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FABBRICATI PERTINENZIALI: 1% INVECE DEL 15%

da | 14 Ott 2019 | Norme e tributi

bando ISI

L’agevolazione ex PPC (Piccola proprietà contadina) è attualmente disciplinata dalla legge 26 febbraio 2010 n. 25, in vigore dal 28 febbraio 2010, che ha convertito in legge il cosiddetto decreto mille proroghe (d.l. 194/2009) ; si evidenzia che a  differenza di quanto era avvenuto negli anni precedenti, questa norma non ha richiamato pedissequamente l’originaria agevolazione PPC contenuta nella legge 6 agosto 1954, n. 604, con la conseguenza che oggi la disciplina  agevolativa è caratterizzata da presupposti propri, come ha riconosciuto anche l’Agenzia delle entrate (vedi risoluzione 17 maggio 2010, n. 36/E). Nello specifico, la normativa stabilisce che i coltivatori diretti e gli imprenditori agricoli professionali, iscritti nella relativa gestione previdenziale ed assistenziale, (comprese le società agricole),  possono acquistare terreni agricoli e fabbricati pertinenziali pagando l’imposta catastale dell’1% (e le imposte di registro ed ipotecarie in misura fissa) laddove l’imposta di registro prevista per i soggetti non in possesso delle predette qualifiche, per l’acquisto di terreni agricoli, è attualmente fissata al 15% .

Sono ammessi a godere delle agevolazioni soltanto gli atti di acquisto a titolo oneroso di terreni, e relative pertinenze, qualificati agricoli in base agli strumenti urbanistici vigenti. L’agevolazione, dunque, non può essere richiesta per l’acquisto di terreni edificabili (o comunque non agricoli), anche se l’acquirente intende destinarli all’attività agricola. Si fa notare che la nuova norma fa espresso riferimento alle pertinenze dei terreni agricoli, quindi l’agevolazione si applica ai  fabbricati rurali pertinenziali ai terreni agricoli, cioè con carattere strumentale alla coltivazione degli stessi.

Sul punto l’Agenzia delle entrate ha preso una posizione affermando che le agevolazioni possono essere concesse soltanto al fabbricato che, oltre a trovarsi in rapporto di pertinenzialità con il terreno agricolo acquistato, è situato sul medesimo terreno (Agenzia delle Entrate, risoluzione n. 26/E del 6 marzo 2015).
La legge prevede, poi, la decadenza dell’agevolazione, con il conseguente recupero delle imposte e le relative sanzioni, se l’acquirente cede volontariamente i terreni, a qualsiasi titolo, oppure cessa di coltivarli o di condurli direttamente prima che siano trascorsi cinque anni dall’acquisto (art. 11, D.Lvo n. 228/2001) (si ricorda che non comportano mai decadenza dalle agevolazioni la successione a causa di morte e l’espropriazione per pubblica utilità).

Prima che siano trascorsi cinque anni, è però concessa la facoltà di trasferire o concedere in godimento il terreno a favore del coniuge, di parenti entro il terzo grado o di affini entro il secondo grado che esercitino l’attività di imprenditore agricolo, a condizione che si mantenga la destinazione agricola del fondo. Sul punto, l’Agenzia delle Entrate ha ritenuto che il conferimento di un fondo, acquistato con le agevolazioni per la PPC, in una società agricola in accomandita semplice, della quale il coltivatore diretto/IAP sia socio accomandatario e gli altri soci siano il coniuge e un figlio, effettuato nel quinquennio successivo all’acquisto, non comporta la decadenza dalle agevolazioni, perché si tratta di un’operazione finalizzata a promuovere lo sviluppo e la modernizzazione dell’attività agricola, coerentemente con la ratio che ha ispirato gli interventi legislativi volti a riconoscere la qualifica di imprenditore agricolo anche alle società (Risoluzione n. 455/E del 1 dicembre 2008). (Fonte: Confagricoltura)

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