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ESCLUSIVO: IL DECRETO SUL RISO CLASSICO

da | 9 Mar 2018 | NEWS

Siamo in grado di spiegarvi nel dettaglio cosa conterrà il decreto sul riso classico che attende solo la firma dei ministri delle politiche agricole e dello sviluppo economico. Quelle che pubblichiamo sono le bozze fornite ai sindacati agricoli e che il decreto recepirà, completando così il corpus di norme per la denominazione del riso sul mercato italiano. Il provvedimento interministeriale si comporrà di due articoli che indicheranno le condizioni per l’utilizzo dell’indicazione classico e i criteri per la verifica della tracciabilità varietale, ai sensi del decreto legislativo 4 agosto 2017, n. 131, rinviando a numerosi allegati.

Vediamo dunque gli allegati (che potete scaricare cliccando sulle voci che appaiono al termine di quest’articolo), tenendo conto che potranno cambiare nella forma ma non nella sostanza. Partiamo dalla sintesi del provvedimento dove si dice che il protocollo descrive gli adempimenti cui sono tenuti i soggetti che intendono «coltivare e produrre in Italia risone delle varietà Arborio, Baldo, Carnaroli, Roma, S. Andrea, Vialone Nano e Ribe, acquistare risone delle varietà sopra elencate, lavorare il risone delle varietà sopra elencate e/o confezionare il riso ottenuto dalla lavorazione allo scopo di commercializzarlo con l’indicazione del termine “classico” nella denominazione dell’alimento».

L’identificazione del prodotto, «dal momento della semina a quello dell’immissione al consumo, è assicurata utilizzando, ove possibile, la documentazione (moduli, registri, certificati, ecc.) già utilizzata dalla filiera, con l’aggiunta di apposite annotazioni che facciano chiaro riferimento alla specifica tipologia produttiva (riso che può fregiarsi del termine “classico”). I risicoltori che coltivano risone tutelato da un sistema di qualità riconosciuto nell’Unione europea, nel rispetto del requisito dell’esclusività, possono anche presentare il modulo di adesione al sistema di rintracciabilità varietale del riso che potrà fregiarsi del termine “classico”».

Tuttavia, «è preclusa la possibilità di fregiarsi del termine “classico” al prodotto che non sia stato identificato e tracciato secondo quanto previsto nel presente protocollo; l’identificazione di una partita di risone o di riso come prodotto destinato all’ottenimento di riso “classico”, non preclude la sua eventuale immissione in commercio come prodotto non riportante l’indicazione “Classico”».

I soggetti che intendono seguire il protocollo sono sottoposti, «oltre che alle verifiche degli organi di controllo preposti, ai seguenti controlli da parte dell’Ente Nazionale Risi: 1. sugli operatori per verificare la congruenza della documentazione presentata (denunce di superficie/produzione/rimanenza, Certificati di Trasferimento Risone, ecc.), 2. a campione in loco per verificare la documentazione conservata e le registrazioni effettuate». Nel documento che abbiamo allegato è presente uno schema di tutte le operazioni. Va aggiunto che è prevista una procedura informatizzata per accedere al sistema: si parte dalla presentazione all’Ente Risi, entro il 20 luglio, del modulo di adesione al sistema di rintracciabilità. Di seguito forniamo le bozze diffuse, che hanno un mero scopo informativo: ricordate quindi, per le vostre necessità imprenditoriali, di far riferimento ai testi ufficiali una volta che saranno stati pubblicati dalle autorità competenti e in particolare dall’Ente Risi che fornirà i testi ufficiali della nuova normativa (si segnala in particolare il testo Istruzioni Ente Risi)

Documenti da scaricare:

protocollo tracciabilità varietale riso Classico

allegato 2

allegato 2A

allegato 2D

Copia di allegato 2C

Copia di allegato 2E

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