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CREDITO D’IMPOSTA 4.0

da | 3 Mar 2021 | Norme e tributi

La novità assoluta della Legge di Bilancio n.160/2019  è l’introduzione dell’incentivo previsto anche per le aziende agricole tassate a reddito agrario, prima escluse dal super e iperammortamento, ora rientranti a pieno titolo nel credito d’imposta: nella misura del 50 % (l’aliquota, originariamente del 40%, è aumentata nel 2021) per l’acquisto di beni strumentali nuovi e del 15 % per i beni immateriali, software (nel limite massimo di costi ammissibili di 700.000 euro), funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale delle imprese e rispondenti ai requisiti tecnici contenuti nelle apposite tabelle A e B alla L. n. 232/2016; di investimenti in beni strumentali “generici” spetta invece il credito di imposta pari al 6% del costo sostenuto fino all’importo massimo di 2 milioni di euro.

Come riportato al comma 185, sono ammessi a questo incentivo tutti i beni strumentali nuovi acquistati nell’anno 2020, oppure entro il 30 giugno 2021 a condizione che “entro la data del 31 dicembre 2020 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione”. L’acquisto di autovetture, seppure innovative, non dà diritto al credito d’imposta come anche l’acquisto di fabbricati, costruzioni o beni con un coefficiente di ammortamento ai fini fiscali inferiore al 6,5%. In particolare, assume notevole rilevanza la previsione della concessione del credito d’imposta per l’acquisto dei beni strumentali il cui funzionamento è controllato da sistemi computerizzati o gestito tramite opportuni sensori e azionamenti.

Condizioni per la fruibilità del credito d’imposta

Il credito d’imposta è fruibile esclusivamente in compensazione in F24 per pagare imposte tributi e contributi della ditta, nei cinque periodi d’imposta successivi (3 anni per beni immateriali) a quello in cui viene effettuato l’investimento ed il bene è entrato in funzione/consegnato (dal 2021); a tal proposito è utile valutare i tributi dovuti rispetto al credito di imposta effettivamente utilizzabile nell’anno.

Occorre evidenziare che:

1) i soggetti che si avvalgono del credito d’imposta devono conservare la documentazione idonea a dimostrare l’effettivo sostenimento e la corretta determinazione dei costi agevolabili.

A tal fine:

  • le fatture e gli altri documenti relativi all’acquisizione dei beni agevolati devono contenere l’espresso riferimento “Acquisto per il quale è riconosciuto il credito d’imposta ex art. 1, commi da 184 a 194, Legge n. 160/2019” e il pagamento della fattura di acquisto deve essere tracciabile;
  • l’agevolazione è subordinata al rispetto delle norme in materia di sicurezza sul lavoro e regolarità contributiva (DURC);
  • appena disponibile il decreto del Ministero dello sviluppo Economico andrà inviata una specifica comunicazione;

2) gli stessi soggetti producano una perizia tecnica rilasciata da un ingegnere o da un perito industriale, iscritti nei rispettivi albi professionali, o un attestato di conformità rilasciato da un ente di certificazione accreditato, da cui risulti che i beni possiedono le caratteristiche tecniche sopracitate. Per i beni di costo unitario di acquisizione non superiore a 300.000 euro, l’onere documentale può essere adempiuto attraverso una dichiarazione, ai sensi del testo unico di cui al DPR n. 445/2000 (dichiarazione sostitutiva di atto notorio). È consigliabile munirsi dell’apposita perizia del tecnico qualificato anche per gli investimenti inferiori a 300.000 euro, attesa la predetta verifica tecnica del rispetto delle caratteristiche tecnologiche richiesta.

Trasferibilità ai soci di società di persone

Con la risposta pubblicata dall’Agenzia Entrate è stato fornito un importante chiarimento in merito alla trasferibilità ai soci di società di persone dei crediti d’imposta, concessi per incentivi agli investimenti nei confronti della società.

In risposta ai diversi quesiti posti nell’istanza di interpello in merito alla fruibilità del credito d’Imposta, l’Agenzia ha avuto modo di affermare che nel caso di redditi da partecipazione (l’interpello in concreto riguardava i redditi da partecipazioni imputabili ai familiari dell’imprenditore nell’impresa familiare ex art 230 bis del c.c.) “possono essere trasferite ai soci di società di persone le agevolazioni alle imprese concesse sotto forma di credito d’imposta, mediante attribuzione ai soci del credito non utilizzato dalla società…”

Le società, quindi, indicano in dichiarazione (dal 2021) il credito maturato e quello già utilizzato entro il termine di presentazione della dichiarazione stessa ed utilizzano il residuo compensandolo direttamente con le imposte e i contributi da esse dovuti, oppure attribuendolo, in tutto o in parte, ai soci in proporzione alle quote di partecipazione agli utili. Pertanto, in linea di principio l’attribuzione ai soci del credito maturato in capo alla società non configura un’ipotesi di cessione del credito d’imposta, ma ne costituisce una particolare forma di utilizzo e i soci potranno utilizzare la quota di credito loro assegnata solo dopo averla acquisita nella propria dichiarazione. L’importante chiarimento torna utile per quanto riguarda la trasferibilità ai soci delle società semplici, Snc e Sas delle quote di credito d’imposta per gli investimenti “Impresa 4.0” (ex super ed iper-ammortamento) di cui all’art. 1, commi 184-197, L. n. 160/2019, la cui ammissibilità aveva formato oggetto di apposite richieste di chiarimento all’AdE da parte della Confagricoltura.

Cumulabilità del credito 4.0. e credito d’imposta per gli investimenti in beni strumentali

Si ricorda che il credito 4.0 può essere cumulato con il bando ISI-INAIL e le agevolazioni della Nuova Sabatini.

Inoltre, con le disposizioni previste nella L. 178/2020 (art. 1, commi 1051- 1058) si prevede una disciplina innovativa del credito d’imposta per gli investimenti in beni strumentali materiali ed immateriali. Sono, altresì, potenziati i crediti (grazie alle novità della legge di bilancio 2021) per accompagnare la transizione tecnologica delle imprese e rilanciare il ciclo degli investimenti dopo la crisi pandemica.

In occasione di Telefisco 2021 Agenzia Delle Entrate ha chiarito che, in caso di mancato utilizzo in tutto o in parte della quota di spettanza dell’anno, l’ammontare residuo potrà essere utilizzato nel corso dei periodi di imposta successivi secondo le modalità proprie del credito (Fonte: Confagricoltura Pavia)

Scarica lo SPECIALE N. 2 – EVOLUZIONE NORMATIVA 4.0 

 

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