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NON C’E’ SCAMPO SULLA PATENTE A PUNTI

patente

CIA ha inviato questo quesito all’INL. Le imprese che fanno manutenzione agraria e forestale, di imboschimento, di creazione, sistemazione e manutenzione di aree a verde, potature, piantumazioni, ecc. sono soggette alla normativa sulla patente a crediti? Se oltre alle citate attività si effettuano lavori quali posa in opera di un perimetro di contenimento in cemento di un’aiuola o la costruzione di un muretto o recinzione di confine, si rientra nel regime della patente a crediti?

CIA DOMANDA INL RISPONDE SULLA PATENTE A PUNTI

La Risposta dell’INL: “sono soggette alla patente a crediti le imprese o i lavoratori autonomi che operano nei cantieri temporanei o mobili di cui all’art. 89, comma 1 lett. a), del D.Lgs. n. 81/2008. L’art. 89 in parola definisce cantiere temporaneo o mobile “qualunque luogo in cui si effettuano lavori edili o di ingegneria civile il cui elenco è riportato nell’ALLEGATO X”. Pertanto, laddove le imprese indicate in domanda si trovino ad operare all’interno di un cantiere che svolga operazioni di cui al citato Allegato X, esse saranno tenute al possesso della patente. Ove le stesse effettuino lavori di posa in opera di un perimetro di contenimento in cemento di un’aiuola o la costruzione di un muretto o recinzione di confine, non potranno non detenere la patente a crediti”.

PATENTE A PUNTI: QUANDO?

E’ a questo punto evidente che anche le imprese che operano nell’ ambito del verde e in ambito forestale hanno l’ obbligo, nei seguenti casi:

1.quando si trovano ad operare in cantieri temporanei o mobili (cosa si intende per cantiere temporaneo o mobile, cosi come definito dalla normativa che riportiamo di seguito, è indicato al punto 3 e 4) per svolgere lavori legati al verde o all’ attività forestale.

2.se le imprese che operano nel verde e quelle che operano in ambito forestale fanno interventi di posa in opera di un perimetro di contenimento in cemento di un’aiuola o la costruzione di piccoli manufatti o recinzione perimetrali.

DEFINIZIONE di CANTIERE

E’ definito CANTIERE MOBILE O TEMPORANEO qualunque luogo in cui si fanno lavori edili o di ingegneria civile, meglio precisati di seguito.

3. I lavori di costruzione, manutenzione, riparazione, demolizione, conservazione, risanamento, ristrutturazione o equipaggiamento, la trasformazione, il rinnovamento o lo smantellamento di opere fisse, permanenti o temporanee, in muratura, in cemento armato, in metallo, in legno o in altri materiali, comprese le parti strutturali delle linee elettriche e le parti strutturali degli impianti elettrici, le opere stradali, ferroviarie, idrauliche, marittime, idroelettriche e, solo per la parte che comporta lavori edili o di ingegneria civile, le opere di bonifica, di sistemazione forestale e di sterro.

2. Sono, inoltre, lavori di costruzione edile o di ingegneria civile gli scavi, ed il montaggio e lo smontaggio di elementi prefabbricati utilizzati per la realizzazio.

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