazione delle piante, si possono considerare attività di agricoltura sociale. Infine sono riconosciuti tali anche i progetti finalizzati all’educazione ambientale e alimentare, alla salvaguardia della biodiversità nonché alla diffusione della conoscenza del territorio attraverso l’organizzazione di fattorie sociali e didattiche riconosciute a livello regionale, quali iniziative di accoglienza e soggiorno di bambini in età prescolare e di persone in difficoltà sociale, fisica e psichica. Il provvedimento ha anche chiarito l’aspetto relativo al numero di utenti. Per aziende che hanno fino a 15 addetti è possibile impiegare 1 utente. Tra le 16 e le 20 unità è possibile impiegare fino a 2 soggetti mentre per aziende con un numero più elevato di dipendenti deve essere rispettato il parametro del 10% massimo di utenti di agricoltura sociale. Le prestazioni e attività sociali e di servizio per le comunità locali possono essere realizzate anche attraverso forme di inserimento indiretto, quali tirocini, borse lavoro, attività formative, orientamento per le categorie svantaggiate o altre modalità disciplinate dalla normativa vigente. Fanno inoltre parte delle attività di agricoltura sociale quelle che si tengono a distanza dal fondo agricolo ma inerenti l’attività aziendale, come ad esempio le attività di vendita diretta. Le attività di agricoltura sociale sono considerate, per assimilazione a quelle agrituristiche, connesse all’attività agricola. Questo comporta che i lavoratori impiegati sono agricoli, che è rurale la destinazione d’uso degli edifici e che si applica il regime fiscale forfettario previsto per le attività connesse al settore primario. Ai fini di garantire la qualità del servizio erogato è richiesta la presenza di figure professionali specifiche, anche attraverso la stipula di contratti di collaborazione o convenzioni. Anche gli orti sociali, condotti da soggetti riconosciuti per l’erogazione di servizi di agricoltura sociale trovano spazio nel decreto. Inoltre vengono ulteriormente riconosciuti gli agriasilo. La regolamentazione delle fattorie didattiche invece viene demandata alle normative regionali. Infine un articolo del decreto si preoccupa di definire le strutture in cui viene svolta l’attività sottolineando come debbano essere adempiuti tutti gli obblighi di legge per l’accoglienza, la somministrazione di cibo e bevande demandando, anche in questo caso, alcuni aspetti alle norme regionali. Autore: Manuela Indraccolo

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