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IL VOUCHER SI COMUNICA COSI’

da | 22 Ott 2016 | Norme e tributi

INAIL

CIA_logoCon la circolare n. 1 del 17.10.2016 (SCARICA QUI) l’ispettorato nazionale del lavoro ha diffuso le indicazioni operative sulla nuova disciplina di comunicazione dei voucher. Il decreto legislatico n. 185/2016, correttivo al Jobs Act, ha infatti introdotto modifiche al codice dei contratti (D.Lgs. n. 81/2015) che comportanto tra l’altro una maggiore tracciabilità dei voucher e una specifica discliplina sanzionatoria. Lo comunica Cia Lombardia.

Previsioni del decreto correttivo del Jobs Act

In particolare il nuovo articolo 49, comma 3, del D.Lgs n. 81/2015 stabilisce che “i committenti imprenditori non agricoli o professionisti che ricorrono a prestazioni di lavoro accessorio sono tenuti, almeno 60 minuti prima dell’inizio della prestazione, a comunicare alla sede territoriale competente dell’Ispettorato nazionale del lavoro, mediante sms o posta elettronica, i dati anagrafici o il codice fiscale del lavoratore, indicando, altresì, il luogo, il giorno e l’ora di inizio e di fine della prestazione. I committenti imprenditori agricoli sono tenuti a comunicare, nello stesso termine e con le stesse modalità di cui al primo periodo, i dati anagrafici o il codice fiscale del lavoratore, il luogo e la durata della prestazione con riferimento ad un arco temporale non superiore a 3 giorni”. L’Ispettorato del Lavoro evidenzia che la comunicazione in questione andrà effettuata:

– per gli imprenditori non agricoli e per i professionisti, almeno 60 minuti prima dell’inizio della prestazione e dovrà riguardare ogni singolo lavoratore che sarà impegnato in prestazioni di lavoro accessorio e dovrà indicare: 1) i dati anagrafici o il codice fiscale del lavoratore; 2) il luogo della prestazione; 3) il giorno di inizio della prestazione; 4) l’ora di inizio e di fine della prestazione.

– per gli imprenditori agricoli entro lo stesso termine di 60 minuti prima della prestazione, ma con contenuti parzialmente diversi. In questo caso infatti si prevede che la comunicazione indichi:
1) i dati anagrafici o il codice fiscale del lavoratore;
2) il luogo della prestazione;
3) la durata della prestazione con riferimento ad un arco temporale non superiore a 3 giorni.

Con un apposito decreto il Ministero del lavoro potrà peraltro indicare “modalità applicative della disposizione… nonché ulteriori modalità di comunicazione in funzione dello sviluppo delle tecnologie”; nelle more della sua adozione la circolare dell’Ispettorato del Lavoro indica le modalità, condivise con il Ministero, per adempiere ai nuovi obblighi di legge.

Modalità per effettuare le comunicazioni

In aggiunta alla dichiarazione di inizio attività già prevista nei confronti dell’Inps, il committente dovrà, entro 60 minuti prima dell’inizio della prestazione di lavoro, inviare una e-mail alla competente Direzione del lavoro, agli indirizzi di posta elettronica creati appositamente ed indicati nella circolare dell’Ispettorato.

Le e-mail dovranno:
– essere prive di qualsiasi allegato
– riportare i dati del committente e quelli relativi alla prestazione di lavoro accessorio sopra indicati. Quanto ai primi, si dovrà indicare almeno il codice fiscale e la ragione sociale del committente, che andranno riportati anche nell’oggetto della e-mail.
Dovranno inoltre essere comunicate eventuali modifiche od integrazioni delle informazioni già trasmesse. In tal caso, tali comunicazioni dovranno essere inviate non oltre i 60 minuti prima delle attività cui si riferiscono.

Sanzioni

La violazione dell’obbligo di comunicazione in questione comporta l’applicazione della “sanzione amministrativa da euro 400 ad euro 2.400 in relazione a ciascun lavoratore per cui è stata omessa la comunicazione” (art. 49, comma 3, D.Lgs. n. 81/2015), senza peraltro la possibilità di avvalersi della procedura di diffida di cui all’art. 13 del D.Lgs. n. 124/2004. La circolare ricorda anche che “l’assenza, oltre che di tale comunicazione, anche della dichiarazione di inizio attività all’Inps, comporterà l’applicazione della maxisanzione per lavoro nero.
Il personale ispettivo terrà invece in debito conto, in relazione all’attività di vigilanza sul rispetto dei nuovi obblighi, l’assenza di indicazioni operative nel periodo intercorso tra l’entrata in vigore del D.Lgs. n. 185/2016 e la presente circolare”.

Prossimi provvedimenti

L’Ispettorato nazionale del lavoro conclude riservandosi di fornire ulteriori indicazioni sulla disciplina sanzionatoria dopo un primo monitoraggio sulla applicazione delle nuove disposizioni e fa presente che, con l’emanando decreto ministeriale, sarà inoltre possibile definire l’utilizzo del sistema di comunicazione tramite sms ovvero introdurre ulteriori modalità applicative della disposizione.

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