Per ottenere il credito d’imposta relativo al web agricolo, deve essere inviata la domanda firmata digitalmente dal 20 al 28 febbraio (indirizzo mail saq3@pec.politicheagricole.gov.it) . Il credito, istituito con il DL 91/2014 per la realizzazione e l’ampliamento di infrastrutture informatiche è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni e non concorre alla formazione del reddito e del valore della produzione ai fini dell’imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
Quella che descriviamo rappresenta l’ultima possibilità , salvo proroghe al momento non previste, per poter fruire di tale credito d’imposta, istituito con l’articolo 3, comma 2, D.L. 91/2014, convertito con modifiche con Legge 116/2014, per la realizzazione e l’ampliamento di infrastrutture informatiche; infatti, il credito è stato previsto per il triennio 2014-2016 e la relativa domanda di accesso deve essere inviata entro il prossimo febbraio.
Tale agevolazione ha trovato le regole applicative con il D.M. 273/2015 e, ogni anno, il Mipaaf, ha avuto cura di emanare una circolare esplicativa (circolare 76689 del 17 ottobre 2016).
Punto di partenza è l’individuazione del perimetro soggettivo cui si rende applicabile l’agevolazione individuato, ai sensi dall’articolo 2 del decreto:
- nelle piccole e medie imprese e quelle diverse dalle pmi che producono prodotti agricoli, della pesca e dell’acquacoltura compresi nell’Allegato I del TFEU (Trattato sul funzionamento dell’Unione europea) e
- nelle pmi che producono prodotti agroalimentari, della pesca e dell’acquacoltura non compresi nel predetto Allegato I del TFEU.
Per quanto concerne il perimetro oggettivo, la circolare ministeriale ricorda come l’articolo 3, D.M. 273/2015, individui, quali spese agevolabili, esclusivamente quelle sostenute per la realizzazione e l’ampliamento di infrastrutture informatiche che hanno quale fine esclusivo quello di avviare o sviluppare, se già esistente, la vendita di prodotti agricoli via web.
Nello specifico, tali spese sono quelle riconducibili a:
- dotazioni tecnologiche;
- software;
- progettazione e implementazione e
- sviluppo di database e sistemi di sicurezza.
In riferimento all’ultimo anno di agevolazione, le spese ammesse sono solamente quelle sostenute, nei limiti del loro valore di mercato, nel periodo 1° gennaio – 31 dicembre 2016.
L’articolo 3, comma 4, D.M. 273/2015, ai fini dell’effettività del sostenimento delle spese, rimanda alle regoledi cui all’articolo 109, Tuir, ai sensi del quale le spese di acquisizione dei beni si considerano sostenute alla data della consegna o spedizione, per i beni mobili, e le spese di acquisizione dei servizi si considerano sostenute, alla data in cui le prestazioni sono ultimate. Tuttavia, la circolare 76689/2016 afferma che le stesse debbono essere non solo regolarmente fatturate, ma anche quietanziate. A tal fine, si rende necessaria un’apposita attestazione rilasciata alternativamente dal presidente del collegio sindacale, da un revisore legale, da un professionista abilitato o dal responsabile del Caf.
La domanda deve contenere l’indicazione del credito di imposta spettante, individuato nel rispetto dei seguenti limiti:
- 50.000 euro per le pmi operanti nella produzione, trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli di cui all’Allegato I del TFUE, a condizione che non siano destinatarie di un ordine di recupero pendente a seguito di una precedente decisione della Commissione europea che dichiara gli aiuti illegittimi e incompatibili ai sensi dell’articolo 1, del regolamento (UE) n. 702/2014;
- sempre 50.000 euro per le pmi per le quali non ricorrano le condizioni di cui al precedente punto e per le imprese non pmi operanti nella trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli di cui all’Allegato I;
- 15.000 euro nell’arco di tre esercizi finanziari per le pmi per le quali non ricorrano le condizioni di cui al punto 1) e per le imprese no pmi che operano nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli di cui all’Allegato I;
- 30.000 euro nell’arco di tre esercizi finanziari per le imprese operanti nella produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti della pesca e dell’acquacoltura di cui all’articolo 5, lettere a e b, del regolamento (UE) n. 1379/2013;
- 50.000 euro per le pmi che producono prodotti agroalimentari, della pesca e dell’acquacoltura non ricompresi nell’Allegato I del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, alle condizioni stabilite dal regolamento (UE) n. 1407/2013 e
- 50.000 euro (determinato applicando in questo caso la percentuale del 20 sulle spese) per le pmi che producono prodotti agroalimentari, della pesca e dell’acquacoltura non ricompresi nell’Allegato I, salvo che le stesse non siano destinatarie di un ordine di recupero pendente a seguito di una precedente decisione della Commissione europea.
A pena di inammissibilità , la domanda deve essere firmata digitalmente e inviata nel periodo compreso tra il 20 e il 28 febbraio 2017 al Mipaaf (indirizzo mail saq3@pec.politicheagricole.gov.it) che dopo aver verificato la completezza delle informazioni richieste e spettanza del credito, determinerà , in funzione delle richieste e dei fondi a disposizione, l’ammontare concedibile alle singole imprese richiedenti.