Ricerca Avanzata





Data inizio:

Data fine:

SI POTRANNO MISCELARE I RACCOLTI?

da | 2 Giu 2017 | Norme e tributi

Un lettore ha scritto alla redazione per conoscere la posizione dell’industria sul triciclazolo. Si tratta di un commerciante alla rinfusa di riso e sottoprodotti di riso e la sua lettera dimostra che il tema, più volte affrontato, genera ancora molti dubbi. Il lettore chiede se “per le riserie sarà possibile miscelare risone raccolto 2016 e 2017 per produrre un singolo lotto di riso bianco? A quali condizioni? In tale evenienza, al riscontro di tracce di triciclazolo sul riso lavorato, sarà sufficiente aver dichiarato la presenza di risone raccolto nel 2016 (ed eventualmente fornire la tracciabilità completa dei lotti) o si incorrerà comunque in sanzioni? Per quanto riguarda i sottoprodotti, che attualmente difficilmente vengono segregati per anno di raccolto del risone di origine, esistono delle linee guida proposte e condivise dall’AIRI da seguire nella loro etichettatura? In pratica si dovrà dare per scontato che i sottoprodotti saranno miscelati o al contrario che saranno separati? Nel caso in cui si desse per scontato che verranno miscelati si riproporrebbero le domande che ho posto per il riso…” L’AIRI ci ha risposto che non è possibile regolamentare questa materia con linee guida perché bisogna applicare fedelmente i regolamenti comunitari. In particolare, ci risponde, “il regolamento che stabilisce i limiti di residuo di fitofarmaci non consente che si possano miscelare più lotti per rientrare nei limiti o per ridurli. Quindi una varietà del 2017 potrebbe essere miscelata alla stessa varietà del 2016 solo se quest’ultima ha un residuo inferiore a 0,01 mg/kg, ovvero lo stesso LMR previsto per il 2017. Se il prodotto è 2016 e ha un residuo inferiore a 1 mg/kg ma superiore a 0,01 mg/kg potrà essere immesso sul mercato solo potendo documentare con un sistema di rintracciabilità (dichiarazione dell’agricoltore, indicazione sul certificato di trasferimento risone, ecc.) che si tratta di raccolto 2016 o precedente. Anche per i sottoprodotti e prodotti derivati vale la stessa interpretazione. Anche qui AIRI non può avere linee guida condivise perché sono i regolamenti comunitari a dettar legge”.

Iscriviti alla nostra Newsletter

Iscriviti alla nostra Newsletter e al servizio Whatsapp!

Informativa sulla Privacy

Informativa sulla Privacy - WhatsApp

Cliccando "Accetto le condizioni" verrà conferito il consenso al trattamento dei dati di cui all’informativa privacy ex art. 13 GDPR. *

* Campo obbligatorio