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SOSPENSIONE DEI PROGETTI DI PROMOZIONE

da | 6 Apr 2020 | Norme e tributi

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La DG AGRI, Direzione Generale per l’Agricoltura e lo Sviluppo Rurale (Direzione B. Qualità, ricerca e innovazione, sensibilizzazione) della Commissione Europea ha trasmesso la nota “Emergenza COVID19 – management simple programs” recante informazioni sulle implicazioni dell’epidemia di COVID 19 sui programmi di promozione relativi ai prodotti agricoli, in considerazione delle difficoltà incontrate dai beneficiari delle sovvenzioni nell’attuazione dei loro progetti. 

Sospensione attuazioni progetti per cause di forza maggiore 

In riferimento alle convenzioni relative ai prodotti agricoli, in particolare l’articolo 33.1 “Sospensione dell’attuazione dell’azione, da parte del beneficiario”, stabilisce che il beneficiario può sospendere l’attuazione dell’azione, o parte di essa, se circostanze eccezionali – in particolare cause di forza maggiore (cfr. l’articolo 35) – ne rendano impossibile o eccessivamente difficile l’attuazione. Una definizione di forza maggiore è fornita nel GA (vedi art. 35): per essere considerato causa di forza maggiore l’evento che non avrebbe potuto  essere prevedibile né avrebbe potuto essere evitato dall’interessato, deve essere al di fuori del suo controllo, non imputabile a errore o negligenza da parte sua o da parte di subappaltatori, entità affiliate o terze parti coinvolte nell’attuazione. Le circostanze eccezionali sopra menzionate devono avere avuto un impatto sull’attuazione del programma di promozione impedendo al beneficiario di adempiere ai propri obblighi come inizialmente previsto, almeno per un determinato periodo di tempo, durante il quale l’evento / situazione eccezionale abbia prodotto i propri effetti. Va specificato che motivi personali (ad es. malattia- inclusa infezione da Covid-19) non sono generalmente considerati casi di forza maggiore.

Procedura per la sospensione dell’attuazione da parte dei beneficiari 

Le difficoltà incontrate dai beneficiari nell’organizzazione di eventi consecutivi all’epidemia di COVID 19 possono essere considerate una circostanza eccezionale come definita all’articolo 35 della convenzione di sovvenzione. Pertanto i beneficiari sono tenuti a seguire la procedura descritta all’articolo 33.1.2 della convenzione di sovvenzione. Al punto 2.3.1 della nota della DG si legge che il beneficiario ha il diritto di sospendere l’attuazione unilateralmente, con l’obbligo di informare immediatamente gli Stati membri in merito alle ragioni e a tutti i dettagli necessari in merito a tali circostanze (ad esempio la data in cui si è verificato l’evento di forza maggiore, il territorio che ne ha subito l’impatto, ecc.), nonché la data prevedibile di ripresa dell’attuazione. Inoltre, a seconda delle circostanze, il beneficiario può sospendere l’attuazione dell’intero programma o solo di parte di esso, dato che non tutte le modifiche relative all’attuazione dell’azione devono necessariamente portare alla sospensione del programma. 

Periodo di sospensione e ripresa dell’attuazione

La sospensione produce i suoi effetti dalla data in cui ha esito fino alla data in cui è revocata. La sospensione può essere revocata se e quando la ripresa dell’attuazione sia nuovamente diventata possibile, quando le circostanze eccezionali abbiano smesso di produrre i loro effetti negativi. Si noti che una sospensione del programma non può prolungare il periodo di attuazione di cui all’articolo 3 dell’AG e che il periodo di sospensione dell’attuazione del programma non è considerato periodo di attuazione del programma.

Effetti della sospensione dell’attuazione 

L’effetto principale della sospensione dell’esecuzione è la sospensione del periodo di ammissibilità dei costi, pertanto, durante il periodo di sospensione, il beneficiario non ha il diritto di sostenere costi ammissibili per l’attuazione. Se la forza maggiore comporta costi aggiuntivi per l’attuazione del programma, in linea di principio (ma la nota lascia spazio a possibili deroghe per cause di forza maggiore) i beneficiari devono sostenerli poiché non erano preventivati. Inoltre, purché anche gli Stati membri non abbiano sospeso i pagamenti, il beneficiario ha diritto a ricevere pagamenti durante il periodo di sospensione dell’esecuzione, ad eeempio sulla base di relazioni approvate, inclusi i costi ammissibili sostenuti prima del periodo di sospensione. La convenzione di sovvenzione può essere risolta unilateralmente dagli Stati Membri, tramite apposita procedura contraddittoria, nei casi in cui la risoluzione appaia l’unica conseguenza logica (ripresa impossibile) o un follow-up richiesto dagli Stati membri (modifica impossibile) per preservare la parità di trattamento dei richiedenti (GA 34.3.2). Può anche verificarsi il caso in cui i costi possono essere stati sostenuti prima del verificarsi della situazione di forza maggiore ma, a causa degli effetti della stessa, potrebbe non essere possibile abbinare tali costi a risultati / esiti / risultati concreti (ad es. Materiali acquistati per un seminario, ma il seminario non ha potuto essere realizzato): se l’azione è implementata solo parzialmente, in generale, al momento di definire l’importo finale della sovvenzione, gli Stati membri possono decidere di tener conto dei costi effettivamente sostenuti anche se relativi a risultati non consegnati, considerando che l’evento che ha reso impossibile l’attuazione è al di fuori del controllo del beneficiario.

In sintesi 

L’epidemia di COVID-19 può impedire l’attuazione di un programma di promozione. A seconda della misura in cui il programma è interessato, i beneficiari hanno diverse opzioni a loro disposizione: rinviare (alcune delle) attività con o senza la necessità di firmare una modifica del contratto, sospenderne in maniera unilaterale parzialmente o totalmente la sua attuazione o risolvere il contratto. Quando le circostanze consentono la ripresa dell’attuazione, il beneficiario deve informare immediatamente formalmente l’autorità competente e richiedere una modifica del contratto per stabilire la data in cui l’azione verrà ripresa e apportare le altre modifiche necessarie per adeguare l’azione alla nuova situazione.  I beneficiari sono in ogni caso tenuti ad adottare immediatamente tutte le misure necessarie per limitare eventuali danni dovuti a forza maggiore (provare a cancellare il biglietto di viaggio, utilizzare un’assicurazione annullamento se applicabile ecc.). Scarica 2020 03 24 Guidance on suspension termination_simpl(1)

Operatività dell’Agenzia Esecutiva della Commissione 

L’agenzia esecutiva della Commissione sta attualmente preparando un aggiornamento FAQ sul suo sito Web per includere questo problema e fornisce consulenza ai beneficiari delle sovvenzioni per multi programmi per rinviare eventi programmati fino al 13 aprile o per esplorare la possibilità di svolgere queste attività da remoto, ove possibile, analizzando le circostanze caso per caso. Autore: Milena Zarbà

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